CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 44265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; udite le conclusioni del difensore delle parti civili Amato de Serpis, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] (per Santagata) e [OSCURATO:PERSONA] (per il Comune di Napoli), che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale il 27/11/2017, dichiarava non diversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai delitti in contestazione (associazione per delinquere, truffa aggravata, falso, soppressione ed occultamento di cadavere), perché estinti per prescrizione; erano confermate, invece, le statuizioni civili. 2. Propongono ricorso per cassazione alcuni dei condannati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA]: Manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe risposto con argomento viziato alla censura relativa alla condanna del ricorrente al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile Comune di Napoli; in particolare, pur evidenziando che lo stesso danno poteva esser riferito alle sole imputazioni per le quali vi era stata costituzione di parte civile, la sentenza avrebbe poi rigettato la censura con cui il [OSCURATO:PERSONA] lamentava che le fattispecie sub I), J) e K) - occultamento e soppressione di cadavere - erano estranee alla citata costituzione. Con conseguente motivazione illogica e contraddittoria; Mancanza di motivazione quanto al profilo materiale e psicologico dei delitti di occultamento e soppressione di cadavere, dichiarati prescritti in appello. La motivazione della sentenza sarebbe viziata anche per non aver accertato che le condotte contestate al [OSCURATO:PERSONA] avessero avuto ad oggetto proprio un cadavere, ossia un corpo umano inanimato. In particolare, la Corte non avrebbe considerato - nonostante il motivo di appello - che, quanto a due cadaveri, le condotte sarebbero state consumate, rispettivamente, a 46 anni e a 107 anni dal decesso, così da potersi legittimamente dubitare che i resti dei relativi soggetti potessero ancora esser qualificati come cadaveri; specie, peraltro, alla luce dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria, che stabilizzerebbe in 10 anni dall'inumazione l'ordinaria mineralizzazione del corpo. La motivazione sul punto risulterebbe del tutto carente, e non valuterebbe gli argomenti difensivi. Negli stessi termini, poi, il Collegio non avrebbe considerato il dolo del reato, da escludere alla luce del fatto che il ricorrente si sarebbe premurato di trovare altre degne sepolture alle salme da trasferire (come da scrittura privata stipulata con [OSCURATO:PERSONA], allegata), non avendo, dunque, accettato alcun rischio di occultamento o soppressione di cadavere. Anche al riguardo, la sentenza sarebbe dunque priva di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]: Erronea interpretazione della legge penale con riguardo all'art. 521 cod. proc. pen. In ordine ai capi E) ed EE), il ricorrente sarebbe stato condannato per una condotta diversa da quella contestata; se l'imputazione, infatti, concerneva l'attività di intermediazione che questi avrebbe svolto tra le parti di un contratto illecito, la Corte di appello - dichiarando nulli ed inefficaci gli stessi negozi - avrebbe invece ricostruito la vicenda in termini del tutto differenti, valorizzando un atto - la procura speciale che avrebbe consentito il compimento di atti di polizia mortuaria - non solo in sé lecito, ma anche estraneo ad cigni intervento del ricorrente. Questi, dunque, si sarebbe difeso da una contestazione poi stravolta con la sentenza di appello, che avrebbe riconosciuto a suo carico un fatto diverso (per artifici e raggiri; per errore a danno del Comune; per danno da questo subito; per momento consumativo del reato), con palese violazione del diritto di difesa e dell'art. 521 cod. proc. pen.; Mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alle censure avanzate in appello. La Corte di merito avrebbe confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], salvo dichiarare prescritti tutti i reati, con motivazione apodittica ed apparente, che non terrebbe conto delle numerose censure contenute nel gravame in ordine ai presupposti del reato, tanto oggettivi quanto psicologici, ampiamente richiamati nel ricorso e del tutto assenti nella motivazione. Ciò si riscontrerebbe, ad esempio, quanto all'assenza di prove in punto di responsabilità, soprattutto sul reato associativo, o sul tema dell'affidamento incolpevole, pur ampiamente trattato nel gravame; Erronea applicazione di norme giuridiche extrapenali e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello non avrebbe considerato la piena liceità delle procure speciali rilasciate per compiere atti di polizia mortuaria nelle cappelle, né che le stesse - esclusa la rilevanza dei contratti di compravendita (in forza di quanto già richiamato) - non avrebbero mai precluso il possesso del bene all'effettivo titolare della concessione, invero trasferita solo con atto nullo; con l'effetto che questi avrebbe dovuto continuare a versare al Comune la relativa indennità, con conseguente mancanza di un qualunque danno per lo stesso Ente. Soltanto il notaio [OSCURATO:PERSONA], peraltro, avrebbe dovuto rispondere dei danni per le condotte contestate sub E) e G); e con la precisazione, quanto alla seconda, che la procura sarebbe stata rilasciata non al [OSCURATO:PERSONA], ma a tale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. La Corte di appello avrebbe riconosciuto la fattispecie di truffa con argomento viziato, senza cioè considerare che - per costante giurisprudenza di legittimità - il reato richiederebbe la cooperazione artificiosa della vittima; occorrerebbe, dunque, l'identità tra il soggetto (indotto in errore) che compie l'atto di disposizione patrimoniale ed il soggetto passivo del danno, peraltro superabile soltanto nel caso in cui il primo abbia comunque la libera disponibilità del patrimonio dell'altro. Nessuna di queste ipotesi ricorrerebbe nel caso di specie. Quand'anche, dunque, si volesse sostenere che il Comune di Napoli avesse subito un danno dalla mancata riacquisizione delle aree cimiteriali e dei manufatti ivi edificati, non sarebbe comunque possibile configurare il delitto di truffa, difettando l'elemento strutturale dell'atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto indotto in errore dall'agente; l'Ente, infatti, non solo non avrebbe partecipato al negozio, rimanendone estraneo, ma non avrebbe neppure offerto un contributo al depauperamento asseritarnente subito dallo stesso. In ogni caso, qualora si volesse concludere diversamente, si sollecita la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, emergendo un contrasto tra le sezioni Quinta e Sesta. Con motivo nuovo proposto il 22/2/2022, si lamenta ancora il vizio di motivazione quanto alla truffa ai danni del Comune di Napoli, che non sarebbe ravvisabile per il fatto che l'amministrazione sarebbe rimasta estranea all'attività negoziale tra le parti, senza offrire alcun contributo. Ne consegue che, quand'anche si volesse riscontrare un danno per l'ente, consistito nella mancata riacquisizione delle aree e dei manufatti funerari, gli episodi non sarebbero comunque riconducibili allo schema legale della truffa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta infondato. 2.AI riguardo, e pacifica la descrizione delle condotte compiuta dalla Corte di appello (comprese quelle ascritte al ricorrente), si osserva che l'unica censura proposta, anche con il motivo aggiunto, concerne la configurabilità in astratto del delitto di truffa, che - riconosciuta per numerosi capi di imputazione - è negata sul presupposto che, nella vicenda in esame, non sussisterebbe identità tra il soggetto che - indotto in errore - ha compiuto l'atto di disposizione patrimoniale ed il soggetto passivo del danno; due figure che, per giurisprudenza prevalente, dovrebbero invece coincidere, salvo nel caso in cui il primo abbia la libera disponibilità del patrimonio dell'altro, con i connessi poteri, in forza di legge o di atto di volontà. Ebbene, tutto ciò non ricorrerebbe nel caso di specie, a giudizio del ricorrente, dato che la parte civile Comune di Napoli non solo non avrebbe partecipato ai negozi illeciti contestati, ma non avrebbe neppure offerto alcun contributo (anche solo omissivo) al depauperamento del proprio patrimonio, con la conseguenza che quanto avvenuto configurerebbe soltanto un'ipotesi negoziale assimilabile al contratto in danno del terzo. 3. La Corte ritiene che questa tesi sia infondata. 4. In primo luogo, risulta in effetti corretta l'affermazione del ricorso secondo la quale la giurisprudenza di questa Corte sostiene che, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, è necessaria l'identità tra il soggetto che, indotto in errore dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno (tra le altre, Sez. 6, n. 28957 del 22/9/2020, Astore, Rv. 279687; Sez. 5, n. 18968 del 18/1/2017, F., Rv. 271060). L'impugnazione, ancora, risulta corretta laddove - nel periodo finale - segnala comunque un diverso indirizzo, invero prevalente, in forza del quale non è invece necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno (tra le altre, Sez. 2, n. 39958 del 19/7/2018, Ferrigno, Rv. 273820; Sez. 2, n. 2281 del 6/1/2015, Della Monica, Rv. 265773). 4.1. Tanto premesso, il Collegio rileva però che la questione posta non inerisce alla specifica vicenda in esame, nella quale - per come descritta in fatto nella sentenza di appello, senza ricevere alcuna contestazione dall'Iimprota - il Comune di Napoli è risultato, contestualmente, persona indotta in errore e persona che ha subito il danno patrimoniale. Come ampiamente indicato dal Giudice del gravame (pagg. 15-22), infatti, l'Ente - che pur non aveva partecipato ad alcuno dei numerosi contratti contestati, né era stato coinvolto nelle procure speciali - era stato comunque indotto in errore ai sensi dell'art. 640 cod. pen., nella misura in cui - rimasto all'oscuro del trasferimento e della materiale disponibilità del manufatto funebre in capo ad un soggetto diverso dal concessionario - non aveva potuto ottenere la retrocessione dell'area che sarebbe seguii:a alla rinuncia alla concessione legalmente operata, con acquisizione del bene edificato anche se di proprietà del concessionario (salvo il versamento a questi di un indennizzo). Il Comune, dunque, era stato effettivamente indotto in errore, in quanto le parti contraenti - di comune accordo - avevano predisposto le false procure speciali che, unitamente ai formali atti di compravendita (invero nulli per inalienabilità del bene), avevano consentito, per un verso, di trasferire la disponibilità delle aree e, per altro verso, di aggirare il divieto di trasferimenti inter vivos stabilito dal regolamento cimiteriale del 2006, così evitando di intraprendere la procedura amministrativa lì disciplinata. Ed è proprio sotto tale profilo, infatti, che la Corte di appello ha individuato il danno patito dal Comune, che - a causa dell'elusione del regolamento, a muovere dalla mancata formale rinuncia alla concessione - non aveva ottenuto la retrocessione de iure dell'area in oggetto, né la possibilità di rilasciarla nuovamente in concessione a terzi, a titolo oneroso, 5. Diversamente da quanto riconosciuto in primo grado, peraltro, il Giudice del gravame ha anticipato il danno quale diretta conseguenza della truffa, individuato non più nel mancato introito - da parte del Comune - del quantum di una nuova concessione, ma, ancor prima ed a prescindere da ciò, nella mancata retrocessione allo stesso Ente dell'area in oggetto e del manufatto funebre lì costruito. In forza di ciò, dunque, la Corte di appello ha individuato un evidente danno patrimoniale subito dalla parte civile, correlato all'ingiusto profitto ottenuto dai contraenti delle compravendite e dai soggetti indicati nelle procure speciali, tutti concorrenti nella truffa a danno del Comune: come il venditore, infatti, otteneva una somma pari al prezzo di mercato (di certo superiore all'indennizzo che avrebbe ottenuto a seguito di rituale rinuncia alla concessione), così l'acquirente otteneva con la procura il potere di godimento del manufatto - corrispondente al diritto di superficie cimiteriale - pur in assenza del necessario atto concessorio. Con piena integrazione, dunque, di tutti gli elementi costitutivi del delitto di truffa, contrariamente a quanto dedotto dall'[OSCURATO:PERSONA] con l'unico motivo di ricorso. 6. L'impugnazione, pertanto, deve essere rigettata, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta infondato. 8. Con riferimento, in primo luogo, alla eccepita violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per esser stato il ricorrente condannato per un fatto diverso da quello contestato, il Collegio ritiene che la motivazione della sentenza impugnata non sia censurabile. 8.1. Richiamando quanto sopra esposto sul ricorso [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha affermato che l'anticipazione del momento e del profilo di danno patito dal Comune di Napoli, rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale (dal mancato introito dell'indennità di nuova concessione all'elusione dell'iter amministrativo previsto, con conseguente mancata retrocessione del bene all'Ente), non comportava alcuna violazione dell'obbligo di corrispondenza tra contestato e riconosciuto. Il diverso momento causativo del danno, infatti, risultava palesemente incluso nella medesima sequela illecita più volte riscontrata (procura speciale+compravendita), come primo effetto della stessa, prodromico ad assicurare all'acquirente l'effettiva disponibilità del bene, pur a fronte di un formale atto di compravendita solo dopo - e solo a titolo sanzionatorio - riconosciuto nullo ed improduttivo di effetti; una sequela illecita che, dunque, la Corte di appello ha ritenuto sussistente negli stessi ed oggettivi termini riconosciuti nelle imputazioni e nella sentenza di primo grado, a titolo di concorso, senza che alcun profilo materiale od oggettivo delle stesse condotte fosse oggetto di modifica o di differente valutazione. 8.2. Questa conclusione, congruamente sostenuta dal Giudice di appello, si pone peraltro in adesione al costante indirizzo di legittimità, in forza del quale per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (tra le molte, Sez. U., n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051). In altri termini, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, verificandosi un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 1, n. 28877 del 4/6/2013, Colletti, Rv. 256785; in termini anche Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, Calabrese, Rv. 276955); rapporto che dovrà esser verificato alla luce non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione e, quindi, di decisione (Sez. 3, n. 15655 del 27/2/2008, Fontanesi, Rv. 239866; sul punto, Sez. 2, n. 16827 del 7/3/2019, Furiassi, Rv. 276210); quel che, con motivazione adeguata, è stato escluso nella sentenza impugnata, negandosi quel rapporto di incompatibilità ed eterogeneità che comporta la denunciata violazione della norma. 8.3. Manifestamente infondato, invece, risulta il secondo motivo di ricorso, in punto di responsabilità.Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della pronuncia di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse al provvedimento impugnato risultano inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge e di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una differente valutazione del medesimo materiale istruttorio (intercettazioni, dichiarazioni) già esaminato dai Giudici del merito, invocandone una lettura alternativa e più favorevole. Il che, come appena richiamato, non è consentito. 8.4. A ciò si aggiunga che la Corte di appello, nel pronunciarsi su tutte le contestazioni, ha steso una motivazione ampia, fondata su concreti elementi dibattimentali e priva di illogicità manifeste; come tale, dunque, non censurabile. In particolare: a) è stato ampiamente riconosciuto il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] - quale intermediario - in vari contratti oggetto di truffa e falso (capi E, in esso assorbite le condotte di falso, EE, FF), nella piena consapevolezza del loro carattere illecito ed all'interno di una struttura criminosa collaudata, che operava secondo un preciso modus operandi, descritto in sentenza alle pagg. 15 ss.; b) sono stati indicati i consolidati passaggi della procedura, che - muovendo proprio dal contatto che l'intermediario creava tra venditore ed acquirente - si sviluppava con atti falsi (come le procure) e nulli (come i contratti di compravendita); c) in particolare sul ricorrente, quanto alla cappella Acton, la Corte ha evidenziato che la venditrice ([OSCURATO:PERSONA]) aveva conferito incarico a [OSCURATO:PERSONA], salvo poi riscontrare una falsa procura a compiere atti di polizia mortuaria rilasciata (a suo nome) a tale [OSCURATO:PERSONA]; la stessa venditrice, peraltro, riteneva di aver venduto a [OSCURATO:PERSONA], sottoscrittore dell'atto, sebbene questo poi fosse risultato intestato ad [OSCURATO:PERSONA] (che, nell'occasione, aveva firmato "6/7 incartamenti" diversi); Reparato, peraltro, in pari data aveva ricevuto un'altra procura falsa, dal formale acquirente [OSCURATO:PERSONA] e per la vendita della stessa cappella; d) in ordine, poi, alla cappella [OSCURATO:PERSONA], la sentenza ha evidenziato che i venditori Parisi-Notarbartolo avevano indicato quale intermediario ancora il [OSCURATO:PERSONA] (che già l'anno precedente si era proposto per la vendita); che la venditrice [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito una procura speciale all'acquirente [OSCURATO:PERSONA], proprio il giorno della compravendita; che la stessa aveva in precedenza conferito un'altra procura, al [OSCURATO:PERSONA], per la traslazione delle salme dalla cappella (invero avvenuta solo nel 2011, contrariamente a quanto riportato nel contratto); che, in sede di compravendita, la Pensi aveva conferito questa procura al Varriale, "di cui il notaio [OSCURATO:PERSONA] non le spiegò esattamente il contenuto, ma soltanto che serviva perché i tempi per la "voltura" dell'atto erano lunghi". 8.5. Dal che, con argomento congruo e rigorosa lettura della vicenda, la piena responsabilità anche del [OSCURATO:PERSONA] non solo nella fattispecie associativa, ma anche nei reati fine, sotto ogni profilo oggettivo e psicologico, con esclusione anche di un astratto affidamento di buona fede, implicitamente - ma effettivamente - negato ancora dalla Corte di appello. 8.6. In ordine, infine, alla terza censura di ricorso, sul ruolo che la procura speciale avrebbe ricoperto nelle truffe in esame, si rimanda a quanto già esposto con riguardo alla posizione [OSCURATO:PERSONA]. 9. Il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comporta la condanna al pagamento delle spese processuali. Si condanna altresì [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Amato de [OSCURATO:PERSONA] e Amato de [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.036,50, oltre accessori di legge. Si condannano infine [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Napoli, che liquida rispettivamente in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato; la sentenza, tuttavia, deve essere parzialmente annullata nei suoi confronti. 11. Con riguardo, innanzitutto, al secondo motivo, che attiene alla configurabilità stessa del delitto di occultamento di cadavere (art. 411 cod. pen.) quando commesso su persona deceduta da molti decenni, si richiama, innanzitutto, l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in forza del quale la pronuncia di assoluzione o di non luogo a procedere possono essere emesse - a fronte di un reato estinto per prescrizione - solo quando dagli atti risulta evidente (per quel che qui rileva) che il fatto non sussiste, laddove l'evidenza si identifica in una immediata percettibilità, nei termini della mera constatazione. 11.1. Ebbene, il ricorso non si esprime affatto in questi rigorosi termini, limitandosi a sostenere che - a molti anni dalla morte di Agostino (107) e [OSCURATO:PERSONA] (46) - "appariva plausibile che (...) i resti dei due defunti non presentassero più alcuna caratteristica che potesse suscitare "l'idea del corpo umano inanimato", necessaria per la configurabilità del reato...sicché appariva lecito dubitare che i resti dei due defunti potessero presentare le caratteristiche del "cadavere" ai sensi dell'art. 41 c.p.". Nessuna evidenza, quindi, ma un giudizio di mera plausibilità. 12. Le stesse conclusioni, poi, si impongono in punto di dolo, in quanto il ricorso non si confronta con l'art. 129, comma 2, citato, ma si sviluppa su un inammissibile argomento di puro merito, quale la scrittura privata che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe stipulato con l'acquirente [OSCURATO:PERSONA] circa il trasferimento delle salme illecitamente traslate. Non può condividersi, inoltre, l'assunto per cui la Corte di appello non si sarebbe confrontata con le deduzioni difensive sul punto, dato che la sentenza - alla pag. 29 - ha sottolineato che il dolo del reato può risultare anche eventuale, quando l'agente - indipendentemente dal fine perseguito con l'occultamento - abbia accettato il rischio del verificarsi della definitiva soppressione o sottrazione del cadavere (Sez. 3, n. 5772 del 21/1/2005, Rossello, Rv. 230657). Esattamente quanto accertato nel caso in esame, nel quale il [OSCURATO:PERSONA] - circostanza pacifica - aveva venduto una cappella funebre su cui aveva concessione ad [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] e dell'intermediario [OSCURATO:PERSONA]; lo stesso giorno, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato al Santagata procura speciale per svolgere atti di polizia mortuaria, così consentendo all'acquirente dl acquisire la disponibilità materiale dell'area. Era stato riscontrato, infine, che, prima ancora di stipulare tali atti, [OSCURATO:PERSONA] aveva dato mandato a Reparato di provvedere a liberare la cappella, con l'effetto che alcuni resti erano andati soppressi, distrutti o comunque dispersi (quelli, per l'appunto di Agostino e [OSCURATO:PERSONA]), mentre altri erano stati trasferiti in un altro cimitero, previo occultamento fino alla nuova sepoltura. Il secondo motivo di ricorso, pertanto, è del tutto infondato. 13. Fondata, per contro, risulta la prima censura proposte'. La sentenza di appello, infatti, ha evidenziato che la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni in favore del Comune di Napoli, per quanto oggetto di motivazione generica, doveva intendersi riferita esclusivamente alle imputazioni per le quali lo stesso Ente si era costituito parte civile - tra le quali mancano i reati di cui ai capi I), 3) e K), contestati al [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli art. 411 e 412 cod. pen. - così che a carico di questi non poteva (e non può) esser riscontrata alcuna condanna al risarcimento stesso. La Corte di appello, tuttavia, non ha riformato la prima decisione in parte qua, ma l'ha confermata; si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado - quanto al solo [OSCURATO:PERSONA] - limitatamente alle statuizioni civili, che vengono eliminate. Nel resto, si dichiara inammissibile il ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle statuizioni civili, statuizioni che elimina, e dichiara inammissibile nel resto il ricorso dello stesso. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna gli stessi al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Amato de [OSCURATO:PERSONA] e Amato de [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.036,50, oltre accessori di legge. Condanna infine [OSCURATO:PERSONA]