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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2026

Cassazione n. 31812/2026

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nanza del Tribunale di Cagliari del 21/02/2026;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, FulvioBaldi, ha chiesto che l’ordinanza sia annullata con rinvio per nuovo esame alTribunale di Cagliari.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 21 febbraio 2026, il Tribunale di Cagliari, in funzione diGiudice dell’esecuzione, ha revocato la pena del lavoro di pubblica utilità per ladurata di anni due di reclusione sostitutiva della pena della reclusione di anni duedi reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dell’8 marzo 2024.A fondamento della decisione il Giudice ha richiamato:- la comunicazione del 26 giugno 2025 con la quale l’U.E.P.E. ha segnalatol’avvenuta interruzione dello svolgimento dell’attività presso la Polisportiva«[OSCURATO:PERSONA]» di Villacidro «per volontà del [OSCURATO:PERSONA] e, subito dopo, percomunicazione di incompatibilità da parte dei referenti dell’ente»;- la successiva nota del 2 dicembre 2025 con la quale lo stesso U.E.P.E. harappresentato che la [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA] A» di Villacidro,presso la quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato autorizzato a continuare lo svolgimento dellavoro di pubblica utilità, ha revocato la disponibilità all’accoglienza delcondannato stante i comportamenti oppositivi da quest’ultimo posti in essere.Ha ritenuto, sulla scorta di ciò, che «il [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato di non avereinteresse alla effettuazione dei lavori di pubblica utilità» e di essi ha disposto larevoca con ripristino della «originaria previsione di condanna alla pena di annidue di reclusione di cui alla …sentenza n. 239/24 in data 08/03/2024».2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione articolato in tre distinti motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazioneall’art. 66, primo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689.Il difensore premette che il [OSCURATO:PERSONA] ha già prestato attività lavorativa alledipendenze dei due diversi enti per un periodo complessivo di 669 ore, a frontedelle 1460 ore complessive previste in sentenza.

Lamenta che il Giudice haerrato nel ripristinare in toto la pena detentiva.2.2.

Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazioneall’art. 66, primo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689.Il difensore censura che il Giudice, nel disporre la revoca della penasostitutiva, ha ripristinato l’originaria sanzione «omettendo di motivare lamancata concessione di una sanzione sostitutiva più grave, come quella delladetenzione domiciliare» che avrebbe premesso di sottrarre il condannato alcircuito carcerario.2.3.

Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Il difensore premette che, con memoria depositata tre giorni prima rispettoalla data fissata per lo svolgimento dell’udienza camerale, il [OSCURATO:PERSONA] avevarappresentato di essersi immediatamente attivato per individuare un nuovo entepresso il quale completare il percorso ed aveva contestualmente depositatodichiarazione con la quale il legale rappresentante della «[OSCURATO:PERSONA] SocietàCooperativa [OSCURATO:PERSONA]» aveva manifestato la disponibilità a ricevere il condannato«previa stipula della convenzione con il Tribunale di Cagliari».Evidenzia che a detta circostanza – dimostrativa dell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] ad«effettuare e completare i lavori di pubblica utilità» - il Giudice dell’esecuzionenon ha operato alcun riferimento nel corpo del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.2.

Il provvedimento impugnato rivela, anzitutto, una motivazione carentenella parte in cui omette qualsiasi confronto con le deduzioni sviluppate nellamemoria ritualmente depositata, con la quale la difesa ha prospettato questionitutt'altro che marginali o accessorie, ma potenzialmente idonee ad incidere inmodo significativo sull'esito del giudizio.

Pur non essendo il giudice tenuto aconfutare analiticamente ogni singolo argomento difensivo, egli non può tuttaviaprescindere dall'esame delle allegazioni che investano profili decisivi o rilevantidella questione a lui demandata o che, per il loro contenuto, esigano una rispostaesplicita o comunque chiaramente desumibile dall'impianto argomentativo delladecisione.

Nel caso di specie, il totale silenzio serbato rispetto alle allegazioniprospettate dalla difesa impedisce di verificare se esse siano state effettivamenteconsiderate e disattese ovvero del tutto pretermesse, determinando così undeficit motivazionale che incide sulla completezza e sulla verificabilità delpercorso decisorio (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv.276766 - 01«in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte delgiudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede dilegittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità deimotivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneitàscardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunziaavversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specificiprofili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa dellasentenza impugnata»).L’apprezzamento del vizio di legge appena rimarcato assume valenzaassorbente ed impone già l’annullamento con rinvio per nuovo esame delprovvedimento.Non può, pur tuttavia, non evidenziarsi come anche gli ulteriori motivi didoglianza prospettati nell’interesse del ricorrente si atteggino fondati.Devesi al riguardo ricordare come l’art. 66 della legge n. 689 del 24 novembre1981, come modificato dall’art. 71, comma 1, lett. p), dal decreto legislativo n.150 del 10 ottobre 2022, dispone che la mancata esecuzione della penasostitutiva, ovvero la violazione grave e reiterata degli obblighi e delleprescrizioni ad essa inerenti, «ne determina la revoca e la parte residua siconverte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva piùgrave».A differenza del testo precedentemente in vigore, che, sia pure solo conriferimento alla semidetenzione e alla libertà controllata, prevedeva, per il casodi violazione delle prescrizioni, la conversione esclusivamente «nella penadetentiva sostituita», la nuova disposizione assegna al giudice procedente ilpotere discrezionale, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni, direvocare le pene sostitutive, convertendo la pena residua o nell’originaria penadetentiva oppure in altra sanzione sostitutiva purché più afflittiva.utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristinodella sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflittail periodo di positivo svolgimento dell’attività, mediante i criteri di ragguagliodettati dall'art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n.274 (Sez. 4, n. 4176 del 28/01/2022Guarino, Rv. 282579 - 01; Sez. 1, n.32416 del 31/03/2016, Bergamini, Rv.267456 - 01), il giudice deve, nel nuovo sistema, espressamente giustificarel'esercizio del potere conferitogli ed indicare le ragioni della scelta della soluzioneadottata qualora sia lo stesso condannato ad avanzare, nel corso dell'incidente diesecuzione, la richiesta di convertire, allorché sia disposta la revoca, la penaresidua ancora da scontare nella più afflittiva delle sanzioni sostitutive, ovvero ladetenzione domiciliare.Al rispetto di detti canoni il Giudice dell’esecuzione si è sottratto atteso che,nel rispristinare la detenzione nella misura di anni due di reclusione inflitta consentenza passata in giudicato, ha anzitutto trascurato di considerare il periodo dilavoro di pubblica utilità già svolto dal condannato ed ha, poi, omesso dimotivare sulle ragioni per le quali non potesse darsi corso alla conversione dellapena sostitutiva revocata in altra pena sostitutiva con minor grado di afflittività3.

Sulla scorta delle considerazioni sin qui spese si impone, come giàanticipato, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizioal Tribunale di Cagliari che, libero nell’esito, sia però emendato dai segnalatiprofili di criticità.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCagliari.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nanza del Tribunale di Cagliari del 21/02/2026;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, FulvioBaldi, ha chiesto che l’ordinanza sia annullata con rinvio per nuovo esame alTribunale di Cagliari.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 21 febbraio 2026, il Tribunale di Cagliari, in funzione diGiudice dell’esecuzione, ha revocato la pena del lavoro di pubblica utilità per ladurata di anni due di reclusione sostitutiva della pena della reclusione di anni duedi reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dell’8 marzo 2024.A fondamento della decisione il Giudice ha richiamato:- la comunicazione del 26 giugno 2025 con la quale l’U.E.P.E. ha segnalatol’avvenuta interruzione dello svolgimento dell’attività presso la Polisportiva«[OSCURATO:PERSONA]» di Villacidro «per volontà del [OSCURATO:PERSONA] e, subito dopo, percomunicazione di incompatibilità da parte dei referenti dell’ente»;- la successiva nota del 2 dicembre 2025 con la quale lo stesso U.E.P.E. harappresentato che la [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA] A» di Villacidro,presso la quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato autorizzato a continuare lo svolgimento dellavoro di pubblica utilità, ha revocato la disponibilità all’accoglienza delcondannato stante i comportamenti oppositivi da quest’ultimo posti in essere.Ha ritenuto, sulla scorta di ciò, che «il [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato di non avereinteresse alla effettuazione dei lavori di pubblica utilità» e di essi ha disposto larevoca con ripristino della «originaria previsione di condanna alla pena di annidue di reclusione di cui alla …sentenza n. 239/24 in data 08/03/2024».2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione articolato in tre distinti motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazioneall’art. 66, primo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689.Il difensore premette che il [OSCURATO:PERSONA] ha già prestato attività lavorativa alledipendenze dei due diversi enti per un periodo complessivo di 669 ore, a frontedelle 1460 ore complessive previste in sentenza. Lamenta che il Giudice haerrato nel ripristinare in toto la pena detentiva.2.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazioneall’art. 66, primo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689.Il difensore censura che il Giudice, nel disporre la revoca della penasostitutiva, ha ripristinato l’originaria sanzione «omettendo di motivare lamancata concessione di una sanzione sostitutiva più grave, come quella delladetenzione domiciliare» che avrebbe premesso di sottrarre il condannato alcircuito carcerario.2.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Il difensore premette che, con memoria depositata tre giorni prima rispettoalla data fissata per lo svolgimento dell’udienza camerale, il [OSCURATO:PERSONA] avevarappresentato di essersi immediatamente attivato per individuare un nuovo entepresso il quale completare il percorso ed aveva contestualmente depositatodichiarazione con la quale il legale rappresentante della «[OSCURATO:PERSONA] SocietàCooperativa [OSCURATO:PERSONA]» aveva manifestato la disponibilità a ricevere il condannato«previa stipula della convenzione con il Tribunale di Cagliari».Evidenzia che a detta circostanza – dimostrativa dell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] ad«effettuare e completare i lavori di pubblica utilità» - il Giudice dell’esecuzionenon ha operato alcun riferimento nel corpo del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.2. Il provvedimento impugnato rivela, anzitutto, una motivazione carentenella parte in cui omette qualsiasi confronto con le deduzioni sviluppate nellamemoria ritualmente depositata, con la quale la difesa ha prospettato questionitutt'altro che marginali o accessorie, ma potenzialmente idonee ad incidere inmodo significativo sull'esito del giudizio. Pur non essendo il giudice tenuto aconfutare analiticamente ogni singolo argomento difensivo, egli non può tuttaviaprescindere dall'esame delle allegazioni che investano profili decisivi o rilevantidella questione a lui demandata o che, per il loro contenuto, esigano una rispostaesplicita o comunque chiaramente desumibile dall'impianto argomentativo delladecisione. Nel caso di specie, il totale silenzio serbato rispetto alle allegazioniprospettate dalla difesa impedisce di verificare se esse siano state effettivamenteconsiderate e disattese ovvero del tutto pretermesse, determinando così undeficit motivazionale che incide sulla completezza e sulla verificabilità delpercorso decisorio (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv.276766 - 01«in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte delgiudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede dilegittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità deimotivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneitàscardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunziaavversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specificiprofili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa dellasentenza impugnata»).L’apprezzamento del vizio di legge appena rimarcato assume valenzaassorbente ed impone già l’annullamento con rinvio per nuovo esame delprovvedimento.Non può, pur tuttavia, non evidenziarsi come anche gli ulteriori motivi didoglianza prospettati nell’interesse del ricorrente si atteggino fondati.Devesi al riguardo ricordare come l’art. 66 della legge n. 689 del 24 novembre1981, come modificato dall’art. 71, comma 1, lett. p), dal decreto legislativo n.150 del 10 ottobre 2022, dispone che la mancata esecuzione della penasostitutiva, ovvero la violazione grave e reiterata degli obblighi e delleprescrizioni ad essa inerenti, «ne determina la revoca e la parte residua siconverte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva piùgrave».A differenza del testo precedentemente in vigore, che, sia pure solo conriferimento alla semidetenzione e alla libertà controllata, prevedeva, per il casodi violazione delle prescrizioni, la conversione esclusivamente «nella penadetentiva sostituita», la nuova disposizione assegna al giudice procedente ilpotere discrezionale, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni, direvocare le pene sostitutive, convertendo la pena residua o nell’originaria penadetentiva oppure in altra sanzione sostitutiva purché più afflittiva.utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristinodella sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflittail periodo di positivo svolgimento dell’attività, mediante i criteri di ragguagliodettati dall'art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n.274 (Sez. 4, n. 4176 del 28/01/2022Guarino, Rv. 282579 - 01; Sez. 1, n.32416 del 31/03/2016, Bergamini, Rv.267456 - 01), il giudice deve, nel nuovo sistema, espressamente giustificarel'esercizio del potere conferitogli ed indicare le ragioni della scelta della soluzioneadottata qualora sia lo stesso condannato ad avanzare, nel corso dell'incidente diesecuzione, la richiesta di convertire, allorché sia disposta la revoca, la penaresidua ancora da scontare nella più afflittiva delle sanzioni sostitutive, ovvero ladetenzione domiciliare.Al rispetto di detti canoni il Giudice dell’esecuzione si è sottratto atteso che,nel rispristinare la detenzione nella misura di anni due di reclusione inflitta consentenza passata in giudicato, ha anzitutto trascurato di considerare il periodo dilavoro di pubblica utilità già svolto dal condannato ed ha, poi, omesso dimotivare sulle ragioni per le quali non potesse darsi corso alla conversione dellapena sostitutiva revocata in altra pena sostitutiva con minor grado di afflittività3. Sulla scorta delle considerazioni sin qui spese si impone, come giàanticipato, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizioal Tribunale di Cagliari che, libero nell’esito, sia però emendato dai segnalatiprofili di criticità. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCagliari.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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