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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10385/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29929-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1702/18/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 29929 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -2- Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava una cartella di pagamento d'imposte, che diceva non essergli mai stata notificata e di cui asseriva di essere venuto a conoscenza a seguito di accesso presso gli uffici dell'Agente della riscossione e, solo eccependo il difetto di notifica, chiedeva l'annullamento della cartella, l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e la dichiarazione di inesistenza ("l'annullamento") del debito;

2. l'adita commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava l'impugnazione poiché riteneva ritualmente avvenuta la notifica della cartella;

3. la CTR della Campania, con sentenza n.1702 del 19 febbraio 2020, confermava il rigetto dell'originario ricorso con motivazione diversa da quella della CTP.

Evidenziava che, pur se, come eccepito dall'appellante, la notifica della cartella non poteva considerarsi ritualmente effettuata giacché era stata omessa la spedizione della raccomandata informativa necessaria al perfezionamento del procedimento notificatorio ex art.140 c.p.c. e se, dunque, "non si poteva far a meno di dichiarare inesistente o quantomeno nulla la notificazione", tuttavia, "l'inesistenza o nullità della notificazione non comporta l'annullamento della cartella né dell'iscrizione a ruolo né del credito tributario".

Aggiungeva poi che "l'unica risposta dovuta alla parte appellante laddove essa lamenta la mancata esibizione della copia o della attrice della cartella esattoriale è che l'estratto di ruolo, dal quale il contribuente ha dimostrato piena conoscenza con la sua istanza di rateizzo del 14/01/2018 riproduce esattamente il contenuto della cartella esattoriale e funge da matrice o copia della stessa" (così pagina 7 della sentenza);

4. avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione basato su due motivi;

5. l'Agenzia delle entrate-Riscossione resiste con controricorso; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art.112 c.p.c..

Deduce il ricorrente che la CTR non si era pronunciata sul primo motivo di appello con cui era stato denunciato che la CTP, a sua volta, aveva omesso di pronunciare sulle eccezioni originarie secondo cui la notifica della cartella sarebbe stata da dichiararsi nulla per "assenza di copia della ricevuta della raccomandata informativa", in subordine, per essere stata la raccomandata spedita "a mezzo di servizio postale privato anziché a mezzo di [OSCURATO:PERSONA]" ed ancora per mancata esibizione, da parte dell'ufficio, "della matrice o copia della cartella completa della relata di notifica";

2. il motivo è inammissibile perché non tocca la ratio della decisione d'appello e quindi per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.).

Al di là del rilievo per cui la "inesistenza o nullità" della notifica della cartella è stata dalla CTR dichiarata e dunque il ricorrente non ha interesse ad una pronuncia che ribadisca tale dichiarazione sia pur per ulteriori, aggiuntive ragioni, sta che la ratio decidendi consiste nella affermazione secondo cui il difetto di notifica non inficia la cartella né l'iscrizione a ruolo né il credito;

3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art. 140 c.p.c..

Deduce il ricorrente che la CTR avrebbe sostenuto che "sebbene la notificazione della cartella non sia mai avvenuta (inesistente ai sensi dell'art.140 c.p.c.), il solo fatto che il ricorrente abbia chiesto la rateizzazione, dopo aver richiesto un estratto di ruolo poi impugnato, avrebbe così avuto piena conoscenza dell'atto e il fatto che ciò sia avvenuto entro il termine di decadenza significa che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e quindi non può essere considerato inesistente" (così pagina 17 ricorso);

4. il motivo è, come il precedente, inammissibile per difetto di interesse.

In disparte il fatto che quanto il ricorrente deduce la CTR abbia sostenuto non corrisponde a quanto si legge nella sentenza (v. il già citato passaggio della pagina 7 della sentenza impugnata), va ribadito che la ratio della decisione della CTR sta nella affermazione -non censurata- secondo cui il difetto di notifica della cartella non inficia la cartella né l'iscrizione a ruolo né il credito.

4.1. Merita aggiungere, per completezza, che detta affermazione è, per logica giuridica, corretta: la notificazione è un mezzo attraverso cui un atto -nella specie una cartella- viene portato a conoscenza o nella sfera di normale conoscibilità del destinatario; la notificazione condiziona l'efficacia dell'atto; si tratta di elemento esterno e successivo all'atto, non di un requisito di esistenza o validità dell'atto; sicché l'inesistenza della notifica non incide in alcun modo sulla esistenza né sulla validità dell'atto; in ipotesi di nullità della cartella, poiché la cartella non è atto prodromico al ruolo ma è atto successivo al ruolo (del quale deve riprodurre il contenuto per quanto riferito al singolo debitore in conformità a quanto stabilito ex art. 25 d.P.R. 602/73), detta nullità non coincide e non implica, di per sé sempre ed in via automatica, l'annullamento dell'iscrizione a ruolo; tanto meno l'ipotetica nullità della cartella implica l'inesistenza del credito.

Riguardo al rapporto tra atto tributario e relativa notifica, a conferma di quanto precede, si richiamano le statuizioni contenute nella recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n.40543 del 17 dicembre 2021, punti 7.2.-7.5.: nella giurisprudenza di legittimità "si riconosce che gli atti amministrativi di imposizione tributaria sono sottoposti a un regime procedimentale che, pur nelle sue peculiarità rispetto a quello generale dell'atto amministrativo, lascia ben distinta la fase di decisione, o di perfezione dell'atto, dalla fase integrativa della sua efficacia.

In particolare, in assenza di una normazione generale sull'atto amministrativo di imposizione tributaria, dall'esame delle principali leggi speciali d'imposta (imposte sui redditi, IVA e imposta di registro) è dato riscontrare (come dettagliatamente esposto in Cass.Sez.5 n.4760/2009 cit.) che in esse si segue, in genere, questa sequenza: si regola, anzitutto la fase istruttoria dell'esercizio del potere di accertamento, si disciplina, poi, il risultato della fase della decisione, cioè l'avviso di accertamento o di liquidazione, di cui si prevede il carattere recettizio, sottoponendolo all'operazione di conoscenza della notificazione, per la quale si fissa un termine di decadenza a carico dell'Ufficio tributario.

Inoltre, secondo il citato orientamento consolidato, che la notificazione non sia un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria e non contribuisca alla sua perfezione è riconosciuto implicitamente, ma chiaramente, dal D.Igs. 31 dicembre 1992, n.546, art.19, terzo comma, n.3 ai sensi del quale: la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo"; dal che si deduce che la mancanza della notificazione di un atto amministrativo d'imposizione tributaria non influisce sulla sua esistenza.

Questo regime generale, che si desume per induzione dalle varie leggi d'imposta e in via diretta dalla legge sul processo tributario, ha radicato, nella giurisprudenza consolidata di questa Corte, il principio secondo cui la notificazione della decisione tributaria non è un elemento per la sua giuridica esistenza, ma ne rappresenta una mera condizione di efficacia.

In tale ambito, la notificazione dell'atto tributario, già esistente e perfetto, assolve alla duplice funzione di tutelare le contrapposte esigenze del diritto dello Stato a riscuotere agevolmente quanto necessario per affrontare le spese pubbliche cui tutti concorrono in ragione della propria capacità contributiva ai sensi dell'art.53 Cost. e del diritto del contribuente a non subire danni ingiusti dagli atti autoritativi dello Stato.

La notificazione, funzionale al soddisfacimento dei contrapposti interessi delle parti, rileva in quanto è processo produttivo di conseguenze sul rapporto giuridico fisco- contribuente perché da un lato assolve al rito della ricettività degli atti amministrativi di accertamento e dall'altro risponde all'esigenza di assicurare il contraddittorio tra le parti.

E, in tale ottica, va inquadrata la natura recettiva dell'atto di imposizione tributaria.

Esso non è, sicuramente, atto recettizio, nei sensi di cui all'art.1334 cod.civ., perché tale norma vale, come espressamente riconosciuto dalle Sezioni Unite con la sentenza n.24822/15 citata, solo per gli atti negoziali, laddove, di contro, l'atto di imposizione tributaria ha indubbia natura di provvedimento amministrativo vincolato con il quale si determina autoritativamente l'obbligazione tributaria.

La recettività di tale atto, come sua condizione di efficacia, si pone su un piano diverso (di capacità del provvedimento autoritativo di incidere sul complesso dei diritti del suo destinatario e di attivarne il necessario contraddittorio processuale) rispetto a quello della norma codicistica.

Come efficacemente posto in luce dalla citata Cass.n.4760/2009, l'atto amministrativo d'imposizione tributaria è una dichiarazione recettizia solitaria che non necessita di per sé della collaborazione cognitiva di altri soggetti per svolgere la sua funzione, ma è solo per la sua forza di limitazione della sfera di un altro soggetto che si vuole che questi sia posto in condizione di conoscibilità e che a tale condizione sia subordinata l'efficacia della dichiarazione.

Ne deriva, a differenza della dichiarazione recettizía non solitaria, per la quale la conoscenza del destinatario è condizione necessaria perché la dichiarazione esplichi, non solo i suoi effetti giuridici, ma anche la sua funzione pratica, l'idoneità della decisione amministrativa tributaria a produrre, anche da sola, il risultato effettivo per il quale è stata formulata.

Alla luce dei superiori, consolidati, principi può, quindi, in sintesi, affermarsi che l'atto tributario, perfetto e valido sin dal momento della sua emissione, esplica i suoi effetti (di incisione sulla sfera giuridica del contribuente e di attivazione del contraddittorio tra questi e l'Amministrazione) con la sua notificazione che rimane, però, momento susseguente e autonomo, rispetto a quello di giuridica formazione dell'atto, tant'è che eventuali vizi del procedimento notificatorio non incidono sull'esistenza e sulla validità dell'atto stesso".

4. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

5. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate riscossione le spese del giudizio di legittimità liquidate in C 5600,00, oltre spese liquidate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 feb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29929-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1702/18/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29929 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava una cartella di pagamento d'imposte, che diceva non essergli mai stata notificata e di cui asseriva di essere venuto a conoscenza a seguito di accesso presso gli uffici dell'Agente della riscossione e, solo eccependo il difetto di notifica, chiedeva l'annullamento della cartella, l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e la dichiarazione di inesistenza ("l'annullamento") del debito; 2. l'adita commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava l'impugnazione poiché riteneva ritualmente avvenuta la notifica della cartella; 3. la CTR della Campania, con sentenza n.1702 del 19 febbraio 2020, confermava il rigetto dell'originario ricorso con motivazione diversa da quella della CTP. Evidenziava che, pur se, come eccepito dall'appellante, la notifica della cartella non poteva considerarsi ritualmente effettuata giacché era stata omessa la spedizione della raccomandata informativa necessaria al perfezionamento del procedimento notificatorio ex art.140 c.p.c. e se, dunque, "non si poteva far a meno di dichiarare inesistente o quantomeno nulla la notificazione", tuttavia, "l'inesistenza o nullità della notificazione non comporta l'annullamento della cartella né dell'iscrizione a ruolo né del credito tributario". Aggiungeva poi che "l'unica risposta dovuta alla parte appellante laddove essa lamenta la mancata esibizione della copia o della attrice della cartella esattoriale è che l'estratto di ruolo, dal quale il contribuente ha dimostrato piena conoscenza con la sua istanza di rateizzo del 14/01/2018 riproduce esattamente il contenuto della cartella esattoriale e funge da matrice o copia della stessa" (così pagina 7 della sentenza); 4. avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione basato su due motivi; 5. l'Agenzia delle entrate-Riscossione resiste con controricorso; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art.112 c.p.c.. Deduce il ricorrente che la CTR non si era pronunciata sul primo motivo di appello con cui era stato denunciato che la CTP, a sua volta, aveva omesso di pronunciare sulle eccezioni originarie secondo cui la notifica della cartella sarebbe stata da dichiararsi nulla per "assenza di copia della ricevuta della raccomandata informativa", in subordine, per essere stata la raccomandata spedita "a mezzo di servizio postale privato anziché a mezzo di [OSCURATO:PERSONA]" ed ancora per mancata esibizione, da parte dell'ufficio, "della matrice o copia della cartella completa della relata di notifica"; 2. il motivo è inammissibile perché non tocca la ratio della decisione d'appello e quindi per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.). Al di là del rilievo per cui la "inesistenza o nullità" della notifica della cartella è stata dalla CTR dichiarata e dunque il ricorrente non ha interesse ad una pronuncia che ribadisca tale dichiarazione sia pur per ulteriori, aggiuntive ragioni, sta che la ratio decidendi consiste nella affermazione secondo cui il difetto di notifica non inficia la cartella né l'iscrizione a ruolo né il credito; 3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art. 140 c.p.c.. Deduce il ricorrente che la CTR avrebbe sostenuto che "sebbene la notificazione della cartella non sia mai avvenuta (inesistente ai sensi dell'art.140 c.p.c.), il solo fatto che il ricorrente abbia chiesto la rateizzazione, dopo aver richiesto un estratto di ruolo poi impugnato, avrebbe così avuto piena conoscenza dell'atto e il fatto che ciò sia avvenuto entro il termine di decadenza significa che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e quindi non può essere considerato inesistente" (così pagina 17 ricorso); 4. il motivo è, come il precedente, inammissibile per difetto di interesse. In disparte il fatto che quanto il ricorrente deduce la CTR abbia sostenuto non corrisponde a quanto si legge nella sentenza (v. il già citato passaggio della pagina 7 della sentenza impugnata), va ribadito che la ratio della decisione della CTR sta nella affermazione -non censurata- secondo cui il difetto di notifica della cartella non inficia la cartella né l'iscrizione a ruolo né il credito. 4.1. Merita aggiungere, per completezza, che detta affermazione è, per logica giuridica, corretta: la notificazione è un mezzo attraverso cui un atto -nella specie una cartella- viene portato a conoscenza o nella sfera di normale conoscibilità del destinatario; la notificazione condiziona l'efficacia dell'atto; si tratta di elemento esterno e successivo all'atto, non di un requisito di esistenza o validità dell'atto; sicché l'inesistenza della notifica non incide in alcun modo sulla esistenza né sulla validità dell'atto; in ipotesi di nullità della cartella, poiché la cartella non è atto prodromico al ruolo ma è atto successivo al ruolo (del quale deve riprodurre il contenuto per quanto riferito al singolo debitore in conformità a quanto stabilito ex art. 25 d.P.R. 602/73), detta nullità non coincide e non implica, di per sé sempre ed in via automatica, l'annullamento dell'iscrizione a ruolo; tanto meno l'ipotetica nullità della cartella implica l'inesistenza del credito. Riguardo al rapporto tra atto tributario e relativa notifica, a conferma di quanto precede, si richiamano le statuizioni contenute nella recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n.40543 del 17 dicembre 2021, punti 7.2.-7.5.: nella giurisprudenza di legittimità "si riconosce che gli atti amministrativi di imposizione tributaria sono sottoposti a un regime procedimentale che, pur nelle sue peculiarità rispetto a quello generale dell'atto amministrativo, lascia ben distinta la fase di decisione, o di perfezione dell'atto, dalla fase integrativa della sua efficacia. In particolare, in assenza di una normazione generale sull'atto amministrativo di imposizione tributaria, dall'esame delle principali leggi speciali d'imposta (imposte sui redditi, IVA e imposta di registro) è dato riscontrare (come dettagliatamente esposto in Cass.Sez.5 n.4760/2009 cit.) che in esse si segue, in genere, questa sequenza: si regola, anzitutto la fase istruttoria dell'esercizio del potere di accertamento, si disciplina, poi, il risultato della fase della decisione, cioè l'avviso di accertamento o di liquidazione, di cui si prevede il carattere recettizio, sottoponendolo all'operazione di conoscenza della notificazione, per la quale si fissa un termine di decadenza a carico dell'Ufficio tributario. Inoltre, secondo il citato orientamento consolidato, che la notificazione non sia un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria e non contribuisca alla sua perfezione è riconosciuto implicitamente, ma chiaramente, dal D.Igs. 31 dicembre 1992, n.546, art.19, terzo comma, n.3 ai sensi del quale: la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo"; dal che si deduce che la mancanza della notificazione di un atto amministrativo d'imposizione tributaria non influisce sulla sua esistenza. Questo regime generale, che si desume per induzione dalle varie leggi d'imposta e in via diretta dalla legge sul processo tributario, ha radicato, nella giurisprudenza consolidata di questa Corte, il principio secondo cui la notificazione della decisione tributaria non è un elemento per la sua giuridica esistenza, ma ne rappresenta una mera condizione di efficacia. In tale ambito, la notificazione dell'atto tributario, già esistente e perfetto, assolve alla duplice funzione di tutelare le contrapposte esigenze del diritto dello Stato a riscuotere agevolmente quanto necessario per affrontare le spese pubbliche cui tutti concorrono in ragione della propria capacità contributiva ai sensi dell'art.53 Cost. e del diritto del contribuente a non subire danni ingiusti dagli atti autoritativi dello Stato. La notificazione, funzionale al soddisfacimento dei contrapposti interessi delle parti, rileva in quanto è processo produttivo di conseguenze sul rapporto giuridico fisco- contribuente perché da un lato assolve al rito della ricettività degli atti amministrativi di accertamento e dall'altro risponde all'esigenza di assicurare il contraddittorio tra le parti. E, in tale ottica, va inquadrata la natura recettiva dell'atto di imposizione tributaria. Esso non è, sicuramente, atto recettizio, nei sensi di cui all'art.1334 cod.civ., perché tale norma vale, come espressamente riconosciuto dalle Sezioni Unite con la sentenza n.24822/15 citata, solo per gli atti negoziali, laddove, di contro, l'atto di imposizione tributaria ha indubbia natura di provvedimento amministrativo vincolato con il quale si determina autoritativamente l'obbligazione tributaria. La recettività di tale atto, come sua condizione di efficacia, si pone su un piano diverso (di capacità del provvedimento autoritativo di incidere sul complesso dei diritti del suo destinatario e di attivarne il necessario contraddittorio processuale) rispetto a quello della norma codicistica. Come efficacemente posto in luce dalla citata Cass.n.4760/2009, l'atto amministrativo d'imposizione tributaria è una dichiarazione recettizia solitaria che non necessita di per sé della collaborazione cognitiva di altri soggetti per svolgere la sua funzione, ma è solo per la sua forza di limitazione della sfera di un altro soggetto che si vuole che questi sia posto in condizione di conoscibilità e che a tale condizione sia subordinata l'efficacia della dichiarazione. Ne deriva, a differenza della dichiarazione recettizía non solitaria, per la quale la conoscenza del destinatario è condizione necessaria perché la dichiarazione esplichi, non solo i suoi effetti giuridici, ma anche la sua funzione pratica, l'idoneità della decisione amministrativa tributaria a produrre, anche da sola, il risultato effettivo per il quale è stata formulata. Alla luce dei superiori, consolidati, principi può, quindi, in sintesi, affermarsi che l'atto tributario, perfetto e valido sin dal momento della sua emissione, esplica i suoi effetti (di incisione sulla sfera giuridica del contribuente e di attivazione del contraddittorio tra questi e l'Amministrazione) con la sua notificazione che rimane, però, momento susseguente e autonomo, rispetto a quello di giuridica formazione dell'atto, tant'è che eventuali vizi del procedimento notificatorio non incidono sull'esistenza e sulla validità dell'atto stesso". 4. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 5. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate riscossione le spese del giudizio di legittimità liquidate in C 5600,00, oltre spese liquidate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 feb