CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 1998
Cassazione n. 44118/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/03/1998 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 07/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto generico e privo dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a fondamento del diniego delle invocate circostanze (si veda, in proposito, pag. 1 sull'irrilevanza delle condizioni di vita genericamente allegate in assenza di qualsiasi elemento di riscontro o di altri elementi idonei a fondare la concessione del beneficio); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello e, pertanto, è manifestamente infondato secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] den