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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 1948

Cassazione n. 15434/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1948 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/09/1984 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56-393 cod. pen., sono del tutto generici, limitandosi i ricorsi alla mera contestazione dell'affermazione di responsabilità in luogo dell'assoluzione; considerato che i motivi si risolvono in una mera enunciazione non argomentata, in quanto non si indicano circostanze o evidenze che avrebbero imposto l'assoluzione né si evidenziano specifiche incongruenze o carenze argomentative, suscettibili di controllo e di censura; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliereiestensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] uolo Angelo C tanzo [OSCURATO:PERSONA] - 2 O A ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1948 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/09/1984 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56-393 cod. pen., sono del tutto generici, limitandosi i ricorsi alla mera contestazione dell'affermazione di responsabilità in luogo dell'assoluzione; considerato che i motivi si risolvono in una mera enunciazione non argomentata, in quanto non si indicano circostanze o evidenze che avrebbero imposto l'assoluzione né si evidenziano specifiche incongruenze o carenze argomentative, suscettibili di controllo e di censura; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliereiestensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] uolo Angelo C tanzo [OSCURATO:PERSONA] - 2 O A ,
Sentenza Cassazione n. 15434/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris