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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33950/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Nola, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi sei di arresto ed euro mille di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 per aver portato, all'esterno della propria abitazione e senza giustificato motivo due coltelli di lunghezza complessiva di 19 e 24 centimetri.

Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv.

A. Iavarone (inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale e vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza di appello opera rinvio per relationem a quella di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di appello in punto responsabilità circa la non certa riferibilità dei coltelli reperiti all'imputato - primo motivo; erronea applicazione di legge penale in punto quantificazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche - secondo motivo) sono inammissibili in quanto non consentiti in sede di legittimità perché costituiti da doglianze versate in fatto (primo motivo, il quale sollecita la rilettura delle risultanze istruttorie e la circostanza che al rinvenimento dei due coltelli si era pervenuti attraverso la segnalazione da parte della sorella dell'imputato), comunque riproduttivi delle censure già vagliate dalla Corte territoriale, con ragionamento immune da illogicità manifesta, e, comunque, attinenti al trattamento punitivo (secondo motivo) nonostante questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. p. terza della sentenza).

Rilevato, peraltro, che il lamentato difetto di motivazione è manifestamente infondato, posto che non si rinviene detto vizio dall'esame della sentenza impugnata che, oltre al rinvio per relationem a quella di primo grado, risponde, puntualmente, ai motivi di appello (cfr. p. seconda e terza della sentenza), richiamando il contenuto dell'annotazione di servizio del 31 maggio 2020, nonché l'avvenuta consegna agli operanti da parte dell'imputato del coltello di più modeste dimensioni, rinvenendo quello di notevoli dimensioni, descritto dalla denunciante, nel cruscotto della vettura, soltanto dopo accurata perquisizione da parte dei militari operanti.

Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr.

Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Nola, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi sei di arresto ed euro mille di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 per aver portato, all'esterno della propria abitazione e senza giustificato motivo due coltelli di lunghezza complessiva di 19 e 24 centimetri. Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. A. Iavarone (inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale e vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza di appello opera rinvio per relationem a quella di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di appello in punto responsabilità circa la non certa riferibilità dei coltelli reperiti all'imputato - primo motivo; erronea applicazione di legge penale in punto quantificazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche - secondo motivo) sono inammissibili in quanto non consentiti in sede di legittimità perché costituiti da doglianze versate in fatto (primo motivo, il quale sollecita la rilettura delle risultanze istruttorie e la circostanza che al rinvenimento dei due coltelli si era pervenuti attraverso la segnalazione da parte della sorella dell'imputato), comunque riproduttivi delle censure già vagliate dalla Corte territoriale, con ragionamento immune da illogicità manifesta, e, comunque, attinenti al trattamento punitivo (secondo motivo) nonostante questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. p. terza della sentenza). Rilevato, peraltro, che il lamentato difetto di motivazione è manifestamente infondato, posto che non si rinviene detto vizio dall'esame della sentenza impugnata che, oltre al rinvio per relationem a quella di primo grado, risponde, puntualmente, ai motivi di appello (cfr. p. seconda e terza della sentenza), richiamando il contenuto dell'annotazione di servizio del 31 maggio 2020, nonché l'avvenuta consegna agli operanti da parte dell'imputato del coltello di più modeste dimensioni, rinvenendo quello di notevoli dimensioni, descritto dalla denunciante, nel cruscotto della vettura, soltanto dopo accurata perquisizione da parte dei militari operanti. Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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