CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 12709/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13349-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SEMPLICI Oggetto RETRIBUZIONE R.G.N.13349/2021 Cron. Rep. Ud.20/03/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 776/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/11/2020 R.G.N. 449/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA] a corrispondere somme ai lavoratori dipendenti di cui in epigrafe sull’assunto che, diversamente da quanto ritenuto dal datore di lavoro, al personale non esattore andasse riconosciuto, in forza di un contratto integrativo aziendale siglato il 21 luglio 2015, il diritto ai ticket restaurant anche per le giornate non di lavoro effettivo ma equiparabili a quelle di lavoro effettivo ai sensi dell’art. 43, punto g), del CCNL applicabile; 2. avverso tale sentenza la soccombente società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, cui hanno resistito con controricorso gli intimati; con riguardo a quasi tutti i lavoratori - con esclusione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -sono stati depositati verbali di conciliazione in sede sindacale e la società ha chiesto provvedimento di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite (come già regolate nei verbali);3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione agli accordi sindacali aziendali del 18 settembre 2007, del 21 luglio 2015 e del 19 luglio 2018, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.; si critica la sentenza impugnata perché l'introduzione del ticket restaurantera finalizzata a definire un emolumento sostitutivo dell’indennità di mensa legato all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e per avere fornito un'interpretazione incompleta ed erronea dell'accordo del 21 luglio 2015 e, in particolare, dell'intenzione perseguita dalle parti, omettendo di valutare il comportamento inequivoco tenuto dai contraenti, anche dopo la stipulazione; in particolare, il successivo accordo del 19 luglio 2018 confermerebbe l'esclusione del ticket restaurant per le giornate equiparate dal CCNL a quelle di effettiva prestazione; 2. il Collegio giudica il ricorso fondato: le questioni illustrate con il suesposto motivo di ricorso sono già state esaminate e ritenute fondate da decisioni della Corte rese in controversie concernenti la stessa vicenda (Cass. nn. 21978, 21983, 21989, 21991, 23700, 23722, 23736, 23839, 24090, 24091 del 2023). Pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass., sez. un, 4 luglio 2003, n. 10615; 15 aprile 2003, n.5994). Si rinvia, di conseguenza, alla motivazione dei precedenti richiamati, di cui si espongono in sintesi i punti essenziali; 2.1. premesso che la ricorrente ha correttamente denunciato la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale con riguardo al contratto aziendale (la cui interpretazione spetta al giudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità solamente con riguardo alla violazione dei criteri ermeneutici) e che spetta, invece, alla Corte di Cassazione l’interpretazione diretta delle disposizioni contrattuali collettive nazionali, la verifica dell’interpretazione dell’accordo aziendale del 21 luglio 2015 va effettuata nel rispetto dei limiti del sindacato di legittimità e, pertanto, attraverso il filtro devolutivo correttamente formulato per l’eventuale individuazione di una violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale: e segnatamente dell’art. 1362 c.c., alla stregua di un errore di diritto, al cospetto della perentoria affermazione della Corte territoriale, per la quale sarebbe “inequivoco” il “dato letterale dell’accordo in discussione” (così pag. 6 della sentenza impugnata); 2.2. nell'interpretare la norma collettiva aziendale, appare utile richiamare il principio, secondo cui il giudice del merito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sulla base del tenore letterale della disposizione soltanto se esso riveli l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere, in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivo delle parti nella sua applicazione ed alla considerazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. c.c. (Cass. 4 gennaio 2013, n. 110); il percorso ermeneutico deve articolarsi, da un punto di vista logico, in una circolarità che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo (secondo la previsione dell’art 1363 c.c.) e con la condotta complessiva tenuta dai medesimi (Cass. 14 settembre 2021, n. 24699), coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette (Cass. 13 ottobre 2022, n. 30141); 2.3. l’interpretazione della Corte milanese, esclusivamente fondata sulla base del criterio del tenore letterale della disposizione da interpretare, riguardo all’accordo sindacale aziendale del 21 luglio 2015, a suo avviso di “inequivoco dato letterale” non appare corretta; 2.4. ebbene, con il verbale sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia e dalle [OSCURATO:PERSONA] di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASORTI, SLA-CISAL e UGL, congiuntamente alle rispettive strutture territoriali e RSA, per l’accordo di rinnovo della contrattazione aziendale di secondo livello per il triennio 2015/2017, le parti hanno, per quanto qui interessa, in particolare, sotto la rubrica [OSCURATO:PERSONA], così convenuto: “A tutto il personale che attualmente beneficia dell’indennità di mensa di cui all’art. 43, p.to g del vigente CCNL, l’Azienda riconoscerà a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in luogo della predetta indennità, un [OSCURATO:PERSONA] del valore di € 5,29 … ”; l’indennità di mensa in questione è disciplinata dal CCNL per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 2005, applicabile ratione temporis, che all’art. 43, lett. g), sotto la rubrica “Indennità di mensa”, stabilisce: “24. Dove esistono nuclei consistenti di personale la Società esaminerà la possibilità di istituire mense aziendali. 25.Nei casi in cui ciò non sia possibile la Società corrisponde per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, intendendosi per tale anche le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio ed i ricoveri ospedalieri di durata superiore a cinque giorni, una indennità sostitutiva nella misura di € 2,58 giornaliere. 26. Tale indennità non compete nel corso della trasferta e quando il lavoratore, che fruisce dell’indennità di zona, abbia usufruito del rimborso pieno di cui al precedente punto 10 ” (esse ndo prevista la corresponsione di un rimborso per il pasto in misura pari a € 6,46: sub lett. c), rubricata “Indennità di zona”). 2.4.1. detta disposizione contrattuale collettiva deroga al principio generale, per il quale l’indennità di mensa, pur costituendo sotto molti aspetti una voce retributiva, rimane ciononostante per l’appunto una “indennità”, come tale strettamente connessa alla effettiva prestazione dell’attività lavorativa, salvo specifica prova dell’esistenza di un patto in senso contrario; nel caso di specie, la specifica prova dell’esistenza di un patto in senso contrario è appunto rappresentata dall’art. 43, lett. g) del CCNL testé riportato; 2.4.2. secondo indirizzo interpretativo di questa Corte (ribadito da ultimo da: Cass. 1° giugno 2022, n. 17939, in motivazione sub p.to 10) e che trova applicazione anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato (Cass. 26 maggio 2008, n. 13544; Cass. 13 gennaio 2016, n. 355; Cass. 6 aprile 2017, n. 8892), meritevole di continuità per la sua condivisibile correttezza, il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essere regolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma di effettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline; pertanto, l'effettiva volontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragionedei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale (Cass. 2 marzo 2021, n. 5651); 2.4.3. la Corte territoriale ha tratto argomento di sostegno nell’interpretazione, denunciata come erronea dalla ricorrente, dalla formulazione dell’accordo sindacale aziendale del 18 settembre 2007 di Autostrade con le OO.SS. del 18 settembre 2007, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia e le [OSCURATO:PERSONA] di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASORTI, SLACISAL avevano stabilito, in particolare per quanto qui interessa, sotto la voce “Parte economica”: “Le parti concordano che in sostituzione di quanto contrattualmente previsto a titolo di indennità di mensa, art. 43 punto 25, al personale addetto all’esazione dei pedaggi verrà corrisposto un “ticket restaurant” del valore unitario di € 5,29 … In ogni caso a decorrere dal 1 gennaio 2008 cesserà di avere effetto nei confronti del personale addetto all’esazione dei pedaggi quanto contrattualmente definito sui criteri di erogazione dell’indennità di mensa e verrà corrisposto, anche coprendo il successivo periodo, il “ticket restaurant” … Resta altresì inteso che al momento dell’attivazione del nuovo sistema cessa di aver effetto tutto quanto contrattualmente previsto in materia di indennità sostitutiva di mensa sia ai fini retributivi complessivi sia come modalità di erogazione. Le parti, infatti convengono che l’importo “ticket restaurant” non verrà computato a nessun effetto di legge e di contratto su alcun istituto contrattuale e legale. … Convengono inoltre, in modificazione della disciplina contrattuale sui criteri di erogazione dell’indennità di mensa, che il “ticket restaurant” verrà corrisposto per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore e … conseguentemente per lo stesso non trovano applicazione le equiparazioni previste nel c.c.n.l. all’effettiva prestazione di cui all’art.43, punti 25 e 34 …”; 2.4.4. con più specifica e approfondita attenzione all’accordo sindacale aziendale del 21 luglio 2015, occorre ribadire che, quale fonte negoziale prossima agli interessi disciplinati e, pertanto, prevalente sulle altre consimili nell’interpretazione dell’effettiva volontà delle parti sociali, esso deve essere letto in corretta applicazione dei principi ermeneutici denunciati (in particolare, degli articoli 1362 e 1363 c.c.); sicché, pur costituendo sempre il criterio letterale previsto dall'art. 1362 c.c. punto di avvio per una corretta interpretazione di ogni clausola contrattuale, il criterio logico - sistematico dell'art.1363 c.c. assume, in ragione delle particolari caratteristiche connotanti la contrattazione collettiva, un particolare rilievo, ben più accentuato rispetto a quanto accade per i restanti contratti di diritto comune (Cass. 9 marzo 2005, n. 5140); pertanto, sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata alla luce innanzitutto del criterio di interpretazione letterale delle clausole, per desumere la volontà manifestata dai contraenti, si impone il ricorso anche al criterio logico-sistematico stabilito dall'art. 1363 c.c. e quindi ad un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, dovendosi altresì tenere conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass. 14 aprile 2006, n. 8876; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2267; Cass. 18 novembre 2019, n. 29893); non può allora il giudice, nell'interpretazione dei contratti, arrestarsi ad una considerazione “atomistica” delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano devono essere fra loro coordinate e ricondotte ad armonica unità e concordanza (Cass. 14 aprile 2006, n. 8876; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2267; Cass. 2 novembre 2022, n. 32294); 2.4.5. ebbene, se indubbiamente l’accordo del 18 settembre 2007 è stato più esplicito nell’affermazione della sostituzione con il [OSCURATO:PERSONA] “di quanto contrattualmente previsto a titolo di indennità di mensa, art. 43 punto 25” e della “modificazione della disciplina contrattuale sui criteri di erogazione dell’indennità di mensa” con la chiara indicazione della corresponsione del [OSCURATO:PERSONA] per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore, sicché per esso “non trovano applicazione le equiparazioni previste nel c.c.n.l. all’effettiva prestazione di cui all’art. 43, punti 25 e 34”, occorre anche sottolineare come esso, per la prima volta, sia intervenuto “in sostituzione di quanto contrattualmente previsto a titolo di indennità di mensa” con l’introduzione, in luogo di quella, di “un “ticket restaurant” del valore di € 5,29”; ciò ha reso necessario una più articolata e puntuale disciplina (sotto la rubrica “Parte economica”), oltre che della decorrenza, della modalità di pagamento, di esclusione dal computo di ogni istituto retributivo legale e contrattuale, diretto e indiretto e pure di delimitazione della sua corresponsione, diversamente che dall’indennità di mensa del CCNL, soltanto per “ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore”; per l’accordo del 21 luglio 2015 ciò non è stato necessario, posto che il nuovo emolumento apparteneva ormai alla contrattazione aziendale, sia pure limitatamente al personale addetto all’esazione dei pedaggi: sicché, è stata sufficiente, per “tutto il personale che attualmente beneficia dell’indennità di mensa di cui all’art. 43, punto g) del vigente CCNL” la sola indicazione “[OSCURATO:PERSONA]”, con indicazione della data di decorrenza e del valore; in riferimento al p.to a’’), appare indubbia la manifestazione della volontà di dare seguito all’accordo “dal prossimo 1° ottobre”, espressa dalla società Autostrade con l’informazione via mail del 29 settembre 2015 (appena due mesi dopo) del proprio ufficio del personale, di “distribuzione dei [OSCURATO:PERSONA] a tutto il personale di tratta … sulla base delle effettive presenze, intendendosi per tali almeno 4 ore di prestazione (es.: le ferie non daranno diritto ai TR)”; tale volontà è stata quindi ribadita con l’accordo del 19 luglio 2018 (per tutto il personale non percipiente l’indennità di mensa), di “conferma” della corresponsione dei “[OSCURATO:PERSONA] per un valoreunitario di € 5,29” – senza computo “a nessun effetto di legge e di contratto su alcun istituto contrattuale e legale”, né considerazione “nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e su qualsiasi altro istituto retributivo diretto e indiretto” – per “ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore”, senza applicazione del“le equiparazioni previste dal c.c.n.l. alla “effettiva prestazione” di cui all’art. 43 punti 25 e 34”; 2.4.5.2. l’accordo ha stabilito, per tutto il personale percipiente l’indennità di mensa di cui all’art. 43, p.to g) del vigente CCNL, la sua sostituzione integrale (“in luogo della predetta indennità”) con un [OSCURATO:PERSONA] (del valore di € 5,29: doppio rispetto a quello dell’indennità di mensa); essa è stata, infatti, richiamata nella sua intera disciplina, con inclusione ovvia di tutti i punti contenuti (da n. 24 a n. 26: e pertanto anche del n. 25) nell’art. 43, p.to g) del CCNL, con previsione esaustiva, non esigente ulteriore specificazione; d’altro canto, un rinvio all’indennità di mensa di cui all’art. 43, p.to g) senza un richiamo dei punti che lo costituiscono, sarebbe privo di alcun senso, in quanto rinvierebbe a nulla; 2.6. l’applicazione combinata dei criteri previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c., in conformità ai principi di diritto innanzi enunciati, rende conto dell’erroneità in diritto dell’interpretazione della Corte d’appello, che, in contrasto con essi, ha invece interpretato l’accordo aziendale in termini atomistici, in virtù di una lettura frammentata e parziale, così non cogliendo il senso esatto della previsione negoziale; 3. dalle superiori argomentazioni discende l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che si uniformerà a quanto statuito, procedendo ad una nuova interpretazione, secondo i princìpi innanzi richiamati; 4. con riguardo ai lavoratori che hanno stipulato conciliazioni con la società va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese tra le parti; invero, la definizione della lite in sede sindacale, intervenuta successivamente alla proposizione delricorso per cassazione, ha comportato la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, e determina la cessazione della materia del contendere; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei confronti dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d