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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02696/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uk, Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla ritenuta irreperibilità dell'istante e in relazione all'insussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio; rilevato che è stata depositata memoria di motivi aggiunti; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito, in quanto finalizzato a contestare la fondatezza di quanto accertato in ordine alla indisponibilità dell'istante alle verifiche dei servizi preposti all'indagine; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uk, Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla ritenuta irreperibilità dell'istante e in relazione all'insussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio; rilevato che è stata depositata memoria di motivi aggiunti; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito, in quanto finalizzato a contestare la fondatezza di quanto accertato in ordine alla indisponibilità dell'istante alle verifiche dei servizi preposti all'indagine; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 202
Sentenza Cassazione n. 02696/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris