CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34120/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/05/2002Previtero Consiglia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]parti civili costituite nel procedimento a carico di:ESPOSITO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare delTribunale di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore delleparti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoSabrina [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente alla liquidazione delle spese processuali in favore delleparti civili costituite con rinvio al giudice civile competente per valore in grado diappello.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, con la sentenzadel 23 gennaio 2026 in epigrafe, su richiesta dell’imputato e con il consenso delPubblico Ministero, concessa la circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis,settimo comma, cod. pen., con la riduzione per il rito, applicava a GabrieleEsposito la pena di mesi otto di reclusione, con la sospensione condizionale dellapena, gli applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellapatente di guida per la durata di mesi otto e lo condannava al pagamento dellespese processuali in favore delle parti civili, liquidate in euro 1.053,00 (mille ecinquantatré), di cui euro 430,00 per la fase studio, euro 380,00 per la faseintroduttiva e il resto per aumento del 30% per la presenza di più parti aventi lastessa posizione.2. Avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Lecce, hanno propostoricorso per cassazione le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ConsigliaPrevitero, a mezzo del loro difensore di fiducia, articolando quattro motivi diricorso.2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt. 16 e 12, comma 2, D.M. 13 agosto 2022, n. 147 – ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – nonché contestualmente mancanza dimotivazione – ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – con riferimentoalla applicabilità dei minimi tariffari.Si duole il difensore che il G.u.p. ha applicato il minimo previsto dalle tabelleallegate al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, senza alcuna motivazione.Sostiene che, considerato il pregio dell’attività prestata, l’importanza, lanatura e la complessità del procedimento (avendo espletato indagini difensive),la gravità della imputazione, la rilevanza patrimoniale e il numero di documentida esaminare, il G.u.p. avrebbe dovuto liquidare i valori medi previsti dalletabelle ossia euro 851,00 per la fase studio ed euro 756,00 per la faseintroduttiva nonchè l’aumento del 30 % per due volte, essendo tre le parti civili.2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 12,comma 2, D.M. 13 agosto 2022, n. 147 – ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen. – per mancato aumento del 30% per ogni soggetto oltre il primo.2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano inosservanza ed erroneaapplicazione dell’art. 12, comma 3, D.M. 13 agosto 2022, n. 147 – ex art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – nonché contestualmente mancanza dimotivazione – ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – con riferimentoalla mancanza di motivazione in ordine alla mancata liquidazione della fasedecisionale.2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano inosservanza ed erroneaapplicazione dell’art. 2, comma 2, D.M. 13 agosto 2022, n. 147 – ex art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – in relazione alla omessa liquidazione dellespese vive pari ad euro 42,86.Chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamentealla liquidazione delle spese processuali in favore delle parti civili costituite conrinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. In accoglimentodel primo motivo di ricorso, chiedono l’annullamento della sentenza impugnatasenza rinvio, con liquidazione delle somme dovute pari ad euro 2.571,20. Inaccoglimento del terzo motivo di ricorso, chiedono l’annullamento della sentenzaimpugnata senza rinvio, con liquidazione dell’onorario medio per la fasedecisionale, pari ad euro 1.418,00. In accoglimento del quarto motivo di ricorso,chiedono l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con liquidazionedelle spese vive pari ad euro 42,86.6. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’annullamento dellasentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese processuali infavore delle parti civili costituite con rinvio al giudice civile competente per valorein grado di appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il G.u.p. ha applicato il minimo previsto dalle tabelle allegate al D.M. 13agosto 2022, n. 147, per la fase studio e per la fase introduttiva, applicando ivalori medi di cui alle citate tabelle e operando una diminuzione ai sensi dell’art.12, comma 1°, del citato decreto (che prevede la diminuzione fino al 50%),trattandosi di procedimento ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.M. 13 agosto 2022, n. 147, «Quandol’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale oprocessuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre ilprimo nella misura del 30% […]».Essendo l’aumento discrezionale (“può” e non “deve”), la violazionelamentata è del tutto insussistente.4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, «l’art. 12, comma 3, D.M.10 marzo 2014, n. 55 (disposizione non modificata dalla nuova normativaintrodotta, a far data dal 23 ottobre 2022, con il D.M. 13 agosto 2022, n. 147, inG.U. 8 ottobre 2022, n. 236, contenente il Regolamento recante modifiche alD.M, 10 marzo 2014, n. 55, in tema di determinazione dei parametri per laliquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 14, comma6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) non consente, in caso dipatteggiamento, di liquidare alcuna somma a titolo di compenso per la faseistruttoria o dibattimentale né per la fase decisoria bensì solo somme relativeallo studio della controversia e alla introduzione della stessa» (Sez. U, n. 16403del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 286242-01; Sez. 3, n. 38513 del 19/09/2024,Rv. 286981-01).5. Il quarto motivo di ricorso è proposto per motivo non consentito.Per l’omessa liquidazione delle spese vive, trattandosi di omissione che nondetermina nullità, non è ammesso il ricorso per cassazione.Peraltro, essendo il ricorso inammissibile, non è possibile procedere inquesta sede alla correzione dell’errore materiale (vds. art. 130 cod. proc. pen.),che potrà essere richiesta al giudice di merito.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro mille ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro mille ciascuno in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 05/06/2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Luca [OSCURATO:PERSONA]