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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 23797/2023

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17798-2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rapp.te. p.t., rappresentatae difesa da ll ’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del curatore p.t. rappresentatoe difeso da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la SENTENZA n. 3028/2016della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/5/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13/5/2015, ha rigettato l ’ appello di [OSCURATO:PERSONA] p aolo s.p.a. avverso la sentenza del T ribunale di Latina che, in data 2/3/2009, accogliendo la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., l’aveva Ric. 2016n. 17798 - Sez. 1 - CC del 31 maggio 20 2 3 condannata a restituire alla procedura la somma di €. 2.031.927, oltre accessori.

1.2. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che: -“gli elementi indiziari su cui si fonda la ritenuta sussistenza … dell’elemento soggettivo della revocatoria sono stati ricavati essenzialmente dalla documentazione prodotta dalla curatela attrice…”; - la curatela, tuttavia, “ non ha prodotto nell ’ odierno grado il proprio fascicolo”mentre la banca “ha prodotto, per quel che interessa il profilo in esame, i soli estratti conto”; ha ritenuto, per un verso,che, in difetto di produzione del fascicolo della curatela,“ancorché presente nel fascicolo d’ufficio di primo grado…trasmesso dal Tribunale di Latina”, “non può farsi conto alcuno”della documentazione ivi contenuta, e , per altro verso, che tale lacuna probatoria, come chiarito dalle Sezioni Unite nel 2013, resta a carico della banca appellante, la quale , assumendo la veste di attore rispetto al giudizio d’appello, ha l’onere di dimostrare la fondatezza d ei motivi di gravame, qualunque sia stata la sua posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, sicché, ove l’appellante si dolga dell’erronea valutazione da parte del giudice di primo grado dei documenti depositati dalla controparte e da questa non depositati in appello, ha l’onere di estrarne la copia ai sensi dell’art. 76 disp.att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame.

1.3. La corte, poi, ha rilevato che la banca, lì dove si era doluta dell’erronea revoca di rimesse rivenienti da operazioni bilanciate, si era, in realtà,limitat a a “ lamentare l ’ applicazione del criterio del saldo giornaliero ai fini delle partite c.d. bilanciate insuscettibili di revocatoria”, mentre, ai fini della specificità del motivo, “avrebbe dovuto contestare specificamente l’affermazione del Tribunale, secondo cui difettava la prova di eventuali accordi tra cliente e banca sulla destinazione delle Ric. 2016n. 17798 - Sez. 1 - CC del 31 maggio 20 2 3 singole somme oggetto di rimessa”, per cui, in difetto, il motivo in questione, “ ancor prima che infondato, si appalesa inammissibile”.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso .

2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale, in ragione dell’intervenuta chiusura del fallimento, ha chiesto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con travolgimento anche della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. [OSCURATO:PERSONA] rte ri leva, in via preliminare, che la sopravvenuta chiusura del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., disposta con decreto del Tribunale di Latina in data 25/6/2018, non ha determinato né la cessazione della legittimazione processuale del curatore, né, per l’effetto, l’improcedibilità del giudizio, il quale, pertanto, prosegue come se il fallimento fosse ancora aperto.

3.2. E’ veroche, in linea di principio, l a pendenza della procedura concorsuale si configura come condizione di proseguibilità dell’azione revocatoria fallimentare, in quanto la declaratoria d’inefficacia relativa dell’atto o del pagamento impugnati, cui essa è preordinata, ha come termini soggettivi, da un lato, le parti dell’atto, e, dall’altro, i creditori concorsuali costituiti in massa, sicchéla chiusura del fallimento intervenuta nel corso del giudizio pendente avanti alla Corte di cassazione determina l ’ improseguibilità del giudizio e la cessazione della materia del contendere tra il terzo convenuto in revocatoria e l’amministrazione fallimentare (cfr. Cass. n. 9386 del 2011, Cass. n. 17709 del 2014).Ric. 2016n. 17798 - Sez. 1 - CC del 31 maggio 20 2 3

3.3. Resta, tuttavia, il fatto che, nel caso in esame, come emerge dal decreto pronunciato dal T ribunale di Latina il 25/6/2018, la chiusura del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata dichiaratamente disposta, a seguito dell’intervenuta ripartizione dell’attivo liquidato, a norma dell’art. 118, commi 1°, n. 3, e 2°, dal terzo periodo in poi, e 120, comma 5°, l.fall., nel testo conseguente alle modifiche apportate dall’art. 7 del d.l. n. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015 ed applicabili anche ai fallimenti (che, come quello in esame, erano) pendenti alla data della sua entrata in vigore (art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 cit.), e cioè con la espressa previsione che i processi pendenti, ivi compreso, evidentemente, quello in esame, dovevano proseguire.

4.1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 76 disp.att. c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo ex art. 111 Cost. e la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui la corte del merito ha ritenuto di non poter valutare, in difetto di produzione del fascicolo di primo grado del Fallimento nel giudizio d ’ appello, i documenti che vi erano contenuti, senza, tuttavia, considerare non solo che, come espressamente rilevato in sentenza, il fascicolo era comunque “presente nel fascicolo d’ufficio di primo grado” trasmesso dal tribunale, ma che la controparte, nella comparsa di costituzione nel giudizio di gravame, vi si era ripetutamente riferita, mediante richiamo a quei documenti, confermandone così l’acquisizione,sulla quale essa Banca aveva perciò fatto affidamento.Ric. 2016n. 17798 - Sez. 1 - CC del 31 maggio 20 2 3

4.2. Con il secondo motivo la ricorrente,denunciando la violazione e la falsa applicazione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., la violazione e la falsa applicazione dell’art.153 c.p.c. e dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la decisione perché la corte d el merito, a fronte di un appello introdotto con citazione nel 2009, hafatto applicazione di un principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Cortenel 2013, senza ritenere scusabile l’errore in cui essa era incorsa non provvedendo al deposito di alcuni dei documenti contenuti nel fascicolo di primo grado delFallimento, e senza perciò rimetterla in termini per la produzione, ai sensi dell’art. 153 c.p.c..

4.3. Con il terzo motivo, che denuncia laviolazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 115 c.p.c. e la nullità della sentenza, la ricorrente ha sostenuto che la corte territoriale aveva in realtà a disposizione tutti gli elementi per decidere nel merito la controversia, in quanto i motivi d’appello non erano volti a contestare il contenuto dei documenti prodotti dal Fallimento, bensì la rilevanza degli stessi ai fini della prova della scientia decoctionis

4.4. Con il quarto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 67, 2° comma l.fall. e 1842, 1852, 1853 c.c., la banca ha censura to la statuizione di inammissibilità del motivo d’appello con cui aveva lamentato l’omessa applicazione, ai fini della determinazione dell’esatto ammontare delle rimesse revocabili, del cd. criterio dei saldi giornalieri.

4.5. Il primo motivo è fondat o , con assorbimento degli altri.

4.6. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la recente sentenza n. 4835 del 2023, hanno affermato che: - il Ric. 2016n. 17798 - Sez. 1 - CC del 31 maggio 20 2 3 principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti (prodotti sia con modalità̀ telematiche sia in formato cartaceo), comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, ń può̀dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione; -il giudice d’appello ha, dunque, il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni; -affinch́́ il giudice d’appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già̀ prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può̀essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più̀ disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perch́́ ritirato e non restituito, o perch́́ questa ̀ rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp.att. c.p.c.; - il giudice d’appello pu ò̀ , inoltre, porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può̀ ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati Ric. 2016n. 17798 - Sez. 1 - CC del 31 maggio 20 2 3 documenti acquisiti in primo grado; - allorch ́́ la parte abbia ottemperato all’onere processuale di compiere nell’atto d’appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sar à̀ quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione gi à̀ stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo.

4.7. La corte d’appello, là dove ha ritenuto di non poter valutare, in difetto di espressa produzione del fascicolo dell’attore nel giudizi o d’appello, la documentazione ivi contenuta, alla quale entrambe le parti avevano fatto riferimento e che era, peraltro, già a sua disposizione,perché il fascicolo era “presente nel fascicolo d’ufficio di primo grado” trasmesso dal tribunale, non si è, evidentemente,adeguata ai predetti principi.

4.8. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinviodella causa, per un nuovo esame, alla C orte d’appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolt o e rinvi a alla C orte d’appello di Roma che, in differente composizione, pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17798-2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rapp.te. p.t., rappresentatae difesa da ll ’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del curatore p.t. rappresentatoe difeso da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la SENTENZA n. 3028/2016della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/5/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13/5/2015, ha rigettato l ’ appello di [OSCURATO:PERSONA] p aolo s.p.a. avverso la sentenza del T ribunale di Latina che, in data 2/3/2009, accogliendo la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., l’aveva Ric. 2016n. 17798 - Sez. 1 - CC del 31 maggio 20 2 3 condannata a restituire alla procedura la somma di €. 2.031.927, oltre accessori. 1.2. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che: -“gli elementi indiziari su cui si fonda la ritenuta sussistenza … dell’elemento soggettivo della revocatoria sono stati ricavati essenzialmente dalla documentazione prodotta dalla curatela attrice…”; - la curatela, tuttavia, “ non ha prodotto nell ’ odierno grado il proprio fascicolo”mentre la banca “ha prodotto, per quel che interessa il profilo in esame, i soli estratti conto”; ha ritenuto, per un verso,che, in difetto di produzione del fascicolo della curatela,“ancorché presente nel fascicolo d’ufficio di primo grado…trasmesso dal Tribunale di Latina”, “non può farsi conto alcuno”della documentazione ivi contenuta, e , per altro verso, che tale lacuna probatoria, come chiarito dalle Sezioni Unite nel 2013, resta a carico della banca appellante, la quale , assumendo la veste di attore rispetto al giudizio d’appello, ha l’onere di dimostrare la fondatezza d ei motivi di gravame, qualunque sia stata la sua posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, sicché, ove l’appellante si dolga dell’erronea valutazione da parte del giudice di primo grado dei documenti depositati dalla controparte e da questa non depositati in appello, ha l’onere di estrarne la copia ai sensi dell’art. 76 disp.att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame. 1.3. La corte, poi, ha rilevato che la banca, lì dove si era doluta dell’erronea revoca di rimesse rivenienti da operazioni bilanciate, si era, in realtà,limitat a a “ lamentare l ’ applicazione del criterio del saldo giornaliero ai fini delle partite c.d. bilanciate insuscettibili di revocatoria”, mentre, ai fini della specificità del motivo, “avrebbe dovuto contestare specificamente l’affermazione del Tribunale, secondo cui difettava la prova di eventuali accordi tra cliente e banca sulla destinazione delle Ric. 2016n. 17798 - Sez. 1 - CC del 31 maggio 20 2 3 singole somme oggetto di rimessa”, per cui, in difetto, il motivo in questione, “ ancor prima che infondato, si appalesa inammissibile”. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso . 2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale, in ragione dell’intervenuta chiusura del fallimento, ha chiesto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con travolgimento anche della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. [OSCURATO:PERSONA] rte ri leva, in via preliminare, che la sopravvenuta chiusura del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., disposta con decreto del Tribunale di Latina in data 25/6/2018, non ha determinato né la cessazione della legittimazione processuale del curatore, né, per l’effetto, l’improcedibilità del giudizio, il quale, pertanto, prosegue come se il fallimento fosse ancora aperto. 3.2. E’ veroche, in linea di principio, l a pendenza della procedura concorsuale si configura come condizione di proseguibilità dell’azione revocatoria fallimentare, in quanto la declaratoria d’inefficacia relativa dell’atto o del pagamento impugnati, cui essa è preordinata, ha come termini soggettivi, da un lato, le parti dell’atto, e, dall’altro, i creditori concorsuali costituiti in massa, sicchéla chiusura del fallimento intervenuta nel corso del giudizio pendente avanti alla Corte di cassazione determina l ’ improseguibilità del giudizio e la cessazione della materia del contendere tra il terzo convenuto in revocatoria e l’amministrazione fallimentare (cfr. Cass. n. 9386 del 2011, Cass. n. 17709 del 2014).Ric. 2016n. 17798 - Sez. 1 - CC del 31 maggio 20 2 3 3.3. Resta, tuttavia, il fatto che, nel caso in esame, come emerge dal decreto pronunciato dal T ribunale di Latina il 25/6/2018, la chiusura del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata dichiaratamente disposta, a seguito dell’intervenuta ripartizione dell’attivo liquidato, a norma dell’art. 118, commi 1°, n. 3, e 2°, dal terzo periodo in poi, e 120, comma 5°, l.fall., nel testo conseguente alle modifiche apportate dall’art. 7 del d.l. n. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015 ed applicabili anche ai fallimenti (che, come quello in esame, erano) pendenti alla data della sua entrata in vigore (art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 cit.), e cioè con la espressa previsione che i processi pendenti, ivi compreso, evidentemente, quello in esame, dovevano proseguire. 4.1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 76 disp.att. c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo ex art. 111 Cost. e la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui la corte del merito ha ritenuto di non poter valutare, in difetto di produzione del fascicolo di primo grado del Fallimento nel giudizio d ’ appello, i documenti che vi erano contenuti, senza, tuttavia, considerare non solo che, come espressamente rilevato in sentenza, il fascicolo era comunque “presente nel fascicolo d’ufficio di primo grado” trasmesso dal tribunale, ma che la controparte, nella comparsa di costituzione nel giudizio di gravame, vi si era ripetutamente riferita, mediante richiamo a quei documenti, confermandone così l’acquisizione,sulla quale essa Banca aveva perciò fatto affidamento.Ric. 2016n. 17798 - Sez. 1 - CC del 31 maggio 20 2 3 4.2. Con il secondo motivo la ricorrente,denunciando la violazione e la falsa applicazione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., la violazione e la falsa applicazione dell’art.153 c.p.c. e dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la decisione perché la corte d el merito, a fronte di un appello introdotto con citazione nel 2009, hafatto applicazione di un principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Cortenel 2013, senza ritenere scusabile l’errore in cui essa era incorsa non provvedendo al deposito di alcuni dei documenti contenuti nel fascicolo di primo grado delFallimento, e senza perciò rimetterla in termini per la produzione, ai sensi dell’art. 153 c.p.c.. 4.3. Con il terzo motivo, che denuncia laviolazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 115 c.p.c. e la nullità della sentenza, la ricorrente ha sostenuto che la corte territoriale aveva in realtà a disposizione tutti gli elementi per decidere nel merito la controversia, in quanto i motivi d’appello non erano volti a contestare il contenuto dei documenti prodotti dal Fallimento, bensì la rilevanza degli stessi ai fini della prova della scientia decoctionis 4.4. Con il quarto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 67, 2° comma l.fall. e 1842, 1852, 1853 c.c., la banca ha censura to la statuizione di inammissibilità del motivo d’appello con cui aveva lamentato l’omessa applicazione, ai fini della determinazione dell’esatto ammontare delle rimesse revocabili, del cd. criterio dei saldi giornalieri. 4.5. Il primo motivo è fondat o , con assorbimento degli altri. 4.6. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la recente sentenza n. 4835 del 2023, hanno affermato che: - il Ric. 2016n. 17798 - Sez. 1 - CC del 31 maggio 20 2 3 principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti (prodotti sia con modalità̀ telematiche sia in formato cartaceo), comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, ń può̀dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione; -il giudice d’appello ha, dunque, il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni; -affinch́́ il giudice d’appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già̀ prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può̀essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più̀ disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perch́́ ritirato e non restituito, o perch́́ questa ̀ rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp.att. c.p.c.; - il giudice d’appello pu ò̀ , inoltre, porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può̀ ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati Ric. 2016n. 17798 - Sez. 1 - CC del 31 maggio 20 2 3 documenti acquisiti in primo grado; - allorch ́́ la parte abbia ottemperato all’onere processuale di compiere nell’atto d’appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sar à̀ quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione gi à̀ stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo. 4.7. La corte d’appello, là dove ha ritenuto di non poter valutare, in difetto di espressa produzione del fascicolo dell’attore nel giudizi o d’appello, la documentazione ivi contenuta, alla quale entrambe le parti avevano fatto riferimento e che era, peraltro, già a sua disposizione,perché il fascicolo era “presente nel fascicolo d’ufficio di primo grado” trasmesso dal tribunale, non si è, evidentemente,adeguata ai predetti principi. 4.8. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinviodella causa, per un nuovo esame, alla C orte d’appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolt o e rinvi a alla C orte d’appello di Roma che, in differente composizione, pr
Sentenza Cassazione n. 23797/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris