CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28136/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto con destrezza (capo A); mentre lo ha assolto dal reato di violazione della misura di prevenzione (capo B) procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Considerato che i due motivi di ricorso, che denunciano "la non corretta applicazione" dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e degli artt. 133, 62-bis e 69 cod. pen., sono generici, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di reale confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0