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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 agosto 1980

Cassazione n. 37954/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 26 ottobre 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo, con munizioni, fatto commesso il 26 gennaio 2021, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed C 3.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza e della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, dato che con l'atto di appello non era stato impugnato il punto relativo al giudizio di penale responsabilità e che il secondo giudice ha dato motivazione, con riferimento ai parametri legali, della commisurazione della pena; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 26 ottobre 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo, con munizioni, fatto commesso il 26 gennaio 2021, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed C 3.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza e della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, dato che con l'atto di appello non era stato impugnato il punto relativo al giudizio di penale responsabilità e che il secondo giudice ha dato motivazione, con riferimento ai parametri legali, della commisurazione della pena; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2
Sentenza Cassazione n. 37954/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris