CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2025
Cassazione n. 32668/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che con la ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento di espulsione disposto nei suoi confronti dal magistrato di sorveglianza di Firenze, con provvedimento dell'8 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/98; Rilevato che, invece, le censure contenute nel ricorso sono relative alla violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza con riferimento alla valutazione della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] ai fini della esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione nei suoi riguardi; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che le censure sono del tutto inconferenti, atteso che nel caso di specie si verte in materia di espulsione disposta a titolo di misura alternativa alla detenzione ai sensi del sopra citato art. 16, comma 5, d.lgs. 286/98 e non già come misura di sicurezza; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 settembre 2025.