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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 22318/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'8 luglio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Agrigento il 29 gennaio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, concesse le attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 7, comma.1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso a Casteltermini in data antecedente e prossima al 28 maggio 2019.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, in termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ricostruire i fatti di causa, hanno ragionevolmente escluso che l'imputata fosse all'oscuro della condanna definitiva per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. riportata dal fratello [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa rilevante ai fini del conseguimento del reddito di cittadinanza.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni non illogiche, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Evidenziato che non è maturata l'invocata prescrizione del reato, decorrendo il relativo termine il 27 novembre 2026, termine cui deve aggiungersi l'ulteriore periodo di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (cfr.

Sezioni Unite di questa Corte, sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'8 luglio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Agrigento il 29 gennaio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, concesse le attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 7, comma.1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso a Casteltermini in data antecedente e prossima al 28 maggio 2019. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, in termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ricostruire i fatti di causa, hanno ragionevolmente escluso che l'imputata fosse all'oscuro della condanna definitiva per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. riportata dal fratello [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa rilevante ai fini del conseguimento del reddito di cittadinanza. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni non illogiche, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Evidenziato che non è maturata l'invocata prescrizione del reato, decorrendo il relativo termine il 27 novembre 2026, termine cui deve aggiungersi l'ulteriore periodo di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (cfr. Sezioni Unite di questa Corte, sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M
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