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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47256/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOlato avviso alle_paFt-V udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 10 marzo 2022, che ha applicato ex art. 444 c.p.p. ai ricorrenti la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ciascuno per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Considerato che il comune motivo di ricorso proposto, di censura della violazione di legge in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma 2 L fall., è manifestamente infondato, in quanto oggetto di contestazione sono fatti di bancarotta fraudolenta sia patrimoniale che documentale (essendo contestata, a tale riguardo, la tenuta delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) La deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619).

Già prima dell'introduzione dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., questa Corte aveva affermato, del resto, che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto — che, nel caso di specie, invece, è stata diffusamente resa senza che ad essa sia stato opposto alcunché di specifico e concreto -, e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824).

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOlato avviso alle_paFt-V udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 10 marzo 2022, che ha applicato ex art. 444 c.p.p. ai ricorrenti la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ciascuno per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Considerato che il comune motivo di ricorso proposto, di censura della violazione di legge in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma 2 L fall., è manifestamente infondato, in quanto oggetto di contestazione sono fatti di bancarotta fraudolenta sia patrimoniale che documentale (essendo contestata, a tale riguardo, la tenuta delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) La deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619). Già prima dell'introduzione dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., questa Corte aveva affermato, del resto, che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto — che, nel caso di specie, invece, è stata diffusamente resa senza che ad essa sia stato opposto alcunché di specifico e concreto -, e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824). Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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