CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 1981
Cassazione n. 36902/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI O5CEF2L) nato il 24/10/1981 avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art.496 cod. pen.. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il proposto motivo, che contesta il diniego di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, pur se articolata sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, è in realtà diretto a sollecitare una rivisitazione della valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito, che ha non illogicamente valorizzato, ai fini della decisione assunta, sia la notevole e subdola efficacia criminosa della condotta tenuta dall'imputato, sia l'abitualità della stessa, essendosi egli per quindici anni giovato di una falsa identità che, non solo aveva declinato all'atto del controllo, ma che aveva anche documentato esibendo una carta d'identità ed una patente di guida italiane, ottenute tramite documenti bulgari falsi: già per quest'aspetto risulta, pertanto, estraneo al sindacato di legittimità. In ogni caso, lo stesso è manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il