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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2017

Cassazione n. 27187/2022

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SENTENZA sui ricorsiricorsi iscritti ai n. 26656/2017 e n.33182/2018 R.G., proposti da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21 C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso le SENTENZE di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 2221/2017 depositata il 12/04/2017, e n.2660/2018, depositata in data 24/4/2018, Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi alla maggiore i.c.i. per gli anni 2007, 2008, 2009 relativamente ad un immobile sito a Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 44-46, di cui ha acquistato la proprietà, limitatamente al 44%, in data 28 giugno 1999, precisando di non aver ricevuto alcuna notifica della rendita catastale richiesta al momento dell'acquisto dell'immobile - rendita messa in atti in data 5 luglio 2022 e mai notificata ai proprietari dell'immobile.

2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio ha accolto parzialmente l'appello limitatamente alle sanzioni, confermando, invece, il rigetto del ricorso quanto alla maggiore imposta dovuta, in quanto "risulta dalla visura storica presentata dal Comune di Roma con riferimento alla situazione dell'unità immobiliare in argomento l'esistenza di una rendita catastale attribuita nel 1986 che costituisce un fatto oggettivo e non contestabile dal quale deriva il rapporto obbligatorio concernente l'imposta".4.Avverso tale sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2221/2/2017, depositata in data 12/4/2017, il contribuente ha proposto sia ricorso per cassazione sia ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4 cod.proc.civ. e 64, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992.

5. Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di appello (giudizio r.g.a.c. n. 26656/2017), in cui si è costituita con contro-ricorso [OSCURATO:PERSONA], fissata l'udienza pubblica del 28 giugno 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

Il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 cod.proc.civ. 6.Nelle more, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato il ricorso per revocazione, ritenendolo, da un lato, proposto oltre il termine di impugnazione previsto e, dall'altro, relativo ad un errore non di percezione, ma valutativo.

In ordine al primo punto si legge nella sentenza che "il sig.

Gallone ha presentato il ricorso per revocazione ordinaria della sentenza n. 2221/2/2017 depositata 1- 12/04/2017, in data 15/11/2017, dunque, oltre il termine previsto (13/11/2017)". 7.Anche avverso tale sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.2660/2018, depositata in data 24/4/2018, che ha rigettato la revocazione ex art. 395 n. 4 cod.proc.civ. della sentenza di appello n. 2221/2/2017, di cui al giudizio n. 26656/2017, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione (giudizio r.g.a.c. n. 33182/2018). 8.Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza che ha rigettato la revocazione (giudizio r.g.a.c. n.33182/2018), in cui si è costituita con contro-ricorso [OSCURATO:PERSONA], fissata l'udienza pubblica del 28 giugno 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, co. 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. :30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, co. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. 9.Preliminarmente, il Collegio procede a disporre la riunione dei due giudizi r.g.a.c. n. 26656/2017 e r.g.a.c. n. 33182/2018, tenuto conto dell'orientamento secondo cui i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima varino riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione, c.he deve, pertanto, essere esaminato con precedenza (Sez. 5, n. 16435 del 5/08/2016, Rv. 640658 - 01). [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel giudizio r.g.a.c. n. 33182/2018, avente ad oggetto la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.2660/2018, depositata in data 24/4/2018, che ha rigettato la revocazione ex art. 395 n. 4 cod.proc.civ. della sentenza di appello n. 2221/2/2017, di cui al giudizio n. 26656/2017, il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione - ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod.proc.civ. - degli artt. 149 e 327 cod.proc.civ., in combinato disposto con l'art.. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendo stata l'impugnazione in esame proposta in data 9 novembre 2017, con la spedizione del plico a mezzo del servizio postale, e non in data 15 novembre 2017 (data di ricezione della raccomandata), in virtù del principio di scissione degli effetti della notificazione; 2) la violazione - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ. - dell'art. 395 n. 4, in quanto la sentenza, che ritiene risalire l'attribuzione della rendita catastale al 1986 (invece che al 2002), conterrebbe un chiaro errore percettivo, che ha condizionato l'esito del giudizio, risultando dalla visura che nel 1986 si è solo chiesta !a variazione per fusione-ampliamento della rendita e risultando dalla scheda di accertamento e classamento il riferimento ad atti successivi al 1986 (protocollo n. 6368 del 1998 e stima biennio 1988-1989) ed in quanto la proposizione contestuale del ricorso per cassazione, per ragioni diverse, non preclude la proposizione della revocazione ordinaria.

La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per irrilevanza del supposto errore di fatto revocatorio (pregressa rendita 1986).

2. Il primo motivo è fondato.

Come risulta dall'avviso riprodotto nel presente ricorso per cassazione, la revocazione è stata proposta in data 9 novembre (data di spedizione a mezzo del servizio postale) e non 15 novembre 2017 (data di ricezione da parte dei destinatari).

Deve, difatti, farsi applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, codificato - dopo la pronuncia della Consulta n. 477 del 2002 - dall'ultimo comma dell'art.149 cod.proc.civ., ai sensi del quale la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto (introdotto con la

I. n. 263 del 2005).

Tale principio è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato, munito della procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine cui è iscritto, a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, sicché, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all'agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (Sez. 3, sent., n. 15234 del 3/07/2014, Rv. 631777 - 01; v. anche Sez.

L, sent. n. 32225 del 10/12/2019, Rv. 656008 - 01, secondo cui il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994, poiché dal relativo art. 6 - ove è previsto che l'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9, o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto - si evince che la figura dell'avvocato che compie l'attività di notifica in proprio risulta equipollente a quella dell'ufficiale giudiziario, sicché una diversa lettura della norma introdurrebbe una irragionevole disparità tra la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta e quella eseguita dall'avvocato, in contrasto anche con la "ratio" della legge in questione, volta a facilitare le notifiche e molto valorizzata con l'introduzione della notifica telematica).

In definitiva, l'impugnazione è stata proposta in data 9 novembre 2017 e, quindi, nel termine di cui all'art. 327 cod.proc.civ. di 6 mesi dalla data del deposito della sentenza, che risale al 12 aprile 2017, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dal 10 al 31 agosto.

3. L'accoglimento del primo motivo determina la cassazione della sentenza impugnata, non essendo rilevante l'ulteriore ratio decidendi, stante la pronuncia in rito.

Difatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (Sez. 1, n. 11675 del 16/06/2020, Rv. 657952 - 01).

Tuttavia, la causa può essere decisa nel merito, rigettando la revocazione esperita, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Difatti, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, che presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Sez. 6 - 2, n. 16439 del 10/06/2021, Rv. 661483 - 01).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla rendita risalente al 1986, pur derivando gli avvisi di accertamento impugnati dalla attribuzione all'immobile di una nuova rendita in epoca successiva (più precisamente, come si evince dallo stesso contro-ricorso, alla nuova rendita messa in atti in data 5 luglio 2002), sicché non può ritenersi sussistere alcun alcun errore di fatto 'decisivo'.

A ciò si aggiunga che un eventuale errore cadrebbe, comunque, su fatti oggetto di punti controversi su cui il giudice si è pronunciato.

4. Passando all'esame del giudizio di legittimità avverso la sentenza di appello (giudizio r.g.a.c. n. 26656/2017), il ricorrente ha dedotto:1) la violazione - ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod.proc.civ. - dell'art. 74, comma 1, della

I. n. 342 del 2000, sottolineando, da un lato, di non essersi avvalso della procedura DOCFA e, dall'altro lato, di essere stata presentata nel 1986 una richiesta di variazione per fusione- ampliamento, ma di essere stata attribuita e messa in atti la nuova rendita catastale solo in data 5 luglio 2002, come risulta chiaramente dalla visura catastale (riportata nel ricorso) e dalla scheda di accertamento e classamento, che indica atti successivi e! 1986, sicché del tutto erroneamente si è ritenuta efficace l'attribuzione della rendita a prescindere dalla notifica, oltre che dalle contro-deduzioni in appello del Comune; 2) l'erronea applicazione - ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod.proc.civ. - dell'art. 7 della

I. n. 212 del 2000 nonché dell'art. 1, comma 162, della

I. n. 292 del 2006, atteso che negli avvisi di accertamento impugnati il Comune si è limitato ad usare espressioni stereotipate e generiche ed ad indicare la rendita asseritamente attribuibile all'immobile senza fare alcun richiamo, neppure per relationem, ai precedenti atti dello stesso ente impositore o del competente ufficio dell'Agenzia del Territorio e, dunque, senza né allegare né riprodurre il contenuto essenziale dell'atto di attribuzione della rendita catastale; 3) la violazione - ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ. - dell'art. 112 cod.proc.civ., non essendosi il giudice di appello pronunciato sulla censura relativa alla violazione dell'art. 2697 cod.civ., il cui rigetto, da parte del giudice di primo grado, è stato oggetto di specifica impugnazione (riprodotta nel ric:orso); 4) la violazione - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ. - degli artt. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 10, comma 3, della

I. n. 212 del 2000, sussistendo nel caso di specie condizioni obiettive di incertezza normativa, dovute al difetto di esplicite previsioni di legge, che legittimano la disapplicazione della sanzione in quanto, da un lato, il contribuente non poteva utilizzare il criterio della rendita presunta, che era stato abrogato implicitamente già dal 1° gennaio 2000 e, comunque, in virtù dell'art. 1, comma 173, lett. a) della

I. n. 296 del 2006, e, dall'altro lato, era in attesa di ricevere la notifica della rendita catastale tempestivamente richiesta all'Ufficio competente in data 15 luglio 1999, sicché in buona fede ha applicato lo speciale regime previsto per i fabbricati non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese.

5. [OSCURATO:PERSONA]!e (già Comune di Roma) ha eccepito l'inammissibilità della prima censura, diretta surretl:iziamente a proporre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella effettuata dal giudice di primo grado, e, comunque, l'infondatezza di tutti i motivi.

6. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per la fondatezza del quarto motivo e per il rigetto degli altri.

7. Il primo motivo è fondato, atteso che effettivamente nella sentenza impugnata si ravvisa una violazione dell'art. 74, comma 1, della

I. n. 342 del 2000, la cui applicazione è stata esclusa in base ad un fatto del tutto inconferente e, cioè, alla rendita risalente al 1986, mentre (come da scheda catastale storica in atti) gli avvisi di accertamento impugnati hanno rideterminato l'imposta all'esito dell'attribuzione di una rendita diversa e maggiore di quella risalente al 1986 (variazione della rendita catastale a cui ha fatto espressamente riferimento [OSCURATO:PERSONA] nel contro-ricorso, v. p. 7: "come risulta dalla visura storica allegata in atti, all'unità immobiliare in oggetto è stata attribuita una rendita catastale a far data dal 1986 e rimasta invariata fino al 28 giugno 1999, data in cui, a seguito di cessione e messa in liquidazione della Società

5. G. di ruggero Gallone s.a.s., l'immobile de quo subiva una modificazione della propria rendita catastale").

Né può ritenersi il motivo inammissibile, in quanto diretto ad una diversa ricostruzione dei fatti, come eccepito nel controricorso.

La censura denuncia, difatti, l'erronea applicazione della legge, che effettivamente sussiste.

Ad ogni modo, deve ricordarsi che l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Sez. 6 - 3, n. 4036 del 20/02/2014, Rv. 630239 - 01).

In proposito va evidenziato che parte ricorrente ha, comunque, denunciato anche l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, cioè, l'omesso esame della variazione della rendita catastale intervenuta all'esito della richiesta, formulata dal ricorrente in data 15 luglio 1999. 8.L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento delle restanti censure. 10.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.

Ai sensi dell'art. 74, comma 1, della

I. n. 342 del 2000, invocato dal ricorrente, a decorrere dal 10 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari dellapartita. 10.1.Come chiarito dalle Sezioni Unite, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 10 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per 1.0 annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (Sez.

U, n. 3160 del 09/02/2011, Rv. 616101 - 01).

In applicazione di tale principio, si è, dunque, affermato che, in tema d'ICI, l'art. 74 della

I. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita (v., tra le tante, Sez. 5, n. 18056 del 14/09/2016, Rv. 640963 - 01, e Sez. 6 - 5, n. 4587 del 21/02/2020, Rv. 657318 - 01).

10.2. Ferme le premesse di cui al punto 10.1., dal 10 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, salve alcune eccezioni.

Più precisamente, il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita ha effetto retroattivo dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita, soltanto se si limita a correggere errori originari o vizi dell'atto, mentre se il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto a quello originario, la rettifica della rendita, effettuata dopo 1 11 gennaio 2000, è irretroattiva, avendo efficacia "ex nunc" (Sez. 6 - 5, n. 13845 del 31/05/2017, Rv. 644711 - 01).

Pure è ormai acquisito che la rettifica della rendita catastale effettuata dall'Agenzia del territorio opera dal momento della richiesta del contribuente di attribuzione della rendita attraverso la procedura DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall'epoca di notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione (Sez. 5, n. 26347 del 29/09/2021, Rv. 662286 - 01).10.3.

Nel caso di specie, però, il controricorrente non ha mai né allegato né dimostrato che la nuova rendita sia stata attribuita anteriormente al 31 dicembre 1999 (al contrario, nel giudizio r.g.a.c. n. 33182/2018, a p. 11 del controricorso, Roma capitale ha espressamente allegato che la nuova rendita è stata messa in atti in data 5 luglio 2002) o che sia stata successivamente notificata, avendo, piuttosto, impostato la sua difesa sulla efficacia retroattiva della rendita a prescindere dalla notifica, di cui, tuttavia, non sono emersi i presupposti, non equivalendo la richiesta dell'attribuzione di una nuova rendita all'attivazione di una procedura Docfa. 12.Riassumendo, il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio r.g.a.c. n. 33182/2018 deve essere accolto e la sentenza della Commissione tributaria della [OSCURATO:PERSONA] n. 2660 del 2017, depositata in data 12/4/2017, deve essere cassata.

Tuttavia, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e la revocazione esperita va rigettata.

Pure il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio n. 26656/2017 deve essere accolto e conseguentemente deve essere cassata la sentenza della Commissione tributaria della Regione Lazio n. 2221 del 2017, depositata in data 12 aprile 2017.

Tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento dei ricorsi originari del contribuente, in quanto non è stata provata la notifica dell'atto introduttivo di una rendita comprovatamente attribuita dopo il 1^ gennaio 2002.

Le spese di entrambi i giudizi devono essere integralmente compensate, tenuto conto della soccombenza di ciascuna delle parti in uno di essi.

P.Q.M.

La Corte - dispone la riunione del ricorso r.g.a.c. n. 33182/18 al ricorso r.g.a.c. n. 26656/17; - in accoglimento del primo motivo del ricorso r.g.a.c. n. 33182/18, cassa la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2660 del 2018, depositata in data 12/4/2018, e, decidendo nel merito la causa, rigetta la revocazione esperita; - in accoglimento del primo motivo del ricorso r.g.a.c. n. 26656/17, cassa la sentenza della Commissione tributaria [OSCURATO:PERSONA] n. 2221 del 2017, depositata in da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsiricorsi iscritti ai n. 26656/2017 e n.33182/2018 R.G., proposti da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21 C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso le SENTENZE di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2221/2017 depositata il 12/04/2017, e n.2660/2018, depositata in data 24/4/2018, Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi alla maggiore i.c.i. per gli anni 2007, 2008, 2009 relativamente ad un immobile sito a Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 44-46, di cui ha acquistato la proprietà, limitatamente al 44%, in data 28 giugno 1999, precisando di non aver ricevuto alcuna notifica della rendita catastale richiesta al momento dell'acquisto dell'immobile - rendita messa in atti in data 5 luglio 2022 e mai notificata ai proprietari dell'immobile. 2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio ha accolto parzialmente l'appello limitatamente alle sanzioni, confermando, invece, il rigetto del ricorso quanto alla maggiore imposta dovuta, in quanto "risulta dalla visura storica presentata dal Comune di Roma con riferimento alla situazione dell'unità immobiliare in argomento l'esistenza di una rendita catastale attribuita nel 1986 che costituisce un fatto oggettivo e non contestabile dal quale deriva il rapporto obbligatorio concernente l'imposta".4.Avverso tale sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2221/2/2017, depositata in data 12/4/2017, il contribuente ha proposto sia ricorso per cassazione sia ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4 cod.proc.civ. e 64, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992. 5. Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di appello (giudizio r.g.a.c. n. 26656/2017), in cui si è costituita con contro-ricorso [OSCURATO:PERSONA], fissata l'udienza pubblica del 28 giugno 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. Il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 cod.proc.civ. 6.Nelle more, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato il ricorso per revocazione, ritenendolo, da un lato, proposto oltre il termine di impugnazione previsto e, dall'altro, relativo ad un errore non di percezione, ma valutativo. In ordine al primo punto si legge nella sentenza che "il sig. Gallone ha presentato il ricorso per revocazione ordinaria della sentenza n. 2221/2/2017 depositata 1- 12/04/2017, in data 15/11/2017, dunque, oltre il termine previsto (13/11/2017)". 7.Anche avverso tale sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.2660/2018, depositata in data 24/4/2018, che ha rigettato la revocazione ex art. 395 n. 4 cod.proc.civ. della sentenza di appello n. 2221/2/2017, di cui al giudizio n. 26656/2017, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione (giudizio r.g.a.c. n. 33182/2018). 8.Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza che ha rigettato la revocazione (giudizio r.g.a.c. n.33182/2018), in cui si è costituita con contro-ricorso [OSCURATO:PERSONA], fissata l'udienza pubblica del 28 giugno 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, co. 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. :30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, co. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. 9.Preliminarmente, il Collegio procede a disporre la riunione dei due giudizi r.g.a.c. n. 26656/2017 e r.g.a.c. n. 33182/2018, tenuto conto dell'orientamento secondo cui i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima varino riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione, c.he deve, pertanto, essere esaminato con precedenza (Sez. 5, n. 16435 del 5/08/2016, Rv. 640658 - 01). [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel giudizio r.g.a.c. n. 33182/2018, avente ad oggetto la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.2660/2018, depositata in data 24/4/2018, che ha rigettato la revocazione ex art. 395 n. 4 cod.proc.civ. della sentenza di appello n. 2221/2/2017, di cui al giudizio n. 26656/2017, il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione - ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod.proc.civ. - degli artt. 149 e 327 cod.proc.civ., in combinato disposto con l'art.. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendo stata l'impugnazione in esame proposta in data 9 novembre 2017, con la spedizione del plico a mezzo del servizio postale, e non in data 15 novembre 2017 (data di ricezione della raccomandata), in virtù del principio di scissione degli effetti della notificazione; 2) la violazione - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ. - dell'art. 395 n. 4, in quanto la sentenza, che ritiene risalire l'attribuzione della rendita catastale al 1986 (invece che al 2002), conterrebbe un chiaro errore percettivo, che ha condizionato l'esito del giudizio, risultando dalla visura che nel 1986 si è solo chiesta !a variazione per fusione-ampliamento della rendita e risultando dalla scheda di accertamento e classamento il riferimento ad atti successivi al 1986 (protocollo n. 6368 del 1998 e stima biennio 1988-1989) ed in quanto la proposizione contestuale del ricorso per cassazione, per ragioni diverse, non preclude la proposizione della revocazione ordinaria. La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per irrilevanza del supposto errore di fatto revocatorio (pregressa rendita 1986). 2. Il primo motivo è fondato. Come risulta dall'avviso riprodotto nel presente ricorso per cassazione, la revocazione è stata proposta in data 9 novembre (data di spedizione a mezzo del servizio postale) e non 15 novembre 2017 (data di ricezione da parte dei destinatari). Deve, difatti, farsi applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, codificato - dopo la pronuncia della Consulta n. 477 del 2002 - dall'ultimo comma dell'art.149 cod.proc.civ., ai sensi del quale la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto (introdotto con la I. n. 263 del 2005). Tale principio è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato, munito della procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine cui è iscritto, a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, sicché, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all'agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (Sez. 3, sent., n. 15234 del 3/07/2014, Rv. 631777 - 01; v. anche Sez. L, sent. n. 32225 del 10/12/2019, Rv. 656008 - 01, secondo cui il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994, poiché dal relativo art. 6 - ove è previsto che l'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9, o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto - si evince che la figura dell'avvocato che compie l'attività di notifica in proprio risulta equipollente a quella dell'ufficiale giudiziario, sicché una diversa lettura della norma introdurrebbe una irragionevole disparità tra la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta e quella eseguita dall'avvocato, in contrasto anche con la "ratio" della legge in questione, volta a facilitare le notifiche e molto valorizzata con l'introduzione della notifica telematica). In definitiva, l'impugnazione è stata proposta in data 9 novembre 2017 e, quindi, nel termine di cui all'art. 327 cod.proc.civ. di 6 mesi dalla data del deposito della sentenza, che risale al 12 aprile 2017, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dal 10 al 31 agosto. 3. L'accoglimento del primo motivo determina la cassazione della sentenza impugnata, non essendo rilevante l'ulteriore ratio decidendi, stante la pronuncia in rito. Difatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (Sez. 1, n. 11675 del 16/06/2020, Rv. 657952 - 01). Tuttavia, la causa può essere decisa nel merito, rigettando la revocazione esperita, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. Difatti, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, che presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Sez. 6 - 2, n. 16439 del 10/06/2021, Rv. 661483 - 01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla rendita risalente al 1986, pur derivando gli avvisi di accertamento impugnati dalla attribuzione all'immobile di una nuova rendita in epoca successiva (più precisamente, come si evince dallo stesso contro-ricorso, alla nuova rendita messa in atti in data 5 luglio 2002), sicché non può ritenersi sussistere alcun alcun errore di fatto 'decisivo'. A ciò si aggiunga che un eventuale errore cadrebbe, comunque, su fatti oggetto di punti controversi su cui il giudice si è pronunciato. 4. Passando all'esame del giudizio di legittimità avverso la sentenza di appello (giudizio r.g.a.c. n. 26656/2017), il ricorrente ha dedotto:1) la violazione - ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod.proc.civ. - dell'art. 74, comma 1, della I. n. 342 del 2000, sottolineando, da un lato, di non essersi avvalso della procedura DOCFA e, dall'altro lato, di essere stata presentata nel 1986 una richiesta di variazione per fusione- ampliamento, ma di essere stata attribuita e messa in atti la nuova rendita catastale solo in data 5 luglio 2002, come risulta chiaramente dalla visura catastale (riportata nel ricorso) e dalla scheda di accertamento e classamento, che indica atti successivi e! 1986, sicché del tutto erroneamente si è ritenuta efficace l'attribuzione della rendita a prescindere dalla notifica, oltre che dalle contro-deduzioni in appello del Comune; 2) l'erronea applicazione - ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod.proc.civ. - dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000 nonché dell'art. 1, comma 162, della I. n. 292 del 2006, atteso che negli avvisi di accertamento impugnati il Comune si è limitato ad usare espressioni stereotipate e generiche ed ad indicare la rendita asseritamente attribuibile all'immobile senza fare alcun richiamo, neppure per relationem, ai precedenti atti dello stesso ente impositore o del competente ufficio dell'Agenzia del Territorio e, dunque, senza né allegare né riprodurre il contenuto essenziale dell'atto di attribuzione della rendita catastale; 3) la violazione - ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ. - dell'art. 112 cod.proc.civ., non essendosi il giudice di appello pronunciato sulla censura relativa alla violazione dell'art. 2697 cod.civ., il cui rigetto, da parte del giudice di primo grado, è stato oggetto di specifica impugnazione (riprodotta nel ric:orso); 4) la violazione - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ. - degli artt. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 10, comma 3, della I. n. 212 del 2000, sussistendo nel caso di specie condizioni obiettive di incertezza normativa, dovute al difetto di esplicite previsioni di legge, che legittimano la disapplicazione della sanzione in quanto, da un lato, il contribuente non poteva utilizzare il criterio della rendita presunta, che era stato abrogato implicitamente già dal 1° gennaio 2000 e, comunque, in virtù dell'art. 1, comma 173, lett. a) della I. n. 296 del 2006, e, dall'altro lato, era in attesa di ricevere la notifica della rendita catastale tempestivamente richiesta all'Ufficio competente in data 15 luglio 1999, sicché in buona fede ha applicato lo speciale regime previsto per i fabbricati non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese. 5. [OSCURATO:PERSONA]!e (già Comune di Roma) ha eccepito l'inammissibilità della prima censura, diretta surretl:iziamente a proporre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella effettuata dal giudice di primo grado, e, comunque, l'infondatezza di tutti i motivi. 6. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per la fondatezza del quarto motivo e per il rigetto degli altri. 7. Il primo motivo è fondato, atteso che effettivamente nella sentenza impugnata si ravvisa una violazione dell'art. 74, comma 1, della I. n. 342 del 2000, la cui applicazione è stata esclusa in base ad un fatto del tutto inconferente e, cioè, alla rendita risalente al 1986, mentre (come da scheda catastale storica in atti) gli avvisi di accertamento impugnati hanno rideterminato l'imposta all'esito dell'attribuzione di una rendita diversa e maggiore di quella risalente al 1986 (variazione della rendita catastale a cui ha fatto espressamente riferimento [OSCURATO:PERSONA] nel contro-ricorso, v. p. 7: "come risulta dalla visura storica allegata in atti, all'unità immobiliare in oggetto è stata attribuita una rendita catastale a far data dal 1986 e rimasta invariata fino al 28 giugno 1999, data in cui, a seguito di cessione e messa in liquidazione della Società 5. G. di ruggero Gallone s.a.s., l'immobile de quo subiva una modificazione della propria rendita catastale"). Né può ritenersi il motivo inammissibile, in quanto diretto ad una diversa ricostruzione dei fatti, come eccepito nel controricorso. La censura denuncia, difatti, l'erronea applicazione della legge, che effettivamente sussiste. Ad ogni modo, deve ricordarsi che l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Sez. 6 - 3, n. 4036 del 20/02/2014, Rv. 630239 - 01). In proposito va evidenziato che parte ricorrente ha, comunque, denunciato anche l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, cioè, l'omesso esame della variazione della rendita catastale intervenuta all'esito della richiesta, formulata dal ricorrente in data 15 luglio 1999. 8.L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento delle restanti censure. 10.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito. Ai sensi dell'art. 74, comma 1, della I. n. 342 del 2000, invocato dal ricorrente, a decorrere dal 10 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari dellapartita. 10.1.Come chiarito dalle Sezioni Unite, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 10 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per 1.0 annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (Sez. U, n. 3160 del 09/02/2011, Rv. 616101 - 01). In applicazione di tale principio, si è, dunque, affermato che, in tema d'ICI, l'art. 74 della I. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita (v., tra le tante, Sez. 5, n. 18056 del 14/09/2016, Rv. 640963 - 01, e Sez. 6 - 5, n. 4587 del 21/02/2020, Rv. 657318 - 01). 10.2. Ferme le premesse di cui al punto 10.1., dal 10 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, salve alcune eccezioni. Più precisamente, il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita ha effetto retroattivo dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita, soltanto se si limita a correggere errori originari o vizi dell'atto, mentre se il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto a quello originario, la rettifica della rendita, effettuata dopo 1 11 gennaio 2000, è irretroattiva, avendo efficacia "ex nunc" (Sez. 6 - 5, n. 13845 del 31/05/2017, Rv. 644711 - 01). Pure è ormai acquisito che la rettifica della rendita catastale effettuata dall'Agenzia del territorio opera dal momento della richiesta del contribuente di attribuzione della rendita attraverso la procedura DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall'epoca di notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione (Sez. 5, n. 26347 del 29/09/2021, Rv. 662286 - 01).10.3. Nel caso di specie, però, il controricorrente non ha mai né allegato né dimostrato che la nuova rendita sia stata attribuita anteriormente al 31 dicembre 1999 (al contrario, nel giudizio r.g.a.c. n. 33182/2018, a p. 11 del controricorso, Roma capitale ha espressamente allegato che la nuova rendita è stata messa in atti in data 5 luglio 2002) o che sia stata successivamente notificata, avendo, piuttosto, impostato la sua difesa sulla efficacia retroattiva della rendita a prescindere dalla notifica, di cui, tuttavia, non sono emersi i presupposti, non equivalendo la richiesta dell'attribuzione di una nuova rendita all'attivazione di una procedura Docfa. 12.Riassumendo, il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio r.g.a.c. n. 33182/2018 deve essere accolto e la sentenza della Commissione tributaria della [OSCURATO:PERSONA] n. 2660 del 2017, depositata in data 12/4/2017, deve essere cassata. Tuttavia, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e la revocazione esperita va rigettata. Pure il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio n. 26656/2017 deve essere accolto e conseguentemente deve essere cassata la sentenza della Commissione tributaria della Regione Lazio n. 2221 del 2017, depositata in data 12 aprile 2017. Tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento dei ricorsi originari del contribuente, in quanto non è stata provata la notifica dell'atto introduttivo di una rendita comprovatamente attribuita dopo il 1^ gennaio 2002. Le spese di entrambi i giudizi devono essere integralmente compensate, tenuto conto della soccombenza di ciascuna delle parti in uno di essi. P.Q.M. La Corte - dispone la riunione del ricorso r.g.a.c. n. 33182/18 al ricorso r.g.a.c. n. 26656/17; - in accoglimento del primo motivo del ricorso r.g.a.c. n. 33182/18, cassa la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2660 del 2018, depositata in data 12/4/2018, e, decidendo nel merito la causa, rigetta la revocazione esperita; - in accoglimento del primo motivo del ricorso r.g.a.c. n. 26656/17, cassa la sentenza della Commissione tributaria [OSCURATO:PERSONA] n. 2221 del 2017, depositata in da
Sentenza Cassazione n. 27187/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris