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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 16897/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1061-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e 'difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] -BENAZZI, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 2904/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 01061 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -2- Considerato che: la snc [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2904 del 2020 esponendo che: a) [OSCURATO:PERSONA] aveva riassunto nel pieno merito un giudizio di opposizione esecutiva negando il diritto di credito e quindi di procedere esecutivamente della deducente che, inoltre, aveva chiesto fosse condannata alla restituzione di quanto percepito in forza di un pignoramento presso terzi; b) la deducente, a sua volta, si era costituita resistendo e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni causati alle ragioni creditorie, «nei limiti del valore dell'auto sottratta al momento della citazione volta alla revoca» pronunciata dalla sentenza azionata come titolo esecutivo, con cui era stata condannata [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una specificata somma di denaro in favore dell'istante medesima, oltre che la stessa Likoramaj e l'originaria opponente, in solido, al pagamento delle spese processuali; c) la deducente specificava le somme pretese con il precetto oggetto di opposizione, per la parte della Caushi in proprio e in solido con gli eredi di Likoramaj, e per la parte dovuta da questi ultimi solamente; d) argomentava la deducente di aver diritto a procedere anche per equivalente nei limiti del valore del bene di cui la responsabile opponente aveva fatto perdere le tracce; e) aggiungeva che, essendo la Caushi responsabile non solo come erede ma anche in proprio, ed essendo il creditore libero nelle imputazioni, «il risultato delle prime due esecuzioni promosse contro le debitrici veniva imputato al pagamento della sorte da parte della Caushi»; RG n 1061 del 2021 3 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] f) il Tribunale aveva accertato il diritto di procedere esecutivamente della società nei confronti della Caushi, con possibilità di agire anche per equivalente sul patrimonio del terzo acquirente, rigettando quindi l'opposizione, e inoltre aveva accolto la domanda riconvenzionale dell'opposta; g) la Corte di appello, pronunciando sul gravarne di Caushi, aveva riformato la decisione accogliendo l'opposizione, osservando che la revocatoria accolta non dava diritto di agire indistintamente sul patrimonio del terzo acquirente e, infine, che la Caushi aveva rinunciato all'eredità, con conseguente venir meno del titolo, che aveva condannato la sola Likoramaj; resiste con controricorso e propone, altresì, ricorso incidentale, sulla base di un motivo, [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente principale resiste al ricorso incidentale con controricorso ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ.: le parti hanno depositato memorie; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 571, 91, 92, 96, cod. proc. civ., 2901, 2902, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'azione revocatoria utilmente esperita, qualora il bene oggetto di disposizione revocata sia stato alienato a terzi subacquirenti di buona fede a titolo oneroso dal primo acquirente, o comunque sottratto, permette ai creditori di soddisfare le proprie pretese in relazione alla somma percepita quale corrispettivo della vendita o al valore, aggredendo il patrimonio del primo acquirente indistintamente, tenuto conto che, nel caso, il bene «era stato radiato ed esportato prima che la sentenza revocatoria fosse stata pubblicata», sicché, infine, anche la condanna alle spese di lite, erroneamente pronunciata dal giudice di merito, andava riconsiderata;RG n 1061 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo si prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso rappresentato dal precetto, che aveva ad oggetto somme solo in parte integranti debito ereditato dalla madre dell'intimata, contenendo altresì la richiesta di somme dovute in proprio da quest'ultima; con l'unico motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando che la deducente aveva dedotto la contraddittorietà della sentenza di primo grado che l'aveva condannata al risarcimento dei danni per aver sottratto l'autovettura all'azione esecutiva, senza, però, fare alcuna domanda per l'accoglimento di detto motivo, quando, al contrario, tale domanda emergeva ampiamente dal complessivo tenore letterale dell'atto, sicché la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso principale, i cui motivi sono da esaminare congiuntamente per connessione, è inammissibile; in primo luogo, emergono profili di inammissibilità ex art. 366, n. 3, cod. proc. civ., poiché nell'atto di gravame non viene ricostruita compiutamente la vicenda sottesa alla controversia, non comprendendosi esattamente, come desumibile dalla parte narrativa sopra riportata, i rapporti tra le varie esecuzioni, inclusa quella oggetto della presente opposizione, la connessa vicenda contrattuale e storica relativa al bene oggetto di revocatoria, e i contorni della stessa controversia, come esemplifica l'incomprensibile affermazione di cui alla lettera e) "supra"; non essendo riportati con la dovuta chiarezza il perimetro della lite e i suoi presupposti, non è possibile apprezzare la congruenza e concludenza dei RG n 1061 del 2021 Cons. rel.

Paol orreca motivi, che pongono quesiti comprensibili di per sé ma non nel rapporto con la compiuta sequenza processuale; la stessa giurisprudenza della Corte E.D.U. 28 ottobre 2021, ricorso n. 55064/11 e altri 2 - Succi e altri contro Italia, evocata nelle memorie delle parti, ha di recente chiarito che la ricostruita lettura del «principe d'autonomie du pourvoi en cassation», ovvero dell'art. 366, cod. proc. civ., e in questo caso del numero 3 del primo comma, «garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili» dall'amministrazione della giustizia, quale conformata dalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domande ad essa rivolte (la Corte evoca in questo quadro le disposizioni contenute nell'art. 360-bis cod. proc. civ.), e come «tale approccio sia attinente alla natura stessa del ricorso per cassazione che protegge, da una parte, l'interesse del ricorrente a che siano accolte le sue critiche contro la decisione impugnata e, dall'altra, l'interesse generale alla cassazione di una decisione che rischi di pregiudicare la corretta interpretazione del diritto» (§§ 78-79); al contempo, i due motivi si pongono entrambi in ulteriore conflitto con i generali requisiti di ammissibilità di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.; infatti, l'affermazione concernente la sottrazione del bene, che sarebbe stata antecedente alla pubblicazione della sentenza che aveva accolto l'azione revocatoria (pag. 12 del ricorso, in fine), non si dimostra quando e come allegata nelle fasi di merito, facendosi poi richiamo ad atti non riportati e quindi non apprezzabili nello stesso gravame; va ribadito che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a ric:hiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in RG n 1061 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] a quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. :34469); analogamente, il secondo motivo propone una censura fondata sull'atto di precetto, la sua lettura e il suo conseguente apprezzamento, senza che ne sia neppure riportato il (preciso) contenuto; il ricorso incidentale è invece, oltre che tempestivo, fondato; in questo caso la vicenda storica e processuale è riferita, nella prospettiva della deducente, per quel c::he serve all'apprezzamento della censura, e al contempo sono riportati gli atti processuali rilevanti (pagg. 25 e seguenti dell'atto); è del tutto evidente, poi, per rispondere a una osservazione fatta in memoria da parte ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale, che i requisiti di ammissibilità operano, logicamente, per ciascun atto, non potendo superarsi l'inammissibilità del ricorso principale attraverso la lettura del ricorso incidentale, come non potrebbe farsi, per i motivi anzidetti, neppure attraverso la lettura della stessa sentenza impugnata e, dunque, attraverso un'impropria rielaborazione dell'atto in scrutinio (cfr. Cass., Sez.

U., 28 novembre 2018, n. 30754); ciò posto, si osserva che la Corte di appello ha negato l'esame della censura in ordine alla condanna risarcitoria accolta in prime cure, affermando, dopo aver rilevato la prima, che alla stessa non si affiancavano domande; risulta però l'opposto da quanto riferito e dimostrato, riportando l'atto di appello, ad opera della parte così ricorrente; in quest'ultimo erano stati dedotti vari profili d'illegittimità della statuizione risarcitoria: dalla contraddittorietà dell'assoggettamento ad azione esecutiva per equivalente in uno alla condanna in parola (pag. 27), alla negazione storica di responsabilità nell'affermata sottrazione e per essa (pag. 28-29); ora, al di là dei chiarimenti derivanti dalle esplicitazioni espresse nella comparsa conclusionale (anch'esse riportate: pagg. 31-32), risulta evidente sin dall'incipit" concernente «l'erroneità...della sentenza nella parte in cui il giudice 7 RG n 1061 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni» in questione, che si domandava la riforma di tale statuizione, emergendo letteralmente oltre che complessivamente dall'atto, tenuto anche conto che le domande non sono sòggette a formule sacramentali, non vigendo un sistema processuale formulare di tipo romanistico; spese al giudice del rinvio; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e accoglie l'incidentale, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle relative spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1061-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e 'difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] -BENAZZI, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 2904/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 01061 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- Considerato che: la snc [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2904 del 2020 esponendo che: a) [OSCURATO:PERSONA] aveva riassunto nel pieno merito un giudizio di opposizione esecutiva negando il diritto di credito e quindi di procedere esecutivamente della deducente che, inoltre, aveva chiesto fosse condannata alla restituzione di quanto percepito in forza di un pignoramento presso terzi; b) la deducente, a sua volta, si era costituita resistendo e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni causati alle ragioni creditorie, «nei limiti del valore dell'auto sottratta al momento della citazione volta alla revoca» pronunciata dalla sentenza azionata come titolo esecutivo, con cui era stata condannata [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una specificata somma di denaro in favore dell'istante medesima, oltre che la stessa Likoramaj e l'originaria opponente, in solido, al pagamento delle spese processuali; c) la deducente specificava le somme pretese con il precetto oggetto di opposizione, per la parte della Caushi in proprio e in solido con gli eredi di Likoramaj, e per la parte dovuta da questi ultimi solamente; d) argomentava la deducente di aver diritto a procedere anche per equivalente nei limiti del valore del bene di cui la responsabile opponente aveva fatto perdere le tracce; e) aggiungeva che, essendo la Caushi responsabile non solo come erede ma anche in proprio, ed essendo il creditore libero nelle imputazioni, «il risultato delle prime due esecuzioni promosse contro le debitrici veniva imputato al pagamento della sorte da parte della Caushi»; RG n 1061 del 2021 3 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] f) il Tribunale aveva accertato il diritto di procedere esecutivamente della società nei confronti della Caushi, con possibilità di agire anche per equivalente sul patrimonio del terzo acquirente, rigettando quindi l'opposizione, e inoltre aveva accolto la domanda riconvenzionale dell'opposta; g) la Corte di appello, pronunciando sul gravarne di Caushi, aveva riformato la decisione accogliendo l'opposizione, osservando che la revocatoria accolta non dava diritto di agire indistintamente sul patrimonio del terzo acquirente e, infine, che la Caushi aveva rinunciato all'eredità, con conseguente venir meno del titolo, che aveva condannato la sola Likoramaj; resiste con controricorso e propone, altresì, ricorso incidentale, sulla base di un motivo, [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente principale resiste al ricorso incidentale con controricorso ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ.: le parti hanno depositato memorie; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 571, 91, 92, 96, cod. proc. civ., 2901, 2902, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'azione revocatoria utilmente esperita, qualora il bene oggetto di disposizione revocata sia stato alienato a terzi subacquirenti di buona fede a titolo oneroso dal primo acquirente, o comunque sottratto, permette ai creditori di soddisfare le proprie pretese in relazione alla somma percepita quale corrispettivo della vendita o al valore, aggredendo il patrimonio del primo acquirente indistintamente, tenuto conto che, nel caso, il bene «era stato radiato ed esportato prima che la sentenza revocatoria fosse stata pubblicata», sicché, infine, anche la condanna alle spese di lite, erroneamente pronunciata dal giudice di merito, andava riconsiderata;RG n 1061 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo si prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso rappresentato dal precetto, che aveva ad oggetto somme solo in parte integranti debito ereditato dalla madre dell'intimata, contenendo altresì la richiesta di somme dovute in proprio da quest'ultima; con l'unico motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando che la deducente aveva dedotto la contraddittorietà della sentenza di primo grado che l'aveva condannata al risarcimento dei danni per aver sottratto l'autovettura all'azione esecutiva, senza, però, fare alcuna domanda per l'accoglimento di detto motivo, quando, al contrario, tale domanda emergeva ampiamente dal complessivo tenore letterale dell'atto, sicché la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso principale, i cui motivi sono da esaminare congiuntamente per connessione, è inammissibile; in primo luogo, emergono profili di inammissibilità ex art. 366, n. 3, cod. proc. civ., poiché nell'atto di gravame non viene ricostruita compiutamente la vicenda sottesa alla controversia, non comprendendosi esattamente, come desumibile dalla parte narrativa sopra riportata, i rapporti tra le varie esecuzioni, inclusa quella oggetto della presente opposizione, la connessa vicenda contrattuale e storica relativa al bene oggetto di revocatoria, e i contorni della stessa controversia, come esemplifica l'incomprensibile affermazione di cui alla lettera e) "supra"; non essendo riportati con la dovuta chiarezza il perimetro della lite e i suoi presupposti, non è possibile apprezzare la congruenza e concludenza dei RG n 1061 del 2021 Cons. rel. Paol orreca motivi, che pongono quesiti comprensibili di per sé ma non nel rapporto con la compiuta sequenza processuale; la stessa giurisprudenza della Corte E.D.U. 28 ottobre 2021, ricorso n. 55064/11 e altri 2 - Succi e altri contro Italia, evocata nelle memorie delle parti, ha di recente chiarito che la ricostruita lettura del «principe d'autonomie du pourvoi en cassation», ovvero dell'art. 366, cod. proc. civ., e in questo caso del numero 3 del primo comma, «garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili» dall'amministrazione della giustizia, quale conformata dalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domande ad essa rivolte (la Corte evoca in questo quadro le disposizioni contenute nell'art. 360-bis cod. proc. civ.), e come «tale approccio sia attinente alla natura stessa del ricorso per cassazione che protegge, da una parte, l'interesse del ricorrente a che siano accolte le sue critiche contro la decisione impugnata e, dall'altra, l'interesse generale alla cassazione di una decisione che rischi di pregiudicare la corretta interpretazione del diritto» (§§ 78-79); al contempo, i due motivi si pongono entrambi in ulteriore conflitto con i generali requisiti di ammissibilità di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.; infatti, l'affermazione concernente la sottrazione del bene, che sarebbe stata antecedente alla pubblicazione della sentenza che aveva accolto l'azione revocatoria (pag. 12 del ricorso, in fine), non si dimostra quando e come allegata nelle fasi di merito, facendosi poi richiamo ad atti non riportati e quindi non apprezzabili nello stesso gravame; va ribadito che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a ric:hiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in RG n 1061 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] a quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. :34469); analogamente, il secondo motivo propone una censura fondata sull'atto di precetto, la sua lettura e il suo conseguente apprezzamento, senza che ne sia neppure riportato il (preciso) contenuto; il ricorso incidentale è invece, oltre che tempestivo, fondato; in questo caso la vicenda storica e processuale è riferita, nella prospettiva della deducente, per quel c::he serve all'apprezzamento della censura, e al contempo sono riportati gli atti processuali rilevanti (pagg. 25 e seguenti dell'atto); è del tutto evidente, poi, per rispondere a una osservazione fatta in memoria da parte ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale, che i requisiti di ammissibilità operano, logicamente, per ciascun atto, non potendo superarsi l'inammissibilità del ricorso principale attraverso la lettura del ricorso incidentale, come non potrebbe farsi, per i motivi anzidetti, neppure attraverso la lettura della stessa sentenza impugnata e, dunque, attraverso un'impropria rielaborazione dell'atto in scrutinio (cfr. Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754); ciò posto, si osserva che la Corte di appello ha negato l'esame della censura in ordine alla condanna risarcitoria accolta in prime cure, affermando, dopo aver rilevato la prima, che alla stessa non si affiancavano domande; risulta però l'opposto da quanto riferito e dimostrato, riportando l'atto di appello, ad opera della parte così ricorrente; in quest'ultimo erano stati dedotti vari profili d'illegittimità della statuizione risarcitoria: dalla contraddittorietà dell'assoggettamento ad azione esecutiva per equivalente in uno alla condanna in parola (pag. 27), alla negazione storica di responsabilità nell'affermata sottrazione e per essa (pag. 28-29); ora, al di là dei chiarimenti derivanti dalle esplicitazioni espresse nella comparsa conclusionale (anch'esse riportate: pagg. 31-32), risulta evidente sin dall'incipit" concernente «l'erroneità...della sentenza nella parte in cui il giudice 7 RG n 1061 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni» in questione, che si domandava la riforma di tale statuizione, emergendo letteralmente oltre che complessivamente dall'atto, tenuto anche conto che le domande non sono sòggette a formule sacramentali, non vigendo un sistema processuale formulare di tipo romanistico; spese al giudice del rinvio; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e accoglie l'incidentale, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle relative spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa
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