CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 04739/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 18 dicembre 2020, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto in abitazione aggravato anche dalla recidiva, specifica e infraquinquennale; considerato che: - i primi tre motivi di ricorso, che denunciano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, sono generici e non consentiti in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dia entrambi i giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 1193:3 del 27/01/2005, Rv. 231708) - cfr. pag. 3 della sentenza impugnata -, ed unicamente dirette, a sollecitare una quivi preclusa rivalutazione e/o alternativa rilettura delle risultanze istruttorie, al di fuori della indicazione di specifici, inopinabili e davvero decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); peraltro, le censure di cui al primo motivo risultano anche manifestamente infondate, posto che è jus receptum che le risultanze delle indagini dattiloscopiche offrono piena garanzia di attendibilità senza bisogno di ulteriori elementi sussidiari di conferma, anche se riflettano una sola impronta, purché evidenzino la sussistenza di almeno sedici punti caratteristici, uguali per forma e per posizione, come nel caso di specie; - che il quarto motivo è generico e manifestamente infondato, in quanto l'argomentazione spiegata nella sentenza di merito per giustificare il diniego di esclusione della contestata e ritenuta recidiva risulta del tutto in linea con l'obbligo motivazionale posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690), essendo state adeguatamente indicate, a seguito di accertamento in fatto non censurabile in questa sede, le ragioni per le quali la commissione del delitto posto in essere dall'imputato è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della sua condotta e della sua più accentuata pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 gennaio 2023