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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022

Cassazione n. 15483/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; I tre motivi, in ordine al mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., propongono censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile: la non lievità del fatto, basandosi sulla gravità della condotta, anche in ragione del dato ponderale; la non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali, anche specifici; la destinazione allo spaccio dei 61 gr. di marijuana sequestrata, in ragione del quantitativo (300 singole dosi droganti), del contemporaneo rinvenimento di 300 euro in banconote di piccolo taglio e di plurimi materiali funzionali all'attività di spaccio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; I tre motivi, in ordine al mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., propongono censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile: la non lievità del fatto, basandosi sulla gravità della condotta, anche in ragione del dato ponderale; la non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali, anche specifici; la destinazione allo spaccio dei 61 gr. di marijuana sequestrata, in ragione del quantitativo (300 singole dosi droganti), del contemporaneo rinvenimento di 300 euro in banconote di piccolo taglio e di plurimi materiali funzionali all'attività di spaccio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15483/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris