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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 gennaio 1984

Cassazione n. 46108/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/1984 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 76-24134/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], da difensore non autorizzato da specifico mandato ad impugnare, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., norma applicabile in ragione della data di deposito dell'atto di impugnazione (Sez.

U, 24/10/2024, R.G. 6578/2024); considerato che -comunque- entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta violazione di legge ex art. 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato ex artt. 110-493-ter cod. pen. sono manifestamente infondati, poiché i giudici di appello, con una motivazione esente dai contestati vizi, hanno adeguatamente esplicitato ragioni poste a base del loro convincimento, facendo corretta applicazione di congrui e non illogici argomenti giuridici e indicando compiutamente i diversi elementi sulla base dei quali nel contegno posto in essere dall'odierno ricorrente si ravvisano tutti i presupposti soggettivi e oggettivi propri del contributo concorsuale nel reato de quo (si vedano in particolare le pagg. 1 e 2 della parte motiva della sentenza impugnata); che, nello specifico, pur avendo formalmente lamentato vizi riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., con la suddetta censura si è, invero, contestata una decisione ritenuta erronea, in quanto fondata su una travisata valutazione del materiale probatorio, in particolare, per avere ritenuto i giudici di appello attendibili e coerenti le dichiarazioni rese dalla cassiera dell'esercizio commerciale in cui si consumava l'indebito utilizzo della carta bancomat; che, dunque, la medesima censura risulta anche non consentita in questa sede, dovendosi a tal proposito ribadire come il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità delle risultanze processuali e degli assunti difensivi, quando - come nel caso di specie - non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto altresì che le parti civili, costituite a ministero del comune procuratore speciale nominato all'uopo, in data 17 luglio 2024, che hanno sollecitamente rilevato la causa di inammissibilità formale del ricorso (art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen.) non hanno avanzato alcuna richiesta di liquidazione delle spese 76-24134/2024 processuali, per vero neppure astrattamente liquidabili in difetto di costituzione di un valido rapporto processuale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/1984 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 76-24134/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], da difensore non autorizzato da specifico mandato ad impugnare, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., norma applicabile in ragione della data di deposito dell'atto di impugnazione (Sez. U, 24/10/2024, R.G. 6578/2024); considerato che -comunque- entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta violazione di legge ex art. 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato ex artt. 110-493-ter cod. pen. sono manifestamente infondati, poiché i giudici di appello, con una motivazione esente dai contestati vizi, hanno adeguatamente esplicitato ragioni poste a base del loro convincimento, facendo corretta applicazione di congrui e non illogici argomenti giuridici e indicando compiutamente i diversi elementi sulla base dei quali nel contegno posto in essere dall'odierno ricorrente si ravvisano tutti i presupposti soggettivi e oggettivi propri del contributo concorsuale nel reato de quo (si vedano in particolare le pagg. 1 e 2 della parte motiva della sentenza impugnata); che, nello specifico, pur avendo formalmente lamentato vizi riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., con la suddetta censura si è, invero, contestata una decisione ritenuta erronea, in quanto fondata su una travisata valutazione del materiale probatorio, in particolare, per avere ritenuto i giudici di appello attendibili e coerenti le dichiarazioni rese dalla cassiera dell'esercizio commerciale in cui si consumava l'indebito utilizzo della carta bancomat; che, dunque, la medesima censura risulta anche non consentita in questa sede, dovendosi a tal proposito ribadire come il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità delle risultanze processuali e degli assunti difensivi, quando - come nel caso di specie - non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto altresì che le parti civili, costituite a ministero del comune procuratore speciale nominato all'uopo, in data 17 luglio 2024, che hanno sollecitamente rilevato la causa di inammissibilità formale del ricorso (art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen.) non hanno avanzato alcuna richiesta di liquidazione delle spese 76-24134/2024 processuali, per vero neppure astrattamente liquidabili in difetto di costituzione di un valido rapporto processuale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.