CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 27551 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difesi, giusta procura speciale a margine del ricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat i [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di rimborso [OSCURATO:PERSONA] di società a seguito di scioglimento anticipato e senza liquidazione - Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 1056/26/18 depositata in data 6 febbraio 2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accoltol’appello proposto dall’Agenzia delle entr ate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 3352/14/2016 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso proposto dai suddetti contribuenti, quali ex amministratori e soci della [OSCURATO:SOCIETA]. - cancel lata dal registro delle imprese in data 7.2.2014 a seguito di atto notarile di scioglimento anticipato senza previa liquidazione -avverso il provvedimento di diniego di rimborso di credito d’imposta risultante da dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2014, per l’anno 2013, presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] successivamente alla cancellazione della società; -nella sentenza impugnata, la CTR ha osservato che : 1) la S.C., nella sentenza n. 6070 del 2013, aveva chiarito che , in caso di estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, mentre si trasferiscono,in capo agli ex soci, i rapporti giuridici facenti capo alla società estinta, in forza di un fenomeno di tipo successorio, non si trasferisconole mere pretese ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidiatteso che la scelta del liquidatore di procedere alla cancellazione della società dal registro prima di svolgere alcuna attività volta a fare accertare il credito o farlo liquidare puòragionevolmente essere interpretata come una univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o, comunque , illiquido) privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo; 2) anche alla fattispecie in oggetto-in cui la cancellazione della società dal registro delle imprese era seguitaad un atto notarile di scioglimento senza previa liquidazione in cui i soci avevano dichiarato non esservi alcunché da liquidare per inesistenza di crediti e debiti e quindi senza depositare alcun bilancio finale –si applicava la presunzione abdicativa fatta propria dalle SU per il caso di liquidazione seguita da cancellazione in cui il bilancio finale non esponeva il credito; 3) l ’ esposizione del credito Iva nella dichiarazione successiva alla cancellazione della societàera inidonea a fare rivivere la società e comunque a fare revocare la dichiarazione abdicativa contenuta nell’atto pubblico di scioglimento sulla cui base la società era stata cancellata; -l’Agenzia delle entrate rimane intimata; Considerato che -con il primo motivosi denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR - a fronte del motivo di appello dell’Ufficio relativo alla spettanza o meno di un rimborso Iva richiesto in sede di dichiarazione annuale nella ipotesi in cui detto credito non risultasse indicato nel verbale di scioglimento o nel bilancio finale di liquidazione- qualificato il credito Iva chiesto a rimborso quale “mera pretesa ovvero diritto ancora incerto o illiquido ”; con ciò, ad avviso de i ricorrent i , il giudice di appello sarebbe incorso in un vizio di ultrapetizione, non essendo stata oggetto di una alcuna impugnativa la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla qualificazione del diritto a l rimborso Iva di cui al ricorso quale “diritto acquisito”; -il motivo è infondato; -premesso che "E' ravvisabile vizio di extrapetizione soltanto allorquando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è invece precluso al giudice del gravame l'esercizio del potere-dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (tra varie, Cass., sez. 5°, n. 210 57 del 2021; Cass., sez. 5, n. 8716 del 2021; Cass. 18830 del 2017; Cass. 12gennaio 2016, n. 296; 31 luglio 2015, n. 16213), nella specie - a fronte dell’unico motivo di appello “con cui l’Agenzia aveva impugnato la sentenza di primo grado rappresentando l’erroneità dell’assunto fatto proprio dai primi giudici, per cui i soci di una s.n.c. cancellata dal registro delle imprese avrebbero diritto, anche nel caso di specie, connotato da scioglimento con atto notarile senza liquidazione e senza presentazione del relativo bilancio, comunque al rimborso del credito Iva dichiarato in dichiarazione successiva alla cancellazione della società” (pag. 1 della sentenza impugnata) – la CTR ha ritenuto legittimo il provvedimento di diniego di rimborso Iva, facendo applicazione alla fattispecie in questione - in cui la cancellazione della società dal registro delle imprese era seguita ad un atto notarile di scioglimento senza previa liquidazione in cui i soci avevano dichiarato non esservi alcunché da liquidare per inesistenza di crediti e debiti e quindi senza depositare alcun bilancio finale –della “presunzione abdicativa fatta propria dalle S.U. per il caso di liquidazione seguita da cancellazione in cui il bilancio finale non esponeva il credito”(ancora incerto o illiquido che avrebbe richiesto una ulteriore attività giudiziale o extragiudiziale); pertanto, alcun vizio di extrapetizione è ravvisabile avendo la CTR fatto riferimento alla non trasferibilità agli ex soci delle “mere pretese”e dei dirittidi credito “ ancora incerti o illiquidi ” nel riportare il passaggio della sentenza n. 6070 del 2013 delle SU chehanno interpreta to , nell’ipotesi generale di cancellazione della società preceduta da liquidazione, la mancata esposizione nel bilancio finale di tali diritti di credito controversi o illiquidi in termini di “ un’univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quei crediti privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo”; da qui la ritenuta applicazione, senza eccedere i limiti del thema decidendum, anche all’ipotesi in questione-in cui i soci avevano nell’atto pubblico di scioglimento della società senza messa in liquidazione “espressamente dichiarato l’inesistenza di rapporti attivi e passivi anche nei confronti di terzi e per l’effetto l’inesistenza del credito erariale” (pag. 7 del ricorso)-della presunzione abdicativa con conseguente , a fronte della rinuncia, inidoneità dellaesposizione del credito Iva nella dichiarazione successiva alla cancellazione della società a fare rivivere la società e, comunque, a fare revocare la dichiarazione abdicativa contenuta nell’atto pubblico di scioglimento sulla cui base la società era stata cancellata; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 30 del d.P.R. n. 633/1972 e 2909 c.c. per avere la CTRritenuto legittimo il diniego di rimborso Iva atteso che alla mancata esposizione del credito Iva - da qualificare come “mera pretesa”ovvero come diritto di credito ancora incerto o illiquido - nel verbale di scioglimento o nel bilancio finale di liquidazione, era applicabile la presunzione abdicativa ovvero una “tacita manifestazione di volontà abdicativadi rinunciare alla relativa pretesa ” ancorché, ad avviso dei ricorrenti, il diritto al rimborso dell’eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione annuale, costituisse, a prescindere dalla inclusione o meno nel bilancio finale di liquidazione,un diritto acquisito certo e liquido con conseguente inapplicabilità della presunzione abdicativa affermata dal giudice di appello; peraltro, sulla natura del rimborso Iva come “diritto acquisito” si sarebbe formato un giudicato interno senza che il giudice diappello potesse riesaminare la questione in assenza di alcuna impugnazione avverso tale statuizione; -il motivo è infondato; - con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 633/72, va premesso che risulta inconferente il richiamo nel ricorso alle sentenze della Corte di cassazione n. 3530 del 2006 e n. 10808 del 2012 secondo cui “In tema di IVA, il credito di una società posta in liquidazione, relativo al rimborso dell'imposta richiesto, a norma dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, all'atto della dichiarazione IVA dell'ultimo anno di attività, non è condizionato all'esposizione del credito stesso nel bilancio finale della società (nella specie assente, per essere stato quel credito ceduto)” afferendo alla diversa fattispecie in cui il credito Iva, la cui sussistenza non sia contestata, sia ceduto a terzi prima della presentazione della dichiarazione annuale e/o del bilancio finale di liquidazione; la disposizione normativa di riferimento è contenuta nell'art. 30 comma 1 del d.p.r. n. 633 del 26.10.1972che prevede testualmente che « Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al co. 3 dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibile di cui al n. 1 dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi o in caso di cessazione di attività". Il legislatore, nel successivo art. 35,co. 3, stabilisce, inoltre, che "in caso di variazione degli elementi di cui al comma 2 (che qui non interessano) o di cessazione d'attività (ipotesi che rileva nella specie), il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati al comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate............." e, al 4^ comma, che "in caso di cessazione di attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al 3^ comma decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda...". L'ermeneuticadi tale impianto normativo, condotta sul piano letterale, evidenzia che la cessazione dell'attività segna il momento, rilevante sul piano sia sostanziale che formale, in cui si conclude la correlazione tra operazioni imponibili ed attività d'impresa, che rappresenta il presupposto imprenscindibile per l'applicazione dell'imposta » (v. Cass., sez. 5, Sentenzan. 4234 del 2004 ); -dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridicofacente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regimedi contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo ( Cass. sez. un. n. 6070 del 2013); -per le società di persone è possibile effettuare lo scioglimento anticipato- con il consenso unanime dei soci o a maggioranza se la prevede il contratto sociale, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata-senza seguire la procedura formale di liquidazione prevista dal codice civilese non vi è alcunché da liquidare (studio 203 - 2018/1 del Consiglio nazionale del notariato); nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata e dal provvedimento di diniego di rimborso riprodotto in ricorso, “nell’atto pubblico di scioglimento della società senza messa in liquidazione, i soci hanno espressamente dichiarato l’inesistenza di rapporti attivi e passivi anche nei confronti dei terzi e per l’effetto l’inesistenza del credito erariale”; -pertanto, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati nel ritenere applicabile alla fattispecie in oggetto- in cui la cancellazione della società era seguita ad un atto notarile di scioglimento anticipato e senza previa liquidazione in cui i soci avevano dichiarato non esservi alcunché da liquidare per inesistenza di crediti e debiti e quindi senza depositare alcun bilancio finale- la presunzione abdicativa fatta propria dalle SU per l’ipotesi generale di liquidazione seguita da cancellazione in cui il bilancio finale non esponga i crediti ancora incerti o illiquidi, con conseguente inidoneità, nella specie, della esposizione del credito Iva nella dichiarazione successiva alla cancellazione della società a fare revocare la dichiarazione abdicativa contenuta nell’atto pubblico sulla cui sola base la società era stata cancellata; -è ugualmente infondato anche il profilo di assunta violazione dell’art.2909 c.c. per avere la CTR - nel ritenere che il credito chiesto a rimborso costituisse “una mera pretesa” - violato il giudicato interno asseritamente formatosi, per mancata impugnazione, sulla statuizione del giudice di primo grado secondo cui “il rimborso Iva di cui al ricorso rappresentava un diritto quesito”; inveropremesso che, come si evince dalla sentenza impugnata con l’unico motivo di appello l’Agenzia aveva contestato l’asserito diritto dei soci di una s.n.c. cancellata dal registro delle imprese - a seguito di scioglimento anticipato senza liquidazione e redazione di bilancio finale -al rimborso del credito Iva esposto nella dichiarazione successiva alla cancellazione della società, il giudice di appello, senza violare alcun giudicato interno quanto alla natura del rimborso Iva,ha fatto riferimento, nel richiamare la sentenza delle S.U. n. 6070 del 2013, con riguardo all’ipotesi generale di cancellazione previa liquidazione,alle “mere pretese”, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e “ai crediti ancora incerti o illiquidi”, non esposti nel bilancio finaleche non si trasferiscono agli ex soci, al fine di assimilare a tale ipotesi, sotto il profilo della applicabilità della presunzione abdicativa, quella nel caso di specie della cancellazione conseguita a un atto notarile di scioglimento anticipato senza previa liquidazione in cui i soci avevano espressamente dichiarato l’inesistenza di rapporti attivi e passivi; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimata l’Agenzia delle entrate enon avendo svolta attività difensiva; P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presuppo