CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 34226/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario avverso la sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte n. 1876 del 22.11.2023 (depositata il 16.1.2024), deducendo l'errore di fatto costituito dalla omessa dichiarazione di prescrizione del reato fiscale contestato al capo 1), commesso in data 30.9.2013 (relativamente alla dichiarazione fiscale per l'anno di imposta 2012). 2. Il proposto ricorso deve essere d'ufficio dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato. 3. Difatti, la dedotta prescrizione non poteva comunque essere rilevata, in quanto il motivo riguardante il reato di cui si invoca l'intervenuta estinzione era stato dichiarato inammissibile, per cui, nel caso, è stato applicato l'insegnamento secondo cui, in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione (Sez. 3, n. 26807 del 16/03/2023, Rv. 284783 — 01), 4. Va solo aggiunto che l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625- bis cod. proc. pen. solo a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un errore percettivo dell'organo giudicante (Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Rv. 279065 — 01); nella specie, invece, il ricorrente si è limitato a prospettare l'intervenuto decorso - nelle more del giudizio di cassazione - del termine di prescrizione decennale del reato indicato, con decorrenza dal 30.9.2023 (termine di presentazione del modello Unico del 2013), senza specificare sulla base di quale svista della Corte si sarebbe determinato l'invocato errore di fatto.5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così