CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29755/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso avente ad oggetto la mancata esclusione della recidiva. Osservato che lo stesso è generico, avendo la Corte d'appello adeguatamente motivato la ritenuta sussistenza della recidiva, evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli, la qualità dei comportamenti, deve essere ritenuta sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/