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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 31503/2022

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te del salario ORDINANZA sul ricorso 29358-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M ESITI - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 381 del 2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 2 aprile 2019 e depositata il 9 aprile 2019 (R.G.N. 338/2018).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il signor [OSCURATO:PERSONA], operaio agricolo a tempo determinato, ha agito in giudizio nei confronti dell'INPS, con ricorso del 30 maggio 2015, e ha chiesto di ricalcolare l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013 anche sulla base del "terzo elemento" e quindi di accreditare la corrispondente contribuzione figurativa.

Il "terzo elemento" è quella parte di corrispettivo che compensa gli operai agricoli a tempo determinato per il mancato godimento d'istituti contrattuali che spettano agli operai agricoli a tempo indeterminato, come le festività nazionali e infrasettimanali, le ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilità.

L'art. 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 parametra la misura del "terzo elemento" a una percentuale, pari al 30,44%, del salario contrattuale, così come definito dal contratto provinciale.

Nella specie, ai fini della determinazione del salario, viene in rilievo l'art. 14 del contratto collettivo provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di [OSCURATO:PERSONA], stipulato il 14 marzo 2013.

Con sentenza pubblicata il 21 novembre 2017 con il numero 1511/2017, il Tribunale di Palmi ha rigettato il ricorso.

2. La decisione è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza pronunciata il 2 aprile 2019 e pubblicata il 9 aprile 2019 con il numero 381/2619, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il gravame, compensando integralmente le spese del grado.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che: a) il salario indicato nel contratto provinciale del 2013 già ingloba il "terzo elemento", «senza alcuna necessità di esplicita previsione»: a questa conclusione si giunge sulla base di una «interpretazione sistematica secondo l'art. 1363 c.c.»; b) le valutazioni del giudice di primo grado sono rafforzate dal dato logico, non efficacemente confutato nell'atto d'appello, che i contributi di assistenza contrattuale e quelli extra legem, pari all'1,50°/0 della retribuzione globalmente percepita, sono computati in base alle tabelle contrattuali nell'importo di Euro 0,64: l'importo indicato corrisponde proprio all'1,50°/0 dell'ammontare della retribuzione, in quanto già comprensivo del "terzo elemento", e sarebbe più elevato, se fossero fondate le obiezioni dell'appellante, che considera la retribuzione conteggiata nel contratto come un importo che non incorpora il "terzo elemento"; c) non si possono trarre argomenti di segno contrario dal comportamento dell'INPS, che è parte estranea all'accordo contrattuale: solo il comportamento dei contraenti, in base all'art.1362 cod. civ., può essere invocato per interpretare il senso delle clausole negoziali; d) neppure giova all'appellante richiamare il comportamento dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che hanno sottoscritto il contratto provinciale del 2013 e hanno partecipato alla commissione centrale che concorre alla determinazione dei salari medi: non solo il contratto del 2013 non ingenera incertezze interpretative, che debbano essere risolte sulla scorta di elementi estranei al testo dell'accordo, ma la determinazione del salario medio convenzionale non può fornire utili elementi di valutazione, poiché non rappresenta «un'operazione automatica di riversamento della contrattazione collettiva, ma il frutto di una complessa operazione di rilevazione delle medie tra le retribuzioni previste dalla contrattazione provinciale»; e) il rigetto della domanda di rideterminazione dell'indennità di disoccupazione agricola implica il rigetto della domanda consequenziale in ordine al quantum della contribuzione figurativa; f) si deve confermare la regolamentazione delle spese adottata dal giudice di primo grado, in quanto l'appellante si duole di tale statuizione solo perché ritiene fondate le domande proposte ed è ininfluente, ai fini d'una diversa pronuncia, la prova del diritto all'esenzione fornita, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., solo nel grado successivo; g) le spese del gravame possono essere compensate tra le parti, in considerazione delle «difficoltà interpretative affatto peculiari» delle questioni dibattute.

3. Con ricorso notificato via PEC il 3 ottobre 2019 e affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, [OSCURATO:PERSONA] chiede di cassare la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], che non è stata notificata.

4. L'INPS resiste con controricorso, illustrato da memoria depositata in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio.

5. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ.

6. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il signor [OSCURATO:PERSONA], a fondamento della richiesta di cassare la sentenza n. 381 del 2019, pronunciata dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], articola quattro motivi di ricorso.

1.1. Con il primo mezzo, il ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e dell'art. 49 del contratto collettivo nazionale per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 e dell'art. 14 del contratto collettivo provinciale per gli operai agricoli e i florov.ivaisti per la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] del 14 marzo 2013.

Avrebbe errato la Corte territoriale nell'escludere la maggiorazione del 30,44% a titolo di "terzo elemento" del salario, in quanto: a) il dato letterale della tabella allegata al contratto collettivo provinciale è insuperabile e richiama in maniera univoca la paga base, cui si deve aggiungere il "terzo elemento": i contratti collettivi conclusi in epoca anteriore, quando hanno inteso cumulare le due componenti, lo hanno indicato a chiare lettere, indicazione che nel caso di specie non si riscontra; b) anche il comportamento successivo alla conclusione del contratto rafforza l'interpretazione letterale e getta luce sulla comune intenzione dei contraenti: la necessità d'incrementare la paga base del "terzo elemento" è stata condivisa dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale del 2013 e, insieme al direttore generale dell'INPS, fanno parte della Commissione centrale, incaricata della determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato; c) il salario medio provinciale per gli operai agricoli a tempo determinato è stato determinato sulla scorta della paga base prevista dal contratto collettivo provinciale del 14 marzo 2013, maggiorata del "terzo elemento", e la paga base, così accresciuta, è stata considerata anche per la rilevazione nazionale dei salari agricoli medi, parametro di riferimento per la determinazione dei contributi che gli operai agricoli autonomi devono versare.

1.2. Con la seconda censura, il Trimarchi denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942 (Provvedimenti in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica).

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente negato il diritto al computo della contribuzione figurativa, riconosciuto a favore degli operai agricoli dalla normativa menzionata, anche ai fini della determinazione delle prestazioni previdenziali.

1.3. Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione o la falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e imputa alla Corte di merito di non aver condannato l'INPS, in virtù dell'accoglimento del gravame, alla rifusione delle spese del giudizio.

1.4. Con la quarta doglianza, il ricorrente deduce, infine, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

Incurante della dichiarazione di esonero, presentata nel grado d'appello ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., la Corte territoriale avrebbe omesso di provvedere alla «rideterminazione della soccombenza nel giudizio din[n]anzi al Tribunale», disponendo «la compensazione in entrambi i gradi del procedimento».

2. Il primo motivo dev'essere disatteso.

2.1. Giova premettere, a tale riguardo, che la violazione o la falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro può essere denunciata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. limitatamente ai contratti collettivi nazionali.

Per quel che concerne i contratti collettivi provinciali, al pari dei contratti di diritto comune, possono essere dedotte nel giudizio di legittimità soltanto la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 e seguenti del codice civile o l'omessa disamina di fatti decisivi (Cass., sez. lav., 16 dicembre 2021, n. 40400, e di recente, sempre in controversie promosse per l'attribuzione del "terzo elemento" del salario, Cass., sez.

VI-L, 30 giugno 2022, n. 20916, e 24 giugno 2022, n. 20497, punto 14 della motivazione per entrambe le ordinanze, e Cass., sez.

VI-L, 23 giugno 2022, n. 20286, punto 13, e 23 giugno 2022, n. 20277, punto 14).

Per costante orientamento di questa Corte, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto, riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art.1362 e seguenti cod. civ., o di motivazione inadeguata o inidonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione.

Il ricorrente ha l'onere di specificare le regole legali d'interpretazione che assume siano state violate e d'illustrare come e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato (Cass., sez. lav., 15 novembre 2013, n. 25728).

Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data al contratto dal giudice di merito non dev'essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni.

Pertanto, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che ha proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (fra le molte, di recente, Cass., sez.

III, 18 luglio 2022, n. 22532).

Alla stregua di tali principi, nel dirimere il medesimo contenzioso riguardante il computo del "terzo elemento" nel salario degli operai agricoli a tempo determinato, questa Corte ha puntualizzato che «la censura per cassazione dell'interpretazione del contratto fatta propria dal giudice di merito non può risolversi nella mera prospettazione di un'interpretazione ritenuta più confacente alle aspettative della parte ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata» (fra le altre, di recente, Cass., sez.

VI-L, 1° giugno 2022, n. 17808 e n. 17807).

2.2. Ciò posto, si deve rilevare che la sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati.

Nel decidere analoghe controversie, inerenti al computo del "terzo elemento" ai fini della determinazione dell'indennità di disoccupazione agricola, questa Corte, anche di recente, ha ritenuto la motivazione offerta dalla medesima Corte di merito «ampia, completa e logica» (Cass., sez. lav., 18 luglio 2022, n. 22496, n. 22495, n. 22494, n. 22493, n. 22492 e n. 22491).

Tale valutazione s'attaglia anche all'odierna fattispecie.

La Corte di merito non ha negato che il "terzo elemento" «debba entrare a far parte della retribuzione spettante agli operai a tempo determinato, siccome emolumento che remunera festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, né che esso debba essere pari al 30,44% del salario contrattuale come definito dal contratto provinciale» (sentenza n. 40400 del 2021, cit.).

All'esito di un'interpretazione sistematica del testo contrattuale, la Corte reggina è approdata alla conclusione che la retribuzione spettante agli operai agricoli a tempo determinato in forza dell'art. 14 del contratto collettivo provinciale del 14 marzo 2013 sia già comprensiva del "terzo elemento", calcolato quale maggiorazione del 30,44% della retribuzione spettante agli operai a tempo indeterminato.

La decisione impugnata, nell'attribuire rilievo preminente all'art.1363 cod. civ. e nel fare buon governo di tale criterio, è conforme a diritto, in quanto il menzionato canone ermeneutico riveste importanza primaria nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune.

In tal senso militano «la natura complessa e particolare dell'iter formativo della contrattazione sindacale, la non agevole ricostruzione della comune volontà delle parti contrattuali attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, l'articolazione della contrattazione su diversi livelli, la vastità e complessità della materia trattata in ragione dei molteplici profili della posizione lavorativa e, da ultimo, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, che include il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private quali preamboli, premesse, note a verbale» (sentenza n. 40400 del 2021, cit.).

L'interpretazione sistematica non solo è corroborata dall'accurata analisi del testo contrattuale e dalla ricognizione delle peculiarità della componente retributiva del "terzo elemento" (pagina 6, punto B.2.), ma attinge ulteriore forza persuasiva dal raffronto con i testi dei precedenti contratti collettivi provinciali (pagina 6, punto B.6.) e da elementi logici d'innegabile peso.

In tale prospettiva, il giudice d'appello non manca di ponderare la mancata previsione di speciali aumenti a beneficio degli operai agricoli a tempo determinato (pagine 6 e 7, punto B.7.) e la precisa quantificazione dei contributi di assistenza contrattuale ed extra legem (pagina 7, punto B.8.), che collima con l'interpretazione prescelta dai giudici di prime e di seconde cure e che per contro mal si concilia con la tesi perorata dalla parte ricorrente.

A fronte di tali dati testuali e logici, univoci e convergenti, appaiono privi di concludenza e ambivalenti i dati di segno antitetico che la parte ricorrente ambisce a desumere dal comportamento delle parti (pagine 7 e 8 della seritenza impugnata).La Corte di merito, con valutazione che non è stata scalfita da critiche di sorta, ha osservato che al comportamento dell'INPS non si può annettere alcun rilievo, in quanto è soggetto estraneo agli accordi oggetto d'interpretazione (pagine 7 e 8, punto B.10.).

Anche con riguardo al comportamento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la Corte d'appello ha offerto una, motivazione congrua e coerente, per escludere che gli elementi equivoci di tale comportamento possano lumeggiare il senso di un contratto scevro da «reali incertezze», che richiedano, per essere dissipate, il ricorso a elementi extratestuali.

Da quest'angolo visuale, la Corte d'appello ha posto l'accento non solo sulla novità di tali deduzioni, che dischiudono «un campo di indagine nuovo rispetto a quello delimitato nel ricorso di primo grado», ma anche sulle differenze che intercorrono tra la determinazione del salario medio convenzionale, in quanto «frutto di una complessa operazione di rilevazione delle medie tra le retribuzioni previste dalla contrattazione provinciale», e la stipulazione del contratto collettivo provinciale, rilevante per la determinazione del salario e del "terzo elemento" che entra a comporlo (pagina 8, punto B.11.).

Peraltro, come rileva l'INPS nel controricorso, una diversa interpretazione sarebbe foriera di una sperequazione ingiustificata tra il trattamento retributivo degli operai agricoli a tempo determinato e quello degli operai agricoli a tempo indeterminato, con un vantaggio sproporzionato a beneficio dei primi.

Contro quest'esaustiva ricostruzione del senso delle clausole invocate nell'odierno giudizio, s'infrange il motivo di ricorso, che si limita a riproporre gli argomenti già disattesi dai giudici di primo e di secondo grado e a contrapporre all'interpretazione privilegiata dalla Corte di merito una diversa, più appagante, lettura delle previsioni negoziali.

Né la memoria illustrativa, che si attarda su temi estranei al perimetro della censura e, in particolare, sui sistemi d'individuazione della retribuzione contributiva in agricoltura e sulla rilevanza del salario medio ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni temporanee, delinea argomenti che possano indurre questa Corte, sulla specifica questione posta con il motivo di ricorso, a deflettere da un orientamento oramai consolidato e avallato da numerose pronunce, richiamate anche dall'INPS nella memoria illustrativa.

A diverse conclusioni non può indurre neppure l'accenno, racchiuso soltanto nelle conclusioni del ricorso, senza alcun supporto argomentativo che valga a renderlo meno evanescente, alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), e dell'art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81.

Neppure nella memoria illustrativa, cui sarebbe comunque preclusa l'introduzione di temi nuovi rispetto a quelli prospettati nel ricorso, la parte ricorrente dimostra la decisività di tale eccezione d'illegittimità costituzionale rispetto alla circoscritta questione ermeneutica che è sottesa al primo motivo di ricorso.

Le considerazioni svolte inducono dunque ad escludere le denunciate violazioni di legge.

3. Il rigetto del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, che tende a rivendicare l'accredito della contribuzione figurativa, sul presupposto della fondatezza della prima censura.

Entrambe le doglianze simul stabunt simul cadent.

4. Anche il terzo motivo, per le medesime ragioni, dev'essere dichiarato assorbito, poiché muove dalla premessa che la sentenza impugnata sia viziata in iure e che, alla stregua della soccombenza dell'INPS, vagheggiata dalla parte ricorrente, si debbano liquidare le spese dei vari gradi di giudizio in applicazione rigorosa della regola victus victori (art. 91 cod. proc. civ.).

5. Infondata, infine, è la quarta censura.

5.1. La parte ricorrente evidenzia (pagina 15 del ricorso) che la dichiarazione di esonero era presente nella fase d'appello e che questo avrebbe dovuto indurre la Corte reggina a compensare le spese d'entrambi i gradi di giudizio.

Nel motivo di ricorso, sono frammisti profili eterogenei, attinenti, per un verso, alla compensazione delle spese del giudizio alla stregua dell'art. 92 cod. proc. civ., compensazione richiesta al giudice d'appello e dal giudice d'appello disattesa con riguardo alle spese del primo grado, e, per altro verso, alla diversa fattispecie dell'irripetibilità delle spese sancita dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

Con riguardo a tale questione, che forma oggetto dello specifico motivo di ricorso, la Corte d'appello ha argomentato che la prova dell'esonero non può essere offerta «nel grado successivo» (pagina 9).

Tale statuizione è conforme a diritto.

5.2. Questa Corte è costante nell'affermare - e ha ribadito in controversie affini a quella odierna - che, in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito nella legge n. 326 del 2003), va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni. di esonero si deve dar conto nell'atto introduttivo del giudizio.

Ne discende che la dichiarazione resa in grado successivo al primo non può comportare per la -parte, che non l'abbia allegata al giudizio di primo grado, l'esonero dalle spese di quel procedimento: la legge, invero, riconnette a tale dichiarazione un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore, segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi tramite controlli, questi ultimi chiaramente preclusi ove si consentisse l'ingresso nel processo di dichiarazioni di autocertificazione per il passato (sentenza n. 40400 del 2021, cit.).

Non vi sono ragioni per discostarsi da tali affermazioni di principio che questa Corte ha confermato a più riprese (ordinanza n. 20916 del 2022, cit., punto 20) e che la parte ricorrente neppure induce a rimeditare con argomenti meritevoli di considerazione.

Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha negato l'efficacia, per il primo grado, d'una dichiarazione che la stessa parte ricorrente riferisce essere stata resa solo in fase di gravame.

6. Il ricorso, in conclusione, dev'essere rigettato.

7. Nessuna statuizione si deve adottare in ordine al riparto delle spese di lite, in quanto è versata in atti - ed è richiamata nelle conclusioni del ricorso per cassazione - rituale dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sottoscritta dalla parte.

8. Come già si è statuito in analoghe controversie (fra le molte, ordinanze n. 22496 e n. 20916 del 2022, cit.), l'integrale rigetto del ricorso costituisce il presu.pposto, di cui occorre dare atto con la presente ordinanza (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te del salario ORDINANZA sul ricorso 29358-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M ESITI - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 381 del 2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 2 aprile 2019 e depositata il 9 aprile 2019 (R.G.N. 338/2018). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il signor [OSCURATO:PERSONA], operaio agricolo a tempo determinato, ha agito in giudizio nei confronti dell'INPS, con ricorso del 30 maggio 2015, e ha chiesto di ricalcolare l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013 anche sulla base del "terzo elemento" e quindi di accreditare la corrispondente contribuzione figurativa. Il "terzo elemento" è quella parte di corrispettivo che compensa gli operai agricoli a tempo determinato per il mancato godimento d'istituti contrattuali che spettano agli operai agricoli a tempo indeterminato, come le festività nazionali e infrasettimanali, le ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. L'art. 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 parametra la misura del "terzo elemento" a una percentuale, pari al 30,44%, del salario contrattuale, così come definito dal contratto provinciale. Nella specie, ai fini della determinazione del salario, viene in rilievo l'art. 14 del contratto collettivo provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di [OSCURATO:PERSONA], stipulato il 14 marzo 2013. Con sentenza pubblicata il 21 novembre 2017 con il numero 1511/2017, il Tribunale di Palmi ha rigettato il ricorso. 2. La decisione è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza pronunciata il 2 aprile 2019 e pubblicata il 9 aprile 2019 con il numero 381/2619, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il gravame, compensando integralmente le spese del grado. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che: a) il salario indicato nel contratto provinciale del 2013 già ingloba il "terzo elemento", «senza alcuna necessità di esplicita previsione»: a questa conclusione si giunge sulla base di una «interpretazione sistematica secondo l'art. 1363 c.c.»; b) le valutazioni del giudice di primo grado sono rafforzate dal dato logico, non efficacemente confutato nell'atto d'appello, che i contributi di assistenza contrattuale e quelli extra legem, pari all'1,50°/0 della retribuzione globalmente percepita, sono computati in base alle tabelle contrattuali nell'importo di Euro 0,64: l'importo indicato corrisponde proprio all'1,50°/0 dell'ammontare della retribuzione, in quanto già comprensivo del "terzo elemento", e sarebbe più elevato, se fossero fondate le obiezioni dell'appellante, che considera la retribuzione conteggiata nel contratto come un importo che non incorpora il "terzo elemento"; c) non si possono trarre argomenti di segno contrario dal comportamento dell'INPS, che è parte estranea all'accordo contrattuale: solo il comportamento dei contraenti, in base all'art.1362 cod. civ., può essere invocato per interpretare il senso delle clausole negoziali; d) neppure giova all'appellante richiamare il comportamento dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che hanno sottoscritto il contratto provinciale del 2013 e hanno partecipato alla commissione centrale che concorre alla determinazione dei salari medi: non solo il contratto del 2013 non ingenera incertezze interpretative, che debbano essere risolte sulla scorta di elementi estranei al testo dell'accordo, ma la determinazione del salario medio convenzionale non può fornire utili elementi di valutazione, poiché non rappresenta «un'operazione automatica di riversamento della contrattazione collettiva, ma il frutto di una complessa operazione di rilevazione delle medie tra le retribuzioni previste dalla contrattazione provinciale»; e) il rigetto della domanda di rideterminazione dell'indennità di disoccupazione agricola implica il rigetto della domanda consequenziale in ordine al quantum della contribuzione figurativa; f) si deve confermare la regolamentazione delle spese adottata dal giudice di primo grado, in quanto l'appellante si duole di tale statuizione solo perché ritiene fondate le domande proposte ed è ininfluente, ai fini d'una diversa pronuncia, la prova del diritto all'esenzione fornita, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., solo nel grado successivo; g) le spese del gravame possono essere compensate tra le parti, in considerazione delle «difficoltà interpretative affatto peculiari» delle questioni dibattute. 3. Con ricorso notificato via PEC il 3 ottobre 2019 e affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, [OSCURATO:PERSONA] chiede di cassare la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], che non è stata notificata. 4. L'INPS resiste con controricorso, illustrato da memoria depositata in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio. 5. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il signor [OSCURATO:PERSONA], a fondamento della richiesta di cassare la sentenza n. 381 del 2019, pronunciata dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], articola quattro motivi di ricorso. 1.1. Con il primo mezzo, il ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e dell'art. 49 del contratto collettivo nazionale per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 e dell'art. 14 del contratto collettivo provinciale per gli operai agricoli e i florov.ivaisti per la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] del 14 marzo 2013. Avrebbe errato la Corte territoriale nell'escludere la maggiorazione del 30,44% a titolo di "terzo elemento" del salario, in quanto: a) il dato letterale della tabella allegata al contratto collettivo provinciale è insuperabile e richiama in maniera univoca la paga base, cui si deve aggiungere il "terzo elemento": i contratti collettivi conclusi in epoca anteriore, quando hanno inteso cumulare le due componenti, lo hanno indicato a chiare lettere, indicazione che nel caso di specie non si riscontra; b) anche il comportamento successivo alla conclusione del contratto rafforza l'interpretazione letterale e getta luce sulla comune intenzione dei contraenti: la necessità d'incrementare la paga base del "terzo elemento" è stata condivisa dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale del 2013 e, insieme al direttore generale dell'INPS, fanno parte della Commissione centrale, incaricata della determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato; c) il salario medio provinciale per gli operai agricoli a tempo determinato è stato determinato sulla scorta della paga base prevista dal contratto collettivo provinciale del 14 marzo 2013, maggiorata del "terzo elemento", e la paga base, così accresciuta, è stata considerata anche per la rilevazione nazionale dei salari agricoli medi, parametro di riferimento per la determinazione dei contributi che gli operai agricoli autonomi devono versare. 1.2. Con la seconda censura, il Trimarchi denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942 (Provvedimenti in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica). La sentenza impugnata avrebbe erroneamente negato il diritto al computo della contribuzione figurativa, riconosciuto a favore degli operai agricoli dalla normativa menzionata, anche ai fini della determinazione delle prestazioni previdenziali. 1.3. Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione o la falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e imputa alla Corte di merito di non aver condannato l'INPS, in virtù dell'accoglimento del gravame, alla rifusione delle spese del giudizio. 1.4. Con la quarta doglianza, il ricorrente deduce, infine, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Incurante della dichiarazione di esonero, presentata nel grado d'appello ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., la Corte territoriale avrebbe omesso di provvedere alla «rideterminazione della soccombenza nel giudizio din[n]anzi al Tribunale», disponendo «la compensazione in entrambi i gradi del procedimento». 2. Il primo motivo dev'essere disatteso. 2.1. Giova premettere, a tale riguardo, che la violazione o la falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro può essere denunciata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. limitatamente ai contratti collettivi nazionali. Per quel che concerne i contratti collettivi provinciali, al pari dei contratti di diritto comune, possono essere dedotte nel giudizio di legittimità soltanto la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 e seguenti del codice civile o l'omessa disamina di fatti decisivi (Cass., sez. lav., 16 dicembre 2021, n. 40400, e di recente, sempre in controversie promosse per l'attribuzione del "terzo elemento" del salario, Cass., sez. VI-L, 30 giugno 2022, n. 20916, e 24 giugno 2022, n. 20497, punto 14 della motivazione per entrambe le ordinanze, e Cass., sez. VI-L, 23 giugno 2022, n. 20286, punto 13, e 23 giugno 2022, n. 20277, punto 14). Per costante orientamento di questa Corte, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto, riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art.1362 e seguenti cod. civ., o di motivazione inadeguata o inidonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione. Il ricorrente ha l'onere di specificare le regole legali d'interpretazione che assume siano state violate e d'illustrare come e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato (Cass., sez. lav., 15 novembre 2013, n. 25728). Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data al contratto dal giudice di merito non dev'essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni. Pertanto, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che ha proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (fra le molte, di recente, Cass., sez. III, 18 luglio 2022, n. 22532). Alla stregua di tali principi, nel dirimere il medesimo contenzioso riguardante il computo del "terzo elemento" nel salario degli operai agricoli a tempo determinato, questa Corte ha puntualizzato che «la censura per cassazione dell'interpretazione del contratto fatta propria dal giudice di merito non può risolversi nella mera prospettazione di un'interpretazione ritenuta più confacente alle aspettative della parte ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata» (fra le altre, di recente, Cass., sez. VI-L, 1° giugno 2022, n. 17808 e n. 17807). 2.2. Ciò posto, si deve rilevare che la sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati. Nel decidere analoghe controversie, inerenti al computo del "terzo elemento" ai fini della determinazione dell'indennità di disoccupazione agricola, questa Corte, anche di recente, ha ritenuto la motivazione offerta dalla medesima Corte di merito «ampia, completa e logica» (Cass., sez. lav., 18 luglio 2022, n. 22496, n. 22495, n. 22494, n. 22493, n. 22492 e n. 22491). Tale valutazione s'attaglia anche all'odierna fattispecie. La Corte di merito non ha negato che il "terzo elemento" «debba entrare a far parte della retribuzione spettante agli operai a tempo determinato, siccome emolumento che remunera festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, né che esso debba essere pari al 30,44% del salario contrattuale come definito dal contratto provinciale» (sentenza n. 40400 del 2021, cit.). All'esito di un'interpretazione sistematica del testo contrattuale, la Corte reggina è approdata alla conclusione che la retribuzione spettante agli operai agricoli a tempo determinato in forza dell'art. 14 del contratto collettivo provinciale del 14 marzo 2013 sia già comprensiva del "terzo elemento", calcolato quale maggiorazione del 30,44% della retribuzione spettante agli operai a tempo indeterminato. La decisione impugnata, nell'attribuire rilievo preminente all'art.1363 cod. civ. e nel fare buon governo di tale criterio, è conforme a diritto, in quanto il menzionato canone ermeneutico riveste importanza primaria nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune. In tal senso militano «la natura complessa e particolare dell'iter formativo della contrattazione sindacale, la non agevole ricostruzione della comune volontà delle parti contrattuali attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, l'articolazione della contrattazione su diversi livelli, la vastità e complessità della materia trattata in ragione dei molteplici profili della posizione lavorativa e, da ultimo, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, che include il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private quali preamboli, premesse, note a verbale» (sentenza n. 40400 del 2021, cit.). L'interpretazione sistematica non solo è corroborata dall'accurata analisi del testo contrattuale e dalla ricognizione delle peculiarità della componente retributiva del "terzo elemento" (pagina 6, punto B.2.), ma attinge ulteriore forza persuasiva dal raffronto con i testi dei precedenti contratti collettivi provinciali (pagina 6, punto B.6.) e da elementi logici d'innegabile peso. In tale prospettiva, il giudice d'appello non manca di ponderare la mancata previsione di speciali aumenti a beneficio degli operai agricoli a tempo determinato (pagine 6 e 7, punto B.7.) e la precisa quantificazione dei contributi di assistenza contrattuale ed extra legem (pagina 7, punto B.8.), che collima con l'interpretazione prescelta dai giudici di prime e di seconde cure e che per contro mal si concilia con la tesi perorata dalla parte ricorrente. A fronte di tali dati testuali e logici, univoci e convergenti, appaiono privi di concludenza e ambivalenti i dati di segno antitetico che la parte ricorrente ambisce a desumere dal comportamento delle parti (pagine 7 e 8 della seritenza impugnata).La Corte di merito, con valutazione che non è stata scalfita da critiche di sorta, ha osservato che al comportamento dell'INPS non si può annettere alcun rilievo, in quanto è soggetto estraneo agli accordi oggetto d'interpretazione (pagine 7 e 8, punto B.10.). Anche con riguardo al comportamento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la Corte d'appello ha offerto una, motivazione congrua e coerente, per escludere che gli elementi equivoci di tale comportamento possano lumeggiare il senso di un contratto scevro da «reali incertezze», che richiedano, per essere dissipate, il ricorso a elementi extratestuali. Da quest'angolo visuale, la Corte d'appello ha posto l'accento non solo sulla novità di tali deduzioni, che dischiudono «un campo di indagine nuovo rispetto a quello delimitato nel ricorso di primo grado», ma anche sulle differenze che intercorrono tra la determinazione del salario medio convenzionale, in quanto «frutto di una complessa operazione di rilevazione delle medie tra le retribuzioni previste dalla contrattazione provinciale», e la stipulazione del contratto collettivo provinciale, rilevante per la determinazione del salario e del "terzo elemento" che entra a comporlo (pagina 8, punto B.11.). Peraltro, come rileva l'INPS nel controricorso, una diversa interpretazione sarebbe foriera di una sperequazione ingiustificata tra il trattamento retributivo degli operai agricoli a tempo determinato e quello degli operai agricoli a tempo indeterminato, con un vantaggio sproporzionato a beneficio dei primi. Contro quest'esaustiva ricostruzione del senso delle clausole invocate nell'odierno giudizio, s'infrange il motivo di ricorso, che si limita a riproporre gli argomenti già disattesi dai giudici di primo e di secondo grado e a contrapporre all'interpretazione privilegiata dalla Corte di merito una diversa, più appagante, lettura delle previsioni negoziali. Né la memoria illustrativa, che si attarda su temi estranei al perimetro della censura e, in particolare, sui sistemi d'individuazione della retribuzione contributiva in agricoltura e sulla rilevanza del salario medio ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni temporanee, delinea argomenti che possano indurre questa Corte, sulla specifica questione posta con il motivo di ricorso, a deflettere da un orientamento oramai consolidato e avallato da numerose pronunce, richiamate anche dall'INPS nella memoria illustrativa. A diverse conclusioni non può indurre neppure l'accenno, racchiuso soltanto nelle conclusioni del ricorso, senza alcun supporto argomentativo che valga a renderlo meno evanescente, alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), e dell'art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81. Neppure nella memoria illustrativa, cui sarebbe comunque preclusa l'introduzione di temi nuovi rispetto a quelli prospettati nel ricorso, la parte ricorrente dimostra la decisività di tale eccezione d'illegittimità costituzionale rispetto alla circoscritta questione ermeneutica che è sottesa al primo motivo di ricorso. Le considerazioni svolte inducono dunque ad escludere le denunciate violazioni di legge. 3. Il rigetto del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, che tende a rivendicare l'accredito della contribuzione figurativa, sul presupposto della fondatezza della prima censura. Entrambe le doglianze simul stabunt simul cadent. 4. Anche il terzo motivo, per le medesime ragioni, dev'essere dichiarato assorbito, poiché muove dalla premessa che la sentenza impugnata sia viziata in iure e che, alla stregua della soccombenza dell'INPS, vagheggiata dalla parte ricorrente, si debbano liquidare le spese dei vari gradi di giudizio in applicazione rigorosa della regola victus victori (art. 91 cod. proc. civ.). 5. Infondata, infine, è la quarta censura. 5.1. La parte ricorrente evidenzia (pagina 15 del ricorso) che la dichiarazione di esonero era presente nella fase d'appello e che questo avrebbe dovuto indurre la Corte reggina a compensare le spese d'entrambi i gradi di giudizio. Nel motivo di ricorso, sono frammisti profili eterogenei, attinenti, per un verso, alla compensazione delle spese del giudizio alla stregua dell'art. 92 cod. proc. civ., compensazione richiesta al giudice d'appello e dal giudice d'appello disattesa con riguardo alle spese del primo grado, e, per altro verso, alla diversa fattispecie dell'irripetibilità delle spese sancita dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Con riguardo a tale questione, che forma oggetto dello specifico motivo di ricorso, la Corte d'appello ha argomentato che la prova dell'esonero non può essere offerta «nel grado successivo» (pagina 9). Tale statuizione è conforme a diritto. 5.2. Questa Corte è costante nell'affermare - e ha ribadito in controversie affini a quella odierna - che, in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito nella legge n. 326 del 2003), va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni. di esonero si deve dar conto nell'atto introduttivo del giudizio. Ne discende che la dichiarazione resa in grado successivo al primo non può comportare per la -parte, che non l'abbia allegata al giudizio di primo grado, l'esonero dalle spese di quel procedimento: la legge, invero, riconnette a tale dichiarazione un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore, segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi tramite controlli, questi ultimi chiaramente preclusi ove si consentisse l'ingresso nel processo di dichiarazioni di autocertificazione per il passato (sentenza n. 40400 del 2021, cit.). Non vi sono ragioni per discostarsi da tali affermazioni di principio che questa Corte ha confermato a più riprese (ordinanza n. 20916 del 2022, cit., punto 20) e che la parte ricorrente neppure induce a rimeditare con argomenti meritevoli di considerazione. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha negato l'efficacia, per il primo grado, d'una dichiarazione che la stessa parte ricorrente riferisce essere stata resa solo in fase di gravame. 6. Il ricorso, in conclusione, dev'essere rigettato. 7. Nessuna statuizione si deve adottare in ordine al riparto delle spese di lite, in quanto è versata in atti - ed è richiamata nelle conclusioni del ricorso per cassazione - rituale dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sottoscritta dalla parte. 8. Come già si è statuito in analoghe controversie (fra le molte, ordinanze n. 22496 e n. 20916 del 2022, cit.), l'integrale rigetto del ricorso costituisce il presu.pposto, di cui occorre dare atto con la presente ordinanza (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte r
Sentenza Cassazione n. 31503/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris