CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 agosto 1957
Cassazione n. 06963/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/08/1957 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ANCONA, con sentenza del 13/2/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA il 14/2/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56e628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva. 2. In data 21 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva. La doglianza è manifestamente infondata. Nell'atto di appello il ricorrente, al di là del rinvio ai principi enucleati in astratto dalla giurisprudenza di legittimità, ha omesso di confrontarsi in concreto con lo specifico elemento indicato nella sentenza di primo grado, cioè quanto "emergente dal certificato penale", al fine di ritenere la sussistenza della recidiva. Ragione questa per la quale deve ritenersi che la Corte territoriale, con il riferimento "ai numerosissimi reati anche specifici commessi dal Russo sin dall'anno 1980" (43 precedenti penali), abbia fornito adeguata e congrua risposta alla generica censura sollevata nell'impugnazione. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.