CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 33395/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, V. Senatore, che ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Torino, sez. Misure diprevenzione, ha confermato il decreto del Tribunale in sede, sez. Misure diprevenzione, con il quale era stata rigettata l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] direvoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata dianni tre, in atto a suo carico.2. Avverso il provvedimento indicato ha proposto tempestivo ricorso percassazione il proposto, per il tramite del difensore, denunciando tre vizi2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt.10, 11 d. lgs. n. 159 del 2011, 125 cod. proc. pen. e 111, 117 Cost. per avere laCorte di appello escluso la rilevanza del fatto sopravvenuto costituito dalmutamento giurisprudenziale dedotto con l’istanza di revoca.Il ricorrente è stato destinatario di provvedimento applicativo della misura diprevenzione personale perché ritenuto soggetto pericoloso ai sensi dell’art. 1,comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 159 del 2011, decreto confermato dalla Corte diappello.Nell'interesse del ricorrente è stata proposta istanza di revoca deducendo lasopravvenuta irrevocabilità della sentenza di assoluzione, emessa dalla Corte diappello di Torino in relazione al fatto del 2018, valorizzato nel procedimento diprevenzione quale elemento centrale su cui fondare la pericolosità del proposto.Inoltre, veniva segnalata la successiva affermazione di un preciso orientamentodi legittimità secondo il quale il giudice della prevenzione non può ritenererilevanti, in base al principio di valutazione autonoma, fatti per i quali siaintervenuta sentenza definitiva di assoluzione (Sez. 6, n. 45280 del 10 dicembre2024).Infine, veniva eccepita l’illegittimità costituzionale del combinato dispostodegli artt. 4, comma 1. Lett. c) e 1, comma 1, lett. b) d. lgs. n. 159 del 2011, inrelazione all'art. 117, comma 1, Cost., artt. 6, par. 2, 7 e 2 prot. 4 CEDU.Avverso il rigetto pronunciato dal Tribunale di Torino veniva propostoappello, ai sensi degli artt. 10 e 11 del citato decreto legislativo, deducendo cheil Tribunale aveva erroneamente ritenuto riproduttiva di questioni già esaminatel'istanza di revoca e che anzi, alla luce del giudicato assolutorio e della novitàgiurisprudenziale richiamata, risultava venuta meno la base legale e fattuale delgiudizio di pericolosità all'attualità. Comunque, in subordine, veniva eccepital’illegittimità costituzionale prospettata, secondo argomenti che sono statiulteriormente elaborati con memoria depositata in data 19 febbraio 2026.La Corte territoriale ha ritenuto che il tema dell’esistenza di fatti tratti daprocedimenti definiti con sentenza assolutoria era stato già trattato con lasentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorsoproposto avverso il provvedimento che aveva confermato il decreto applicativodella misura di prevenzione personale, ove era stato reputato infondato il motivorelativo alla sopravvivenza del mutamento giurisprudenziale ritenendo che non sitrattava di un effettivo mutamento giurisprudenziale.Ciò posto, si deduce l’illegittimità del decreto nella parte in cui questosostiene che la domanda di revoca si fonda su medesimi elementi già scrutinatinel giudizio definito dal decreto applicativo della successiva sentenza della Cortedi cassazione. Invece, per il ricorrente, l'istanza è fondata su un dato nuovo cioèquello successivo alla definizione del procedimento di applicazione della misura,riguardante l'affermazione di un indirizzo giurisprudenziale individuato nellacitata sentenza di legittimità, che nega al giudice della prevenzione la possibilitàdi valorizzare, ai fini del giudizio di pericolosità generica, fatti per i quali siaintervenuta sentenza definitiva di assoluzione.La giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo il ricorrente, anchesulla scorta delle indicazioni della Corte Edu, ha intrapreso un percorso diallineamento del sistema della prevenzione alle garanzie del giusto processo edel principio di legalità, seguendo anche la decisione della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Italia. Ne consegue che il mutamento giurisprudenziale favorevoleall'interessato che definisce la portata della norma in senso garantista, devetrovare applicazione retroattiva alla stregua di una lex mitior sopravvenuta.La Corte di appello è incorsa nella violazione dell'art. 125 del codice di ritoperché ha reso una motivazione apparente e, comunque, non si è confrontatacon la circostanza che, eliminato il fatto oggetto di sentenza assolutoria, nonresidua un adeguato fondamento del giudizio di attualità della pericolosità.Peraltro, la Corte di appello valuta come minoritario l'indirizzogiurisprudenziale richiamato, senza ammettere che questo rappresenta unmutamento rilevante che, seppure non sia di totale sovvertimento di unprecedente indirizzo, consiste nell'emersione di un nuovo e più garantista filoneinterpretativo che mina le fondamenta di quello precedente.Del resto, non può farsi richiamo alla precedente sentenza di legittimità resanel giudizio di prevenzione, perché l'art. 11 del d. lgs. n. 159 del 2011 si fondasu una sopravvenienza e su un mutato quadro interpretativo, come quelloprospettato con l'istanza. La motivazione è solo apparente e finisce per violare iprincipi del giusto processo sanciti dagli artt. 111 Cost e 6 CEDU.2.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge per avere la Cortedi appello posto a fondamento della propria decisione una sentenza diassoluzione irrevocabile ovvero dati investigativi e procedimenti privi diaffermazione di responsabilità.Il decreto impugnato incorre in un ulteriore profilo di illegittimità perchécontinua a ritenere utilizzabili, per la persistenza della misura di prevenzione,fatti travolti dal giudicato assolutorio come quello del 2018 che, secondo laprospettazione del ricorrente, costituisce l'unico episodio idoneo a sostenerel'attualità della pericolosità al momento dell'applicazione della misura.Il decreto, valutando elementi tratti da procedimenti definiti con assoluzioneo archiviazione e, comunque, contestazioni non sfociate in un definitivoaccertamento di responsabilità, viola i principi di presunzione di innocenza e dinon contraddizione dell'ordinamento.La tesi della presunta autonomia del giudizio di prevenzione non può maispingersi fino a contraddire l'accertamento fattuale cristallizzato nel giudicatopenale, come affermato dalla Corte Edu nella causa Silickiene c. Litunia del10.4.2012 § 46.Infine, si evidenzia che il decreto impugnato non tiene conto del fatto che,espunto il fatto del 2018, era necessaria una specifica motivazione pergiustificare la ritenuta perdurante pericolosità.2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 11 d. lgs. n. 159del 2011, 23 legge n. 87 del 1953 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6, par. 2, 7e 2, prot. 4 CEDU, per la omessa rimessione della questione di costituzionalitàritualmente devoluta.La questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 4, comma1, lett. c) e 1, comma 1, lett. b) d. lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui nonprevedono che, ai fini della valutazione dell’attualità della pericolosità socialegenerica, debbano essere esclusi i fatti rispetto ai quali sia stata pronunciatasentenza di assoluzione irrevocabile nei confronti del proposto, era rilevante enon manifestamente infondata alla luce del principio di presunzione di innocenzae di quello di legalità e prevedibilità delle conseguenze giuridiche. Il decretoimpugnato ha omesso ogni valutazione della questione limitandosi a respingere ilgravame sul presupposto dell’esistenza di elementi di novità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, V. Senatore, ha fatto pervenirerequisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato nei limiti di seguito indicati.1.1. Il primo motivo è infondato.Va premesso che, in tema di misure di prevenzione, è stato affermato che ilgiudice, attesa l'autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione,può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungeread un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett.b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoriadi estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche aseguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc.pen., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività,quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali -per una condanna in sede di cognizione, possono, comunque, essere posti allabase di un giudizio di pericolosità (tra le altre, Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023,Ruffini, Rv. 284488; Sez. 1, n. 38999 del 29/10/2025, Rv. 289060 – 01; Sez. 2,n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop, Rv. 27722505; in analogaprospettiva, Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266364).Centrale in tale prospettiva esegetica è la regola della "valutazioneautonoma" del giudice della prevenzione di fatti, documenti, testimonianze,intercettazioni emerse dal processo penale e, quindi, con esiti divergenti e ancheantitetici rispetto alla valutazione di quegli stessi elementi effettuata dal giudicepenale, tanto sulla base del diverso standard probatorio tra processo penale(prova) e procedimento di prevenzione (indizi).Rileva la Corte territoriale l’indirizzo di segno contrario che il giudice dellaprevenzione, in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto propostoper l'applicazione di misura ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 6settembre 2011, n. 159, non può ritenere rilevanti, in base al principio della"valutazione autonoma", fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva diassoluzione, in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fattoimpedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio dipericolosità. (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 –03).Orbene, il riscontrato contrasto giurisprudenziale, che viene descritto nelprovvedimento censurato, non è idoneo a integrare l’invocato mutamento digiurisprudenza favorevole, cd. overruling, avendo il precedente citato dalricorrente espresso un orientamento che si allinea a un preesistente indirizzointerpretativo, ancorché minoritario.Invero, è noto il principio richiamato dal ricorrente secondo il quale ilmutamento non prevedibile della precedente e consolidata interpretazione di unanorma processuale da parte della Corte di cassazione (cd. overruling) non siapplica in pregiudizio della parte che abbia incolpevolmente confidato nellaprecedente soluzione.Tuttavia, osserva il Collegio che, nel caso al vaglio, non ricorre un caso dioverruling avendo il ricorrente richiamato un precedente che non ha mutato lagiurisprudenza consolidata ma che, anzi, si è allineato a un preesistenteindirizzo, ancorché minoritario, in quanto espressione piuttosto di un contrastoesistente in materia. Invero, questa Corte di legittimità ha affermato ilcondivisibile principio secondo il quale il non prevedibile mutamento dellaprecedente e consolidata interpretazione di una norma processuale penale daparte della Corte di cassazione non si applica in pregiudizio della parte che abbiaincolpevolmente confidato in un precedente indirizzo ermeneutico, ma taleistituto non può essere invocato nel caso in cui sussista uncontrasto giurisprudenziale (Sez. 6, n. del 19/04/2023, Rv. 285640 – 01).1.2. Il secondo motivo è inammissibile.Va premesso che, dopo il passaggio in giudicato dal provvedimento che haapplicato la misura di prevenzione personale (v. Sez. 2, n. 37849 – 24 del30/05/2024) è intervenuta la definitività della sentenza assolutoria del ricorrenteper il reato di cui all’art. 640 cod. pen. commesso nel 2018, di cui a p. 2 deldecreto della Corte di appello (sentenza emessa dalla Corte di appello di Torinoin data 20 dicembre 2023 che ha assolto l’imputato per l’assenza di elementicerti per ritenere che non si sia trattato di un’operazione commerciale di cessionedi credito aleatorio, non caratterizzata da particolare sproporzione). Sicché,rispetto alle valutazioni compiute in sede di merito del procedimento diprevenzione, anche a seguito della sentenza di questa Corte che ha dichiaratoinammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], senz’altro deve riscontrarsi, quale elementonuovo, il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.Tuttavia, rispetto a tale elemento di novità il motivo di ricorso non èspecifico perché non svolge la cd. prova di resistenza. Infatti, la motivazione deldecreto impugnato non fonda, quale unica ratio decidendi, sul reato di usuracommesso nel 2018, ma anche su altri fatti (v. p. 2) che legittimamente sonoposti a base del giudizio di prevenzione e con i quali il ricorrente non si confrontaspecificamente. Sicché, la motivazione non è mancante e con questa, peraltro, lacensura non si confronta compiutamente svolgendo la prova di resistenza.A tali fatti fa espresso riferimento la pronuncia di questa Corte, resa nelgiudizio di prevenzione, che ha confermato il decreto della Corte di appello,rilevando, con riguardo al primo periodo, che il decreto della Corte di appelloaveva riscontrato che [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per plurime contestazioni diusura, ma che da tali procedimenti penali era tuttavia emerso che lo stessoeffettuava l'attività di "prestasoldi" in maniera professionale, stabile econtinuativa. Proprio in ragione di tale rilievo viene evidenziato che era statoavviato un procedimento penale che aveva trovato sbocco in una sentenzapronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cuiall'art. 132, comma 1, decreto legislativo n. 385 del 1993 (abusiva attivitàfinanziaria), commesso (esercitata) dal gennaio 1997 all'autunno 1999. A ciò siaggiunge anche la sentenza pronunciata il 13 febbraio 2022 dal Tribunale diPinerolo, che aveva accertato la commissione del reato di usura commesso da 10gennaio 1997 a settembre 1999. Da tali accertamenti giudiziali, diversi da quelloper il quale è sopraggiunta l’irrevocabilità della sentenza assolutoria per fatti del2018, i giudici di merito hanno ricavato l'abitualità e la professionalità dellacondotta di [OSCURATO:PERSONA] e, in conformità ai principi di diritto enunciati in premessa,hanno legittimamente valorizzato sentenze pronunciate in sede penale, ritenendoche proprio l'abitualità, la continuità e la professionalità dell'attività ivi acclaratafosse la principale, se non l'esclusiva fonte di reddito di [OSCURATO:PERSONA].Nota il Collegio che la motivazione su questi punti è sintetica, ma ladescrizione di questi fatti deriva dalla sentenza di questa Corte, Sez. 2, citata,che ha disatteso il ricorso confermando il giudizio in sede di prevenzione. In ognicaso, la censura è inammissibile perché il ricorrente non chiarisce, svolgendo lanecessaria cd. la prova di resistenza, come, a prescindere dal passaggio ingiudicato della pronunciata assoluzione, sarebbero irrilevanti ai fini del giudizio dipericolosità i fatti accertati con le sentenze irrevocabili di condanna e diapplicazione di pena descritte.1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Non appare rilevante, per il caso in esame, la dedotta questione diincostituzionalità – come ritenuto nel provvedimento del Tribunale - tenuto contoche il decreto, che la Corte di appello ha confermato, e quello impugnato nellapresente sede fondano il giudizio di persistente pericolosità del proposto e,dunque, il diniego dell’istanza di revoca della misura di prevenzione personale,non soltanto su fatti per i quali è intervenuta sentenza di assoluzione definitivama anche su altri elementi (v. p. 2 del decreto impugnato). In particolare, si fariferimento alla condanna per usura, per fatti commessi tra il 1997 e il 1999,intervenuta per alcuni episodi di usura contestati, in uno alla sentenza diapplicazione di pena per reato di cui all’art. 132 TUB contestazione scaturitaproprio dalla intervenuta assoluzione per alcuni reati di usura.2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 16 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]