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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 27915/2026

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unale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnatavenga annullata con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen. e che il ricorso venga rigettato nel resto;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ilquale, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito perl’accoglimento di tutti i motivi di ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 22/05/2026, il Tribunale di Catania, in parziale riformadell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Catania, sostituiva conla misura degli arresti domiciliari la misura della custodia cautelare in carcere cheera stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso G.i.p. del Tribunale diCatania per essere il [OSCURATO:PERSONA] gravemente indiziato del delitto di tentataestorsione aggravata dal cosiddetto metodo mafioso (art. 416-bis.1, primocomma, cod. pen.) ai danni degli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e AlfioCaltabiano.2.

Avverso tale ordinanza del 22/05/2026 del Tribunale di Catania, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 273 dello stesso codice edegli artt. 49 e 56 cod. pen.

«in punto di qualificazione giuridica; idoneità e nonequivocità del tentativo ed offensività della condotta», nonché, in relazioneall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione «assente,apparente e/o illogica».Lamenta che il Tribunale di Catania non avrebbe adeguatamente motivato inordine alla censura, che era stata sollevata con i motivi di riesame e sviluppatanella memoria del 20/05/2026, con la quale egli aveva dedotto – richiamando ilcriterio della prognosi postuma ex ante «alla luce delle modalità goffe e auto-espositive» della condotta nonché delle specificità di essa quanto a«quantificazione della pretesa, ritrattazione finale, assenza di escalation,contenuto reale del colloquio» – l’insussistenza dell’idoneità e della nonequivocità degli atti e «la presenza di un tentativo inidoneo non punibile o di unreato impossibile».

Il Tribunale di Catania non avrebbe compiuto «alcuna analisispecifica sull’idoneità concreta degli atti in rapporto a modalità, contesto ereazione delle vittime», né «alcun vaglio sulla non equivocità della condotta afronte delle ambiguità linguistiche e della successiva “ritrattazione” (“non tipreoccupare non mi vedrai più … se mi parli di lavoro io va bene”)».Il Tribunale del riesame avrebbe violato l’art. 273 cod. proc. pen. e gli artt.49 e 56 cod. pen. in quanto non avrebbe proceduto alla verifica «dell’idoneitàconcreta degli atti a realizzare l’evento e della loro non equivocità rispetto adalternative interpretazioni lecite o socialmente meno gravi».

Dopo avererappresentato che, «[q]uando la persona offesa reagisce in modo fermo,manifesta fiducia nelle istituzioni, annuncia la denuncia e la presentaimmediatamente, la minaccia si rivela […] incapace di realizzare la compressionedella libertà di autodeterminazione che caratterizza il delitto di estorsione», ilricorrente argomenta che, nel caso di specie, ricorrerebbero le condizioni «che lagiurisprudenza associa ai casi di inidoneità concreta o, comunque, di “tentativominimo”» costituite da: «modalità esecutive “auto-denuncianti” (volto scoperto,veicolo intestato, luogo videosorvegliato in orario diurno); contenuto dellaconversazione inizialmente neutro (“regalo di Natale”), seguito da unaprecisazione solo in esito alle insistenze degli offesi; assenza di minacce esplicitesui beni, persone o cantieri, e mancata indicazione di importi, tempi e modalitàdi pagamento; immediato rifiuto e pronta denuncia, corredata da audio e video».2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e «difetto dimotivazione» in punto di sussistenza della circostanza aggravante del metodomafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.Il Tribunale di Catania avrebbe ritenuto i gravi indizi della sussistenza dellacircostanza aggravante del metodo mafioso «sulla sola base del contestoterritoriale e dell’uso del termine “pizzo”», in contrasto con il principio secondocui detta circostanza aggravante «esige una condotta oggettivamente idonea adesercitare una coartazione psicologica con i caratteri propri dell’intimidazionederivante dall’organizzazione criminale, non desumibile né dalla sola reazionedella vittima né da una formula generica di minaccia».In particolare, il Tribunale di Catania avrebbe «somma[to] l’uso del termine“pizzo” al contesto territoriale mafioso, senza alcuna analisi degli altri indici(assenza di mandanti, esito neutro delle intercettazioni, unicità dell’episodio,mancanza di azioni ritorsive, reazione non intimidita)», e non avrebbe«valuta[to] il dato – decisivo – che le vittime non maturano alcuna soggezione,ma reagiscono in modo fermo e collaborativo».Come era stato evidenziato nei motivi di riesame e nella memoria del20/05/2026: «l’episodio è unico, privo di violenza, non seguito da alcuna azioneritorsiva dopo il rifiuto; non è orientato a acquisire la “gestione di fatto”dell’azienda delle persone offese, ma semmai ad ottenere una somma nonquantif icata; non si accompagna ad alcun gesto o simbolo t ipicodell’intimidazione mafiosa (presenza di più soggetti, armi, riferimenti espliciti aclan, allusione a fatti di sangue, utilizzo di “codici” riconoscibili); non genera – néè idoneo a generare – alcuna omertà o assoggettamento, come dimostra lareazione immediata e piena di collaborazione degli offesi».Il Tribunale di Catania, pertanto, rendendo una motivazione apparente emanifestamente illogica e violando l’art. 416-bis.1 cod. pen., avrebbe: «applicatol’aggravante sulla sola base del contesto territoriale e dell’uso del termine“pizzo”, senza accertare l’effettivo uso di un metodo mafioso idoneo a generareassoggettamento»; utilizzato «formule stereotipate» e «ignora[to] datiinvestigativi decisivi e specifiche censure difensive di segno contrario (assenza dimandanti, iniziativa personale, reazione delle vittime, unicità dell’episodio, esitoneutro delle intercettazioni)».2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la «mancata riqualificazione del fatto (artt.629 e 640 c.p.» e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la«motivazione assente, apparente e/o illogica».Nel qualificare il fatto come estorsione (tentata) anziché come truffacosiddetta vessatoria, il Tribunale di Catania non avrebbe «spiega[to] perché, inconcreto, il male prospettato sarebbe nella disponibilità dell’indagato oppurefatto credere tale tramite un inganno che lo ponga effettivamente nella suasfera».

La sua difesa aveva argomentato che egli: «si presenta come mandatoda “altri” che avrebbero “problemi” per i pannelli rubati e vogliono il “regalo diNatale/pizzo”; non rivendica di poter personalmente danneggiare cantieri, mezzio persone; non minaccia alcuna azione autonoma (“se non pagate, io faccio X”);anzi, di fronte al rifiuto, dichiara che riferirà ai presunti mandanti di “non averlitrovati”, venendo invitato dai [OSCURATO:PERSONA] a riferire la verità».

Tale dato sarebbe«cruciale nel dimostrare che la pressione non deriva da un potere violentorealmente suo, ma dalla rappresentazione (falsa) di poteri e minacce altrui», ilche collocherebbe la sua condotta nell’ambito della truffa vessatoria. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato «per scontato che si tratti di male “realizzabiledall’agente o dalla sfera a lui riconducibile”, senza indicare quali elementiconcreti colleghino [OSCURATO:PERSONA] a reali poteri di ritorsione».Secondo il ricorrente, la sua condotta sarebbe «modellata più sull’ingannoche sulla violenza» e il Tribunale di Catania sarebbe incorso in unacontraddizione logica, atteso che, «se il sodalizio e i mandanti sono “finti”, ilmale prospettato come conseguenza del mancato pagamento non proviene da unpotere effettivamente disponibile per l’agente, ma da un pericolo “narrato”», ilche «avvicina il caso molto più alla truffa».Il Tribunale di Catania non avrebbe «valuta[to] se la descritta millanteria(assenza di mandanti, assenza di contatti, esito neutro delle intercettazioni)sposti l’ago verso una truffa/induzione», atteso che si sarebbe «limita[to] acontrapporre lo schema “estorsione vs truffa vessatoria” e a collocare il casoconcreto nella prima opzione, senza spiegare perché non ricorrerebbe laseconda».Il Tribunale avrebbe «fini[to] per enunciare – seppur con motivazioneapparente – due scenari incompatibili (male dipendente dall’agente vs. iniziativapersonale millantatoria), senza comporli in una sintesi logica».

Ciò in quanto,«da un lato, […] afferma che nel caso concreto vi sarebbe una minaccia di male“realizzabile dal soggetto agente e/o dalla sfera a lui riconducibile”; dall’altro,[…] descrive la fattispecie come “probabile iniziativa personale del [OSCURATO:PERSONA],che avrebbe finto di agire su mandato di un sodalizio mafioso”».

Il requisito dellaprovenienza del male minacciato dalla sfera dell’agente, che è richiesto per lasussistenza dell’estorsione, non sarebbe stato dimostrato e sarebbe «anzicontraddetto dalla stessa descrizione del fatto come millanteria».Il Tribunale di Catania, pertanto, rendendo una motivazione illogica eviolando gli artt. 629 e 640 cod. pen.: avrebbe collocato la fattispecie concretanell’ambito del reato di estorsione «senza verificare se il male prospettato fossedavvero realizzabile dall’agente o se, invece, non fosse l’erroneo timore di unmale da soggetti terzi, falsamente evocati, vale a dire lo schema proprio dellatruffa vessatoria»; nel descrivere il fatto come «iniziativa personale delBontempo che si è f into intermediario», avrebbe «contradd[etto]l’inquadramento in estorsione e avvicinato il caso a una condotta di tipofraudolento (millantato credito/truffa)»; non si sarebbe «confronta[to] con glielementi specifici (assenza di mandanti, esito neutro delle intercettazioni,riconosciuta millanteria) valorizzati dalla difesa proprio per prospettare unaqualificazione diversa, limitandosi a una formula assertiva di esclusione dellatruffa».2.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge, conriferimento agli art. 274 e 275 cod. proc. pen., e la carenza e l’illogicità dellamotivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di scelta dellamisura degli arresti domiciliari.Il Tribunale di Catania non si sarebbe «sofferma[to] sul pericolo diinquinamento probatorio, né sul decorso del tempo, né sugli esiti delleintercettazioni».Nei motivi di riesame e nella memoria del 20/05/2026, era stato sottolineatoche: tra la data del reato del 18/12/2025 e quella di applicazione della misuracautelare del 02/05/2026 «non si registra alcuna avvicinamento, contatto,minaccia, danneggiamento o qualsivoglia segnale di reiterazione»; le«intercettazioni sulle utenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] […] non hanno fornito alcunelemento di interesse».

Inoltre, gli elementi probatori erano già stati raccolti enon vi erano «testimoni in posizione di particolare vulnerabilità né attivitàistruttorie ancora da svolgere e delicatissime da proteggere».

A fronte di ciò, ilTribunale di Catania non avrebbe spiegato perché vi sarebbe ancora stato «unconcreto pericolo di inquinamento».Il Tribunale di Catania non avrebbe né chiarito se la presunzione di cuiall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., «sia ritenuta vinta, attenuata opienamente operante», né «perché non siano state considerate ulteriori misuremeno invasive», anche alla luce «del profilo dell’indagato – bracciante agricolo,radicato sul territorio, senza legami associativi accertati, con precedenti risalentiper truffa».Da ciò: la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., in quanto nonsarebbero state indicate circostanze di fatto concrete e attuali a sostegno deipericoli di cui alle lett. a) e c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc. pen. e nonsarebbe stata svolta «la verifica di proporzionalità e gradualità richiesta dall’art.275, commi 1 e 2», cod. proc. pen.; il vizio della motivazione, in quanto ilpericolo di reiterazione criminosa sarebbe stato «costruito su schemi presuntivi estereotipati (“metodo mafioso” in astratto), senza riscontro nei fatti successivi al18.12.2025», e il pericolo di inquinamento probatorio sarebbe «smentito dallacristallizzazione delle prove e dall’assenza di manovre intimidatorie».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché è proposto per deimotivi manifestamente infondati.2.

Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni unite della Corte dicassazione hanno da tempo chiarito che, «in tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).Tale orientamento, dal quale il [OSCURATO:PERSONA] non ha ragione di discostarsi e alquale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce piùrecenti della Corte di cassazione (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv.237012-01).Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice èrilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche normedi legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante daltesto del provvedimento impugnato (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini,Rv. 261400-01, con la quale la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di meritocirca l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori,onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito).Più in generale, con riguardo all’illogicità della motivazione, si deve ricordareche l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazioneessere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza diun logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senzapossibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice dimerito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenzaalle acquisizioni processuali.

L’illogicità della motivazione, come viziodenunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibileictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi dimacroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze econsiderandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchésiano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n.24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01.

In senso analogo, Sez.

U, n. 47289del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01).3.

Richiamati tali princìpi, passando allo scrutinio del ricorso, il primo motivoè da ritenersi manifestamente infondato.3.1.

Si deve anzitutto ricordare che, in tema di estorsione, ai fini dellaconfigurabilità del reato, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia,potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta,reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunqueidonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore e a coartare lavolontà del soggetto passivo.

La connotazione di una condotta come minacciosae la sua idoneità a integrare l’elemento strutturale del delitto di estorsione vannovalutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalitàsopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera,l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vistacome persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichiun’effettiva intimidazione del soggetto passivo (Sez. 6, n. 3298 del 26/01/1999,Savian, Rv. 212945-01).3.2.

Con riguardo al tentativo, per quanto concerne il requisito dell’idoneitàdegli atti, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità è nelsenso che un atto può essere ritenuto idoneo quando, valutato ex ante e inconcreto (criterio cosiddetto della prognosi postuma), ossia tenendo conto ditutte le circostanze conosciute e conoscibili e non di quelle oggettivamentepresenti e conosciute dopo, il giudice, sulla base della comune esperienzadell’uomo medio, possa ritenere che gli atti – indipendentemente dall’insuccessodeterminato da fattori estranei – erano tali da ledere, ove portati a compimento,il bene giuridico tutelato dalla norma violata.L’idoneità degli atti non va, infatti, valutata con riferimento a un criterioprobabilistico di realizzazione dell’intento delittuoso, bensì in relazione allapossibilità che alla condotta consegua lo scopo che l’agente si propone,configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensidell’art. 49 cod. pen., in presenza di un’inefficienza strutturale e strumentale delmezzo usato, che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche,ove l’azione, valutata ex ante e in relazione alla sua realizzazione secondoquanto originariamente voluto dall’agente, risulti del tutto priva della capacità di272810-01; Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L.M., Rv. 264567-01).Per quanto riguarda, invece, la nozione di univocità degli atti, secondo la tesicosiddetta soggettiva, che è quella che prevale nella giurisprudenza dilegittimità, l’atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibilequando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato,ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e inrelazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a talerisultato sia univocamente diretto (Sez. 2, n. 40702 del 30/09/2009, Cristiano,Rv. 245123-01); la prova del requisito dell’univocità dell’atto (da considerarequale parametro probatorio) può essere raggiunta non solo sulla base dell’atto insé considerato, ma anche aliunde e, quindi, anche sulla base di semplici atti“preparatori” che rivelino la finalità dell’agente e addirittura l’imminentepassaggio alla fase esecutiva del delitto, ma non ne postulino necessariamentel’avvio.3.3.

Nel caso in esame, il Tribunale di Catania ha in concreto rispettato taliprincìpi, atteso che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] di dire alla persona offesa di esserestato mandato da qualcuno che voleva «un regalo di Natale», ammettendoespressamente che tale richiesta si doveva intendere come richiesta del «pizzo»,alla luce dei medesimi princìpi, risulta integrare degli atti: a) concretamenteidonei a fare conseguire al [OSCURATO:PERSONA] lo scopo di ottenere il menzionato richiestopizzo, in assenza di alcuna inefficienza strutturale o strumentale della suacondotta tale da farla risultare del tutto priva della capacità di attuare l’indicatoproposito criminoso; b) univocamente diretti a raggiungere il risultato di ottenereil pagamento del pizzo, come è palesemente rivelato dagli stessi atti, essendoessi del tutto espliciti in tale senso.Né gli elementi che sono stati addotti dal ricorrente possono in alcun modocondurre a una diversa conclusione, atteso che: a) considerata l’indicata idoneitàex ante della condotta del [OSCURATO:PERSONA], a nulla rileva, ai fini della sussistenza delreato, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, che la persona offesaabbia nettamente rifiutato di sottostare all’ingiusta pretesa e abbiapreannunciato che avrebbe sporto denuncia (come ha poi fatto il giorno dopo);b) le circostanze che il [OSCURATO:PERSONA] sia era presentato di giorno, con la propriaautovettura e a volto scoperto e aveva agito nonostante la presenza ditelecamere di sorveglianza non incidono in alcun modo sull’idoneità esull’inequivocità degli atti da lui compiuti; c) il temine “pizzo” indica propriol’estorsione di tipo mafioso imposta agli imprenditori o ai commercianti, con laconseguenza che il suo stesso utilizzo implica la minaccia di danni fisici oeconomici nel caso di mancato pagamento; d) la mancata specificazione, daparte del [OSCURATO:PERSONA], dell’importo del pizzo richiesto e dei tempi e delle modalitàdel pagamento di esso non incide in alcun modo sull’idoneità e sull’univocità degliBontempo, di fronte al rifiuto della persona offesa, abbia, come si sostiene,desistito dal proprio proposito, non esclude il tentativo, atteso che taledesistenza non risultava volontaria ma dovuta, appunto, alla reazione dellapersona offesa.4.

In ordine logico, deve ora essere esaminato il terzo motivo.Esso è manifestamente infondato.Il Tribunale di Catania ha congruamente richiamato il principio, che è statoaffermato da Sez. 2, n. 11154 del 13/03/2026, Sorrentino, Rv. 289658-01,secondo cui integra il delitto di estorsione la minaccia di un male realizzabile,direttamente o indirettamente, dal soggetto agente, sia nel caso in cui il suoverificarsi dipende effettivamente dalla volontà del predetto, sia in quello in cui,per effetto dell’inganno, sia fatto intendere come dipendente da essa, anche se sitratti di un pericolo insussistente, ricorrendo, invece, la truffa cosiddettavessatoria nel caso in cui la vittima si determina a compiere l’atto dispositivo,per sé pregiudizievole, in conseguenza di un inganno causativo dell’erroneotimore di subire un male non proveniente dall’agente o dell’erroneoconvincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità, prospettato come nonpromanante dal predetto (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenutoimmune da censure la decisione che aveva affermato la configurabilità del delittodi estorsione a fronte della condotta dell’imputato che, spacciandosi perappartenente alle Forze dell’Ordine, aveva costretto la vittima a consegnaredenaro o oggetti preziosi, dietro la minaccia di procedere all’arresto o laprospettazione di dover eseguire un ordine, del pari da lui promanante).Diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, il Tribunale di Cataniaha fatto corretta applicazione di tale principio al caso di specie, atteso che haritenuto integrato il reato di estorsione tentata e non di truffa vessatoria sullaconsiderazione, la quale si pone del tutto in linea con lo stesso principio, che ilBontempo aveva implicitamente minacciato un male (i danni fisici o economiciche conseguono al mancato pagamento del pizzo) che proveniva dallo stessoBontempo, direttamente, o indirettamente, cioè mediante i soggetti dai quali egliaveva detto di essere stato mandato.Diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, la qualificazionecome estorsione non dipende, e non è, perciò, esclusa, dal fatto che quella delBontempo potesse essere stata una «millanteria», cioè che il [OSCURATO:PERSONA], come èstato ipotizzato anche dal Tribunale di Catania, potesse avere «finto di agire sumandato di un sodalizio mafioso per rafforzare le pretese illecite», atteso che,come è stato chiarito dalla ricordata sentenza “Sorrentino”, «la distinzione tra idue reati in questione non dipende dal fatto che il pericolo sia reale oimmaginario, atteso che […] ben può sussistere l’estorsione anche quando lostesso pericolo consista nella prospettazione non di un male che si puòeffettivamente compiere ma di un male che si fa credere, mediante inganno, dipotere compiere».Il Tribunale di Catania ha pertanto fatto corretta applicazione degli artt. 629e 640 cod. pen. e non è incorso in alcun vizio motivazionale, atteso appuntoanche che il fatto che quello prospettato dal [OSCURATO:PERSONA] potesse essere stato «unpericolo “narrato”» e non reale, cioè una «millanteria», non comporta affatto chela condotta da lui compiuta dovesse essere qualificata come truffa vessatoria,allorquando il «pericolo “narrato”» sia stato prospettato, come nella specie, comerealizzabile, direttamente o indirettamente, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].5.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.Quanto all’aggravante del metodo mafioso, si deve anzitutto rammentareche, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione è configurabile anche acarico di un soggetto che non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, maponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamentominaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivoquello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genereanzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065-01; Sez. 1, n.4898 del 26/11/2008, dep. 2009, Cutolo, Rv. 243346-01).La Corte di cassazione ha altresì chiarito che integra la suddetta circostanzaaggravante la condotta di chi, anche senza fare uso di un’esplicita minaccia,pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarleprotezione, in un territorio notoriamente soggetto all’influsso di consorteriemafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l’estorsore e la suaappartenenza a un clan determinato (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone,Rv. 276115-01; Sez. n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175-01; Sez. 2, n.32 del 30/11/2016, dep. 2017, Gallo, Rv. 268759-01).In particolare, in tema di estorsione, l’aggravante del metodo mafioso èconfigurabile anche a fronte di un messaggio intimidatorio “silente”, in quantoprivo di un’esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto unaforza intimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimento mafioso, sia pureimplicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi (Sez. 2,n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669-01; Sez. 3, n. 44298 del18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277182-01).Ai fini della configurabilità della stessa aggravante dell’utilizzazione delmetodo mafioso, inoltre, è sufficiente – in un territorio in cui è radicataun’organizzazione mafiosa storica – che il soggetto agente faccia riferimento, inmaniera anche contratta o implicita, al potere criminale dell’associazione, inquanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 29245 del 30/03/2017,Paiano, Rv. 269938-01).Il Tribunale di Catania ha ritenuto i gravi indizi di sussistenza dellacircostanza aggravante del metodo mafioso sulla base degli elementi che ilBontempo: a) aveva utilizzato due espressioni, pagamento del «pizzo» (termineche, come si è detto, indica proprio l’estorsione di tipo mafioso imposta agliimprenditori o ai commercianti) e «regalo per Natale», evocative del potere delleorganizzazioni mafiose; b) aveva fatto riferimento ad altri soggetti dai qualisarebbe stato mandato a chiedere il suddetto «pizzo» e ai quali la richiesta dellostesso sarebbe stata pertanto riferibile.

Tutto ciò in un territorio, quale quello diAdrano, a fortissima presenza mafiosa.[OSCURATO:PERSONA] reputa che tali elementi siano stati del tutto logicamente ritenutidal Tribunale di Catania come comprovanti l’evocazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA],del potere criminale delle associazioni mafiose e che lo stesso Tribunale abbiaquindi correttamente reputato, nel pieno rispetto dei princìpi che sono statiaffermati dalla Corte di cassazione, che ricorressero gravi indizi della sussistenzadella circostanza aggravante del metodo mafioso.

Sussistenza che, diversamenteda quanto mostra di ritenere il ricorrente, non è esclusa né dalla reazione dellevittime né dall’eventuale inesistenza dei mandanti ai quali il [OSCURATO:PERSONA] ha fattoriferimento.6.

Il quarto motivo è manifestamente infondato.Si deve anzitutto evidenziare che, come è stato correttamente affermato dalTribunale di Catania, nel caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza delreato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, opera la doppiapresunzione relativa – di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella custodia cautelare in carcere – prevista dall’art. 275, comma 3, terzoperiodo, cod. proc. pen.La Corte di cassazione ha infatti chiarito che la doppia presunzione prevista,per determinate fattispecie incriminatrici, dal combinato disposto gli artt. 275,comma 3, terzo periodo, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersiriferita anche ai delitti tentati in caso di contestazione della circostanzaaggravante di cui all’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (ora art. 416-bis.1, primocomma, cod. pen.), atteso che il generico riferimento ai «delitti» in tal guisaaggravati, indipendentemente dallo specifico titolo di reato, è comprensivo diogni fattispecie delittuosa, sia consumata che tentata (Sez. 2, n. 22096 del03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01; successivamente, nello stesso senso,Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01).

Nella prima di talisentenze, relativa a una fattispecie di tentata estorsione aggravata dal metodomafioso, la Corte ha precisato che si deve, invece, escludere l’operatività dellepresunzioni ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per i delitti tentati inrelazione alle ipotesi di reato indicate in modo specifico dal legislatore.La presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall’art. 275, comma 3,cod. proc. pen., determina, in chiave di motivazione del provvedimentocautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei periculalibertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano stateevidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti (Sez. 5, n. 36891del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471-01).Tornando al caso in esame, posto che, come si è detto, il Tribunale diCatania ha correttamente ritenuto che nello stesso caso operasse la doppiapresunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc.pen., si deve anzitutto rilevare che lo stesso Tribunale ha ribadito la sussistenzaesclusivamente dell’esigenza cautelare del pericolo di commissione di delitti dellastessa specie («il pericolo di reiterazione della condotta criminosa possa esserecontenuto»).Con riguardo a tale pericolo, si deve osservare che, secondo il prevalenteorientamento della Corte di cassazione, al quale il [OSCURATO:PERSONA], condividendolo,intende aderire, l’elemento del cosiddetto “tempo silente” (ossia il decorso di unapprezzabile lasso di tempo tra i fatti contestati e l’emissione della misura) nonpuò, da solo, costituire prova contraria (Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, dep.2026, Papaleo, Rv. 289277-01; Sez. 2 n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv.266236-01).

In ogni caso, ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], il rilievo del fattore “temposilente”, oltre ad avere una valenza neutra ove non sia accompagnato da altrielementi circostanziali idonei a determinare un’esclusione del giudizio dipericolosità, risulterebbe, nella specie, comunque insufficiente, non potendosiritenere particolarmente ampio lo iato temporale tra la commissione del reato (il18/12/2025) e l’emissione della misura avvenuta meno di quattro mesi e mezzodopo (il 30/04/2026).Quanto alla scelta della misura degli arresti domiciliari, si deve ritenere che,poiché ricorreva la ricordata presunzione di adeguatezza della custodia cautelarein carcere, il Tribunale di Catania, nel reputare che, dagli elementi acquisiti,risultasse che nel caso concreto le esigenze cautelari potevano essere soddisfattecon la misura degli arresti domiciliari, non fosse tenuto, diversamente da quantoè sostenuto dal ricorrente, ad un’analitica dimostrazione del perché altre misureancora meno gravi si dovevano considerare inadeguate, atteso che l’indicazionedegli elementi specifici che l’avevano indotto ragionevolmente a ritenere gliarresti domiciliari come la misura adeguata al fine di impedire la reiterazionedell’attività delittuosa si deve ritenere assorbente dell’ulteriore dimostrazionedell’inidoneità di altre misure coercitive meno afflittive.7.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnatavenga annullata con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen. e che il ricorso venga rigettato nel resto;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ilquale, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito perl’accoglimento di tutti i motivi di ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 22/05/2026, il Tribunale di Catania, in parziale riformadell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Catania, sostituiva conla misura degli arresti domiciliari la misura della custodia cautelare in carcere cheera stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso G.i.p. del Tribunale diCatania per essere il [OSCURATO:PERSONA] gravemente indiziato del delitto di tentataestorsione aggravata dal cosiddetto metodo mafioso (art. 416-bis.1, primocomma, cod. pen.) ai danni degli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e AlfioCaltabiano.2. Avverso tale ordinanza del 22/05/2026 del Tribunale di Catania, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 273 dello stesso codice edegli artt. 49 e 56 cod. pen. «in punto di qualificazione giuridica; idoneità e nonequivocità del tentativo ed offensività della condotta», nonché, in relazioneall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione «assente,apparente e/o illogica».Lamenta che il Tribunale di Catania non avrebbe adeguatamente motivato inordine alla censura, che era stata sollevata con i motivi di riesame e sviluppatanella memoria del 20/05/2026, con la quale egli aveva dedotto – richiamando ilcriterio della prognosi postuma ex ante «alla luce delle modalità goffe e auto-espositive» della condotta nonché delle specificità di essa quanto a«quantificazione della pretesa, ritrattazione finale, assenza di escalation,contenuto reale del colloquio» – l’insussistenza dell’idoneità e della nonequivocità degli atti e «la presenza di un tentativo inidoneo non punibile o di unreato impossibile». Il Tribunale di Catania non avrebbe compiuto «alcuna analisispecifica sull’idoneità concreta degli atti in rapporto a modalità, contesto ereazione delle vittime», né «alcun vaglio sulla non equivocità della condotta afronte delle ambiguità linguistiche e della successiva “ritrattazione” (“non tipreoccupare non mi vedrai più … se mi parli di lavoro io va bene”)».Il Tribunale del riesame avrebbe violato l’art. 273 cod. proc. pen. e gli artt.49 e 56 cod. pen. in quanto non avrebbe proceduto alla verifica «dell’idoneitàconcreta degli atti a realizzare l’evento e della loro non equivocità rispetto adalternative interpretazioni lecite o socialmente meno gravi». Dopo avererappresentato che, «[q]uando la persona offesa reagisce in modo fermo,manifesta fiducia nelle istituzioni, annuncia la denuncia e la presentaimmediatamente, la minaccia si rivela […] incapace di realizzare la compressionedella libertà di autodeterminazione che caratterizza il delitto di estorsione», ilricorrente argomenta che, nel caso di specie, ricorrerebbero le condizioni «che lagiurisprudenza associa ai casi di inidoneità concreta o, comunque, di “tentativominimo”» costituite da: «modalità esecutive “auto-denuncianti” (volto scoperto,veicolo intestato, luogo videosorvegliato in orario diurno); contenuto dellaconversazione inizialmente neutro (“regalo di Natale”), seguito da unaprecisazione solo in esito alle insistenze degli offesi; assenza di minacce esplicitesui beni, persone o cantieri, e mancata indicazione di importi, tempi e modalitàdi pagamento; immediato rifiuto e pronta denuncia, corredata da audio e video».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e «difetto dimotivazione» in punto di sussistenza della circostanza aggravante del metodomafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.Il Tribunale di Catania avrebbe ritenuto i gravi indizi della sussistenza dellacircostanza aggravante del metodo mafioso «sulla sola base del contestoterritoriale e dell’uso del termine “pizzo”», in contrasto con il principio secondocui detta circostanza aggravante «esige una condotta oggettivamente idonea adesercitare una coartazione psicologica con i caratteri propri dell’intimidazionederivante dall’organizzazione criminale, non desumibile né dalla sola reazionedella vittima né da una formula generica di minaccia».In particolare, il Tribunale di Catania avrebbe «somma[to] l’uso del termine“pizzo” al contesto territoriale mafioso, senza alcuna analisi degli altri indici(assenza di mandanti, esito neutro delle intercettazioni, unicità dell’episodio,mancanza di azioni ritorsive, reazione non intimidita)», e non avrebbe«valuta[to] il dato – decisivo – che le vittime non maturano alcuna soggezione,ma reagiscono in modo fermo e collaborativo».Come era stato evidenziato nei motivi di riesame e nella memoria del20/05/2026: «l’episodio è unico, privo di violenza, non seguito da alcuna azioneritorsiva dopo il rifiuto; non è orientato a acquisire la “gestione di fatto”dell’azienda delle persone offese, ma semmai ad ottenere una somma nonquantif icata; non si accompagna ad alcun gesto o simbolo t ipicodell’intimidazione mafiosa (presenza di più soggetti, armi, riferimenti espliciti aclan, allusione a fatti di sangue, utilizzo di “codici” riconoscibili); non genera – néè idoneo a generare – alcuna omertà o assoggettamento, come dimostra lareazione immediata e piena di collaborazione degli offesi».Il Tribunale di Catania, pertanto, rendendo una motivazione apparente emanifestamente illogica e violando l’art. 416-bis.1 cod. pen., avrebbe: «applicatol’aggravante sulla sola base del contesto territoriale e dell’uso del termine“pizzo”, senza accertare l’effettivo uso di un metodo mafioso idoneo a generareassoggettamento»; utilizzato «formule stereotipate» e «ignora[to] datiinvestigativi decisivi e specifiche censure difensive di segno contrario (assenza dimandanti, iniziativa personale, reazione delle vittime, unicità dell’episodio, esitoneutro delle intercettazioni)».2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la «mancata riqualificazione del fatto (artt.629 e 640 c.p.» e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la«motivazione assente, apparente e/o illogica».Nel qualificare il fatto come estorsione (tentata) anziché come truffacosiddetta vessatoria, il Tribunale di Catania non avrebbe «spiega[to] perché, inconcreto, il male prospettato sarebbe nella disponibilità dell’indagato oppurefatto credere tale tramite un inganno che lo ponga effettivamente nella suasfera». La sua difesa aveva argomentato che egli: «si presenta come mandatoda “altri” che avrebbero “problemi” per i pannelli rubati e vogliono il “regalo diNatale/pizzo”; non rivendica di poter personalmente danneggiare cantieri, mezzio persone; non minaccia alcuna azione autonoma (“se non pagate, io faccio X”);anzi, di fronte al rifiuto, dichiara che riferirà ai presunti mandanti di “non averlitrovati”, venendo invitato dai [OSCURATO:PERSONA] a riferire la verità». Tale dato sarebbe«cruciale nel dimostrare che la pressione non deriva da un potere violentorealmente suo, ma dalla rappresentazione (falsa) di poteri e minacce altrui», ilche collocherebbe la sua condotta nell’ambito della truffa vessatoria. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato «per scontato che si tratti di male “realizzabiledall’agente o dalla sfera a lui riconducibile”, senza indicare quali elementiconcreti colleghino [OSCURATO:PERSONA] a reali poteri di ritorsione».Secondo il ricorrente, la sua condotta sarebbe «modellata più sull’ingannoche sulla violenza» e il Tribunale di Catania sarebbe incorso in unacontraddizione logica, atteso che, «se il sodalizio e i mandanti sono “finti”, ilmale prospettato come conseguenza del mancato pagamento non proviene da unpotere effettivamente disponibile per l’agente, ma da un pericolo “narrato”», ilche «avvicina il caso molto più alla truffa».Il Tribunale di Catania non avrebbe «valuta[to] se la descritta millanteria(assenza di mandanti, assenza di contatti, esito neutro delle intercettazioni)sposti l’ago verso una truffa/induzione», atteso che si sarebbe «limita[to] acontrapporre lo schema “estorsione vs truffa vessatoria” e a collocare il casoconcreto nella prima opzione, senza spiegare perché non ricorrerebbe laseconda».Il Tribunale avrebbe «fini[to] per enunciare – seppur con motivazioneapparente – due scenari incompatibili (male dipendente dall’agente vs. iniziativapersonale millantatoria), senza comporli in una sintesi logica». Ciò in quanto,«da un lato, […] afferma che nel caso concreto vi sarebbe una minaccia di male“realizzabile dal soggetto agente e/o dalla sfera a lui riconducibile”; dall’altro,[…] descrive la fattispecie come “probabile iniziativa personale del [OSCURATO:PERSONA],che avrebbe finto di agire su mandato di un sodalizio mafioso”». Il requisito dellaprovenienza del male minacciato dalla sfera dell’agente, che è richiesto per lasussistenza dell’estorsione, non sarebbe stato dimostrato e sarebbe «anzicontraddetto dalla stessa descrizione del fatto come millanteria».Il Tribunale di Catania, pertanto, rendendo una motivazione illogica eviolando gli artt. 629 e 640 cod. pen.: avrebbe collocato la fattispecie concretanell’ambito del reato di estorsione «senza verificare se il male prospettato fossedavvero realizzabile dall’agente o se, invece, non fosse l’erroneo timore di unmale da soggetti terzi, falsamente evocati, vale a dire lo schema proprio dellatruffa vessatoria»; nel descrivere il fatto come «iniziativa personale delBontempo che si è f into intermediario», avrebbe «contradd[etto]l’inquadramento in estorsione e avvicinato il caso a una condotta di tipofraudolento (millantato credito/truffa)»; non si sarebbe «confronta[to] con glielementi specifici (assenza di mandanti, esito neutro delle intercettazioni,riconosciuta millanteria) valorizzati dalla difesa proprio per prospettare unaqualificazione diversa, limitandosi a una formula assertiva di esclusione dellatruffa».2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge, conriferimento agli art. 274 e 275 cod. proc. pen., e la carenza e l’illogicità dellamotivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di scelta dellamisura degli arresti domiciliari.Il Tribunale di Catania non si sarebbe «sofferma[to] sul pericolo diinquinamento probatorio, né sul decorso del tempo, né sugli esiti delleintercettazioni».Nei motivi di riesame e nella memoria del 20/05/2026, era stato sottolineatoche: tra la data del reato del 18/12/2025 e quella di applicazione della misuracautelare del 02/05/2026 «non si registra alcuna avvicinamento, contatto,minaccia, danneggiamento o qualsivoglia segnale di reiterazione»; le«intercettazioni sulle utenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] […] non hanno fornito alcunelemento di interesse». Inoltre, gli elementi probatori erano già stati raccolti enon vi erano «testimoni in posizione di particolare vulnerabilità né attivitàistruttorie ancora da svolgere e delicatissime da proteggere». A fronte di ciò, ilTribunale di Catania non avrebbe spiegato perché vi sarebbe ancora stato «unconcreto pericolo di inquinamento».Il Tribunale di Catania non avrebbe né chiarito se la presunzione di cuiall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., «sia ritenuta vinta, attenuata opienamente operante», né «perché non siano state considerate ulteriori misuremeno invasive», anche alla luce «del profilo dell’indagato – bracciante agricolo,radicato sul territorio, senza legami associativi accertati, con precedenti risalentiper truffa».Da ciò: la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., in quanto nonsarebbero state indicate circostanze di fatto concrete e attuali a sostegno deipericoli di cui alle lett. a) e c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc. pen. e nonsarebbe stata svolta «la verifica di proporzionalità e gradualità richiesta dall’art.275, commi 1 e 2», cod. proc. pen.; il vizio della motivazione, in quanto ilpericolo di reiterazione criminosa sarebbe stato «costruito su schemi presuntivi estereotipati (“metodo mafioso” in astratto), senza riscontro nei fatti successivi al18.12.2025», e il pericolo di inquinamento probatorio sarebbe «smentito dallacristallizzazione delle prove e dall’assenza di manovre intimidatorie».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché è proposto per deimotivi manifestamente infondati.2. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni unite della Corte dicassazione hanno da tempo chiarito che, «in tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).Tale orientamento, dal quale il [OSCURATO:PERSONA] non ha ragione di discostarsi e alquale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce piùrecenti della Corte di cassazione (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv.237012-01).Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice èrilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche normedi legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante daltesto del provvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini,Rv. 261400-01, con la quale la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di meritocirca l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori,onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito).Più in generale, con riguardo all’illogicità della motivazione, si deve ricordareche l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazioneessere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza diun logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senzapossibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice dimerito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenzaalle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come viziodenunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibileictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi dimacroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze econsiderandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchésiano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n.24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01. In senso analogo, Sez. U, n. 47289del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01).3. Richiamati tali princìpi, passando allo scrutinio del ricorso, il primo motivoè da ritenersi manifestamente infondato.3.1. Si deve anzitutto ricordare che, in tema di estorsione, ai fini dellaconfigurabilità del reato, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia,potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta,reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunqueidonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore e a coartare lavolontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosae la sua idoneità a integrare l’elemento strutturale del delitto di estorsione vannovalutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalitàsopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera,l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vistacome persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichiun’effettiva intimidazione del soggetto passivo (Sez. 6, n. 3298 del 26/01/1999,Savian, Rv. 212945-01).3.2. Con riguardo al tentativo, per quanto concerne il requisito dell’idoneitàdegli atti, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità è nelsenso che un atto può essere ritenuto idoneo quando, valutato ex ante e inconcreto (criterio cosiddetto della prognosi postuma), ossia tenendo conto ditutte le circostanze conosciute e conoscibili e non di quelle oggettivamentepresenti e conosciute dopo, il giudice, sulla base della comune esperienzadell’uomo medio, possa ritenere che gli atti – indipendentemente dall’insuccessodeterminato da fattori estranei – erano tali da ledere, ove portati a compimento,il bene giuridico tutelato dalla norma violata.L’idoneità degli atti non va, infatti, valutata con riferimento a un criterioprobabilistico di realizzazione dell’intento delittuoso, bensì in relazione allapossibilità che alla condotta consegua lo scopo che l’agente si propone,configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensidell’art. 49 cod. pen., in presenza di un’inefficienza strutturale e strumentale delmezzo usato, che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche,ove l’azione, valutata ex ante e in relazione alla sua realizzazione secondoquanto originariamente voluto dall’agente, risulti del tutto priva della capacità di272810-01; Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L.M., Rv. 264567-01).Per quanto riguarda, invece, la nozione di univocità degli atti, secondo la tesicosiddetta soggettiva, che è quella che prevale nella giurisprudenza dilegittimità, l’atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibilequando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato,ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e inrelazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a talerisultato sia univocamente diretto (Sez. 2, n. 40702 del 30/09/2009, Cristiano,Rv. 245123-01); la prova del requisito dell’univocità dell’atto (da considerarequale parametro probatorio) può essere raggiunta non solo sulla base dell’atto insé considerato, ma anche aliunde e, quindi, anche sulla base di semplici atti“preparatori” che rivelino la finalità dell’agente e addirittura l’imminentepassaggio alla fase esecutiva del delitto, ma non ne postulino necessariamentel’avvio.3.3. Nel caso in esame, il Tribunale di Catania ha in concreto rispettato taliprincìpi, atteso che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] di dire alla persona offesa di esserestato mandato da qualcuno che voleva «un regalo di Natale», ammettendoespressamente che tale richiesta si doveva intendere come richiesta del «pizzo»,alla luce dei medesimi princìpi, risulta integrare degli atti: a) concretamenteidonei a fare conseguire al [OSCURATO:PERSONA] lo scopo di ottenere il menzionato richiestopizzo, in assenza di alcuna inefficienza strutturale o strumentale della suacondotta tale da farla risultare del tutto priva della capacità di attuare l’indicatoproposito criminoso; b) univocamente diretti a raggiungere il risultato di ottenereil pagamento del pizzo, come è palesemente rivelato dagli stessi atti, essendoessi del tutto espliciti in tale senso.Né gli elementi che sono stati addotti dal ricorrente possono in alcun modocondurre a una diversa conclusione, atteso che: a) considerata l’indicata idoneitàex ante della condotta del [OSCURATO:PERSONA], a nulla rileva, ai fini della sussistenza delreato, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, che la persona offesaabbia nettamente rifiutato di sottostare all’ingiusta pretesa e abbiapreannunciato che avrebbe sporto denuncia (come ha poi fatto il giorno dopo);b) le circostanze che il [OSCURATO:PERSONA] sia era presentato di giorno, con la propriaautovettura e a volto scoperto e aveva agito nonostante la presenza ditelecamere di sorveglianza non incidono in alcun modo sull’idoneità esull’inequivocità degli atti da lui compiuti; c) il temine “pizzo” indica propriol’estorsione di tipo mafioso imposta agli imprenditori o ai commercianti, con laconseguenza che il suo stesso utilizzo implica la minaccia di danni fisici oeconomici nel caso di mancato pagamento; d) la mancata specificazione, daparte del [OSCURATO:PERSONA], dell’importo del pizzo richiesto e dei tempi e delle modalitàdel pagamento di esso non incide in alcun modo sull’idoneità e sull’univocità degliBontempo, di fronte al rifiuto della persona offesa, abbia, come si sostiene,desistito dal proprio proposito, non esclude il tentativo, atteso che taledesistenza non risultava volontaria ma dovuta, appunto, alla reazione dellapersona offesa.4. In ordine logico, deve ora essere esaminato il terzo motivo.Esso è manifestamente infondato.Il Tribunale di Catania ha congruamente richiamato il principio, che è statoaffermato da Sez. 2, n. 11154 del 13/03/2026, Sorrentino, Rv. 289658-01,secondo cui integra il delitto di estorsione la minaccia di un male realizzabile,direttamente o indirettamente, dal soggetto agente, sia nel caso in cui il suoverificarsi dipende effettivamente dalla volontà del predetto, sia in quello in cui,per effetto dell’inganno, sia fatto intendere come dipendente da essa, anche se sitratti di un pericolo insussistente, ricorrendo, invece, la truffa cosiddettavessatoria nel caso in cui la vittima si determina a compiere l’atto dispositivo,per sé pregiudizievole, in conseguenza di un inganno causativo dell’erroneotimore di subire un male non proveniente dall’agente o dell’erroneoconvincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità, prospettato come nonpromanante dal predetto (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenutoimmune da censure la decisione che aveva affermato la configurabilità del delittodi estorsione a fronte della condotta dell’imputato che, spacciandosi perappartenente alle Forze dell’Ordine, aveva costretto la vittima a consegnaredenaro o oggetti preziosi, dietro la minaccia di procedere all’arresto o laprospettazione di dover eseguire un ordine, del pari da lui promanante).Diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, il Tribunale di Cataniaha fatto corretta applicazione di tale principio al caso di specie, atteso che haritenuto integrato il reato di estorsione tentata e non di truffa vessatoria sullaconsiderazione, la quale si pone del tutto in linea con lo stesso principio, che ilBontempo aveva implicitamente minacciato un male (i danni fisici o economiciche conseguono al mancato pagamento del pizzo) che proveniva dallo stessoBontempo, direttamente, o indirettamente, cioè mediante i soggetti dai quali egliaveva detto di essere stato mandato.Diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, la qualificazionecome estorsione non dipende, e non è, perciò, esclusa, dal fatto che quella delBontempo potesse essere stata una «millanteria», cioè che il [OSCURATO:PERSONA], come èstato ipotizzato anche dal Tribunale di Catania, potesse avere «finto di agire sumandato di un sodalizio mafioso per rafforzare le pretese illecite», atteso che,come è stato chiarito dalla ricordata sentenza “Sorrentino”, «la distinzione tra idue reati in questione non dipende dal fatto che il pericolo sia reale oimmaginario, atteso che […] ben può sussistere l’estorsione anche quando lostesso pericolo consista nella prospettazione non di un male che si puòeffettivamente compiere ma di un male che si fa credere, mediante inganno, dipotere compiere».Il Tribunale di Catania ha pertanto fatto corretta applicazione degli artt. 629e 640 cod. pen. e non è incorso in alcun vizio motivazionale, atteso appuntoanche che il fatto che quello prospettato dal [OSCURATO:PERSONA] potesse essere stato «unpericolo “narrato”» e non reale, cioè una «millanteria», non comporta affatto chela condotta da lui compiuta dovesse essere qualificata come truffa vessatoria,allorquando il «pericolo “narrato”» sia stato prospettato, come nella specie, comerealizzabile, direttamente o indirettamente, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].5. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Quanto all’aggravante del metodo mafioso, si deve anzitutto rammentareche, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione è configurabile anche acarico di un soggetto che non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, maponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamentominaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivoquello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genereanzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065-01; Sez. 1, n.4898 del 26/11/2008, dep. 2009, Cutolo, Rv. 243346-01).La Corte di cassazione ha altresì chiarito che integra la suddetta circostanzaaggravante la condotta di chi, anche senza fare uso di un’esplicita minaccia,pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarleprotezione, in un territorio notoriamente soggetto all’influsso di consorteriemafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l’estorsore e la suaappartenenza a un clan determinato (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone,Rv. 276115-01; Sez. n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175-01; Sez. 2, n.32 del 30/11/2016, dep. 2017, Gallo, Rv. 268759-01).In particolare, in tema di estorsione, l’aggravante del metodo mafioso èconfigurabile anche a fronte di un messaggio intimidatorio “silente”, in quantoprivo di un’esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto unaforza intimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimento mafioso, sia pureimplicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi (Sez. 2,n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669-01; Sez. 3, n. 44298 del18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277182-01).Ai fini della configurabilità della stessa aggravante dell’utilizzazione delmetodo mafioso, inoltre, è sufficiente – in un territorio in cui è radicataun’organizzazione mafiosa storica – che il soggetto agente faccia riferimento, inmaniera anche contratta o implicita, al potere criminale dell’associazione, inquanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 29245 del 30/03/2017,Paiano, Rv. 269938-01).Il Tribunale di Catania ha ritenuto i gravi indizi di sussistenza dellacircostanza aggravante del metodo mafioso sulla base degli elementi che ilBontempo: a) aveva utilizzato due espressioni, pagamento del «pizzo» (termineche, come si è detto, indica proprio l’estorsione di tipo mafioso imposta agliimprenditori o ai commercianti) e «regalo per Natale», evocative del potere delleorganizzazioni mafiose; b) aveva fatto riferimento ad altri soggetti dai qualisarebbe stato mandato a chiedere il suddetto «pizzo» e ai quali la richiesta dellostesso sarebbe stata pertanto riferibile. Tutto ciò in un territorio, quale quello diAdrano, a fortissima presenza mafiosa.[OSCURATO:PERSONA] reputa che tali elementi siano stati del tutto logicamente ritenutidal Tribunale di Catania come comprovanti l’evocazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA],del potere criminale delle associazioni mafiose e che lo stesso Tribunale abbiaquindi correttamente reputato, nel pieno rispetto dei princìpi che sono statiaffermati dalla Corte di cassazione, che ricorressero gravi indizi della sussistenzadella circostanza aggravante del metodo mafioso. Sussistenza che, diversamenteda quanto mostra di ritenere il ricorrente, non è esclusa né dalla reazione dellevittime né dall’eventuale inesistenza dei mandanti ai quali il [OSCURATO:PERSONA] ha fattoriferimento.6. Il quarto motivo è manifestamente infondato.Si deve anzitutto evidenziare che, come è stato correttamente affermato dalTribunale di Catania, nel caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza delreato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, opera la doppiapresunzione relativa – di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella custodia cautelare in carcere – prevista dall’art. 275, comma 3, terzoperiodo, cod. proc. pen.La Corte di cassazione ha infatti chiarito che la doppia presunzione prevista,per determinate fattispecie incriminatrici, dal combinato disposto gli artt. 275,comma 3, terzo periodo, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersiriferita anche ai delitti tentati in caso di contestazione della circostanzaaggravante di cui all’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (ora art. 416-bis.1, primocomma, cod. pen.), atteso che il generico riferimento ai «delitti» in tal guisaaggravati, indipendentemente dallo specifico titolo di reato, è comprensivo diogni fattispecie delittuosa, sia consumata che tentata (Sez. 2, n. 22096 del03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01; successivamente, nello stesso senso,Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01). Nella prima di talisentenze, relativa a una fattispecie di tentata estorsione aggravata dal metodomafioso, la Corte ha precisato che si deve, invece, escludere l’operatività dellepresunzioni ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per i delitti tentati inrelazione alle ipotesi di reato indicate in modo specifico dal legislatore.La presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall’art. 275, comma 3,cod. proc. pen., determina, in chiave di motivazione del provvedimentocautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei periculalibertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano stateevidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti (Sez. 5, n. 36891del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471-01).Tornando al caso in esame, posto che, come si è detto, il Tribunale diCatania ha correttamente ritenuto che nello stesso caso operasse la doppiapresunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc.pen., si deve anzitutto rilevare che lo stesso Tribunale ha ribadito la sussistenzaesclusivamente dell’esigenza cautelare del pericolo di commissione di delitti dellastessa specie («il pericolo di reiterazione della condotta criminosa possa esserecontenuto»).Con riguardo a tale pericolo, si deve osservare che, secondo il prevalenteorientamento della Corte di cassazione, al quale il [OSCURATO:PERSONA], condividendolo,intende aderire, l’elemento del cosiddetto “tempo silente” (ossia il decorso di unapprezzabile lasso di tempo tra i fatti contestati e l’emissione della misura) nonpuò, da solo, costituire prova contraria (Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, dep.2026, Papaleo, Rv. 289277-01; Sez. 2 n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv.266236-01). In ogni caso, ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], il rilievo del fattore “temposilente”, oltre ad avere una valenza neutra ove non sia accompagnato da altrielementi circostanziali idonei a determinare un’esclusione del giudizio dipericolosità, risulterebbe, nella specie, comunque insufficiente, non potendosiritenere particolarmente ampio lo iato temporale tra la commissione del reato (il18/12/2025) e l’emissione della misura avvenuta meno di quattro mesi e mezzodopo (il 30/04/2026).Quanto alla scelta della misura degli arresti domiciliari, si deve ritenere che,poiché ricorreva la ricordata presunzione di adeguatezza della custodia cautelarein carcere, il Tribunale di Catania, nel reputare che, dagli elementi acquisiti,risultasse che nel caso concreto le esigenze cautelari potevano essere soddisfattecon la misura degli arresti domiciliari, non fosse tenuto, diversamente da quantoè sostenuto dal ricorrente, ad un’analitica dimostrazione del perché altre misureancora meno gravi si dovevano considerare inadeguate, atteso che l’indicazionedegli elementi specifici che l’avevano indotto ragionevolmente a ritenere gliarresti domiciliari come la misura adeguata al fine di impedire la reiterazionedell’attività delittuosa si deve ritenere assorbente dell’ulteriore dimostrazionedell’inidoneità di altre misure coercitive meno afflittive.7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]