CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47295/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Vallo della Lucania. Con la sentenza confermata in grado di appello, Petrilli è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. (commesso in Prignano del Cilento il 10 maggio 2020), è stata ritenuta sussistente l'aggravante della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, sono state applicate le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. equivalenti alle aggravanti e, operata la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito, egli è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 200,00 di multa. Considerato che il ricorrente deduce: con un primo motivo, violazione di legge e vizi di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio, non essendo stata contenuta la pena nel minimo edittale; con un secondo motivo, erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanze. Rilevato che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta, anche implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Rilevato che nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto adeguata la pena - determinata in misura di poco superiore al minimo edittale previa concessione delle attenuanti equivalenti alle aggravanti - in ragione della non minima entità del danno (rottura dello sportello dell'auto e sottrazione di carte di pagamento). Rilevato, quanto al giudizio di bilanciamento, che la prevalenza delle attenuanti è preclusa ai sensi dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 di