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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2020

Cassazione n. 03728/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8682-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 825/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 06/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Ric. 2021 n. 08682 sez.

MT -ud. 13-12-2022 - 2 - L’Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 825/01/2020 resa dalla CTR per le Marche che, respingendo l’appello promosso dall’Ufficio, ha confermato la sentenza resa dalla CTP di Ancona laddove aveva disposto l’annullamento di un atto impositivo emesso a carico del contribuente Camilletti secondo la procedura del redditometro in relazione agli anni d’imposta 2007 e 2008.

La CTR aveva invero ritenuto che il disinvestimento di euro 28.312,30 operato ad ottobre 2008 dal contribuentedesse giusta copertura al maggior reddito accertato, facendo così venire meno lo scostamento di almeno un quarto tra reddito dichiarato e reddito determinato sinteticamente per almeno due periodi d’imposta.

Ricorre l’Avvocatura generale dello Stato sulla scorta di due motivi.

Rimane intimato il contribuente.

CONSIDERATO Con il primo motivo il patrono erariale denunzia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c..

In buona sostanza critica la sentenza impugnata perché asseritamente viziata sotto il profilo della motivazione apparente ed afferma che la somma di euro 28.312,30 era pervenuta alla fine del 2008 e quindi, ancorché formalmente relativa a quell'anno, non avrebbe potuto contribuire a far fronte alle spese relative al periodo d’imposta oggetto di verifica.

Con il secondo motivo la parte ricorrente prospetta la violazione dell’art. 38, co. 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 (ratione temporis applicabile) nonché degli artt. 2909 c..c e 324 c.p.c., artt. 2697. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c..

In sostanza afferma che la CTR sarebbe incorsa in errore, da un lato per non essersi avveduta che il contribuente non aveva adempiuto al suo onere probatorio e, dall’altro, per non aver tenuto in debita considerazione le plurime contestazioni svolte dall’Agenzia.

I due motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente.

Ric. 2021 n. 08682 sez.

MT -ud. 13-12-2022 - 3 - In materia questa Corte ha affermato che «la motivazione è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf.

Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017)» (cfr. Cass., VI, 20414/2018).

Nella fattispecie in esame la CTR ha ben illustrato e congruamente motivato il ragionamento che l’ha portata a confermare la decisione della CTP, così come si evince dalla lettura della relativa sentenza trascritta a pag. 5 del ricorso, radicato nella circostanza che il disinvestimento operato aveva dato giusta copertura al maggior reddito accertato, sì da far venire meno il necessario scostamento per un biennio.

Sotto altro profilo, ed a conferma di quanto testè evidenziato, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «L'art.38 comma 4 del d.P.R. n.600 del 1973, pone come parametri, per giustificare l'accertamento sintetico, le disponibilità di beni del contribuente riferibili agli anni considerati e il raffronto tra il dichiarato e il reddito accertabile sinteticamente. (…).

La norma non pone alcun altro indicatore, per computare la percentuale di scostamento, legittimante il metodo di accertamento applicato, se non la disponibilità nell'anno d'imposta in verifica, senza alcun riferimento al mese, dell'anno medesimo, in cui il contribuente abbia potuto disporre della risorsa. (…) La tesi dell'Ufficio, se accolta, introdurrebbe, in aggiunta alla lettera della norma, una variabile non prevista, un elemento mobile di incertezza per valutare la legittimità del ricorso all'accertamento sintetico.

Oltre che attribuire una discrezionalità all'Ufficio nello stabilire se il periodo dell'anno, in cui il contribuente sia venuto nella disponibilità di una nuova entrata, renda questa utilmente valutabile per legittimare o meno l'accertamento sintetico» (Cfr. Cass., V, n. 20166/2020).

Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Ric. 2021 n. 08682 sez.

MT -ud. 13-12-2022 - 4 - Non vi è ragione di pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8682-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 825/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 06/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Ric. 2021 n. 08682 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 2 - L’Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 825/01/2020 resa dalla CTR per le Marche che, respingendo l’appello promosso dall’Ufficio, ha confermato la sentenza resa dalla CTP di Ancona laddove aveva disposto l’annullamento di un atto impositivo emesso a carico del contribuente Camilletti secondo la procedura del redditometro in relazione agli anni d’imposta 2007 e 2008. La CTR aveva invero ritenuto che il disinvestimento di euro 28.312,30 operato ad ottobre 2008 dal contribuentedesse giusta copertura al maggior reddito accertato, facendo così venire meno lo scostamento di almeno un quarto tra reddito dichiarato e reddito determinato sinteticamente per almeno due periodi d’imposta. Ricorre l’Avvocatura generale dello Stato sulla scorta di due motivi. Rimane intimato il contribuente. CONSIDERATO Con il primo motivo il patrono erariale denunzia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.. In buona sostanza critica la sentenza impugnata perché asseritamente viziata sotto il profilo della motivazione apparente ed afferma che la somma di euro 28.312,30 era pervenuta alla fine del 2008 e quindi, ancorché formalmente relativa a quell'anno, non avrebbe potuto contribuire a far fronte alle spese relative al periodo d’imposta oggetto di verifica. Con il secondo motivo la parte ricorrente prospetta la violazione dell’art. 38, co. 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 (ratione temporis applicabile) nonché degli artt. 2909 c..c e 324 c.p.c., artt. 2697. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.. In sostanza afferma che la CTR sarebbe incorsa in errore, da un lato per non essersi avveduta che il contribuente non aveva adempiuto al suo onere probatorio e, dall’altro, per non aver tenuto in debita considerazione le plurime contestazioni svolte dall’Agenzia. I due motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente. Ric. 2021 n. 08682 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 3 - In materia questa Corte ha affermato che «la motivazione è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017)» (cfr. Cass., VI, 20414/2018). Nella fattispecie in esame la CTR ha ben illustrato e congruamente motivato il ragionamento che l’ha portata a confermare la decisione della CTP, così come si evince dalla lettura della relativa sentenza trascritta a pag. 5 del ricorso, radicato nella circostanza che il disinvestimento operato aveva dato giusta copertura al maggior reddito accertato, sì da far venire meno il necessario scostamento per un biennio. Sotto altro profilo, ed a conferma di quanto testè evidenziato, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «L'art.38 comma 4 del d.P.R. n.600 del 1973, pone come parametri, per giustificare l'accertamento sintetico, le disponibilità di beni del contribuente riferibili agli anni considerati e il raffronto tra il dichiarato e il reddito accertabile sinteticamente. (…). La norma non pone alcun altro indicatore, per computare la percentuale di scostamento, legittimante il metodo di accertamento applicato, se non la disponibilità nell'anno d'imposta in verifica, senza alcun riferimento al mese, dell'anno medesimo, in cui il contribuente abbia potuto disporre della risorsa. (…) La tesi dell'Ufficio, se accolta, introdurrebbe, in aggiunta alla lettera della norma, una variabile non prevista, un elemento mobile di incertezza per valutare la legittimità del ricorso all'accertamento sintetico. Oltre che attribuire una discrezionalità all'Ufficio nello stabilire se il periodo dell'anno, in cui il contribuente sia venuto nella disponibilità di una nuova entrata, renda questa utilmente valutabile per legittimare o meno l'accertamento sintetico» (Cfr. Cass., V, n. 20166/2020). Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Ric. 2021 n. 08682 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 4 - Non vi è ragione di pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
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