CassazionedecretoSezione 7Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 49413/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 29 marzo 2023 il Magistrato di sorveglianza di Padova ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] di modifica delle prescrizioni imposte con la concessione della detenzione domiciliare. L'Hasani era stato ammesso alla detenzione domiciliare con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia emessa in data 08 novembre 2022, e con un provvedimento successivo il magistrato di sorveglianza lo aveva autorizzato a svolgere attività lavorativa, allontanandosi dall'abitazione, dal martedì alla domenica dalle ore 4.00 alle ore 20.30. Con l'istanza egli chiedeva di essere autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione, per esigenze lavorative, negli stessi giorni ma dalle ore 5.00 alle ore 22.00, stante l'avvicinarsi della stagione primaverile e l'allungarsi delle giornate. 2. Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza, che il giudice ha qualificato come ricorso per cassazione, stante la non impugnabilità del provvedimento con tale mezzo di impugnazione. Il ricorrente afferma che il provvedimento impugnato non è condivisibile perché egli ha tenuto sempre un comportamento corretto durante l'esecuzione della misura alternativa, e non ha chiesto una estensione dell'orario in cui è autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione, ma solo uno spostamento dell'orario già consentito. Chiede pertanto l'accoglimento della sua istanza. 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha proposto reclamo avverso un provvedimento non soggetto a tale forma di impugnazione, ai sensi dell'art. 70 Ord.pen. L'atto è stato correttamente qualificato come ricorso e trasmesso a questa Corte per la decisione, in quanto i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richiesta di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare incidono sulla libertà personale, e devono perciò essere ritenuti ricorribili in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, penultimo comma, Cost. (vedi Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Rv. 277884). L'impugnazione, però, è inammissibile, in quanto non proposta per violazione di legge. Il ricorrente non formula alcuna specifica censura avverso il decreto emesso dal magistrato di sorveglianza, e chiede al giudice dell'impugnazione una diversa decisione, solamente perché più confacente ai suoi interessi. Esula, però, dai poteri di questa Corte il sostituire alla decisione del giudice una propria, diversa valutazione basata sui medesimi elementi di fatto, potendo il giudice di legittimità solo verificare la correttezza del provvedimento impugnato, secondo i criteri della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Nel presente caso la mancanza di una specifica critica, con riferimento a tali criteri, rende impossibile tale verifica, ed impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]