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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 11669/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato; Ritenuto, in generale, che tutti i motivi di ricorso costituiscono la mera riproposizione dei motivi di appello, come rivela il dato della intestazione dell'atto come "appello" e del riferimento all'imputato come "appellante" (cfr. pag. 1 ricorso); Considerato, in particolare, che le doglianze proposte con i primi tre motivi sono prive di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sulla sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose pagg. 2 e 3; sul trattamento sanzionatorio, applicato in misura prossima al minimo edittale, pagg. 3 e 4; sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. pag. 3; ); Ritenuto che la contestazione circa il diniego del beneficio della non menzione, prospettata all'interno del terzo motivo di ricorso, è generica, poiché non tiene conto che l'imputato ha già riportato una condanna; Considerato che il quinto motivo, afferente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato considerato che la pena massima per il tentativo di furto pluriaggravato è pari ad anni sei e mesi otto di reclusione, pertanto non rientra nei limiti edittali previsti dalla norma in rassegna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini S te (t353;uf DEPOStrATOINCANC . t3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato; Ritenuto, in generale, che tutti i motivi di ricorso costituiscono la mera riproposizione dei motivi di appello, come rivela il dato della intestazione dell'atto come "appello" e del riferimento all'imputato come "appellante" (cfr. pag. 1 ricorso); Considerato, in particolare, che le doglianze proposte con i primi tre motivi sono prive di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sulla sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose pagg. 2 e 3; sul trattamento sanzionatorio, applicato in misura prossima al minimo edittale, pagg. 3 e 4; sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. pag. 3; ); Ritenuto che la contestazione circa il diniego del beneficio della non menzione, prospettata all'interno del terzo motivo di ricorso, è generica, poiché non tiene conto che l'imputato ha già riportato una condanna; Considerato che il quinto motivo, afferente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato considerato che la pena massima per il tentativo di furto pluriaggravato è pari ad anni sei e mesi otto di reclusione, pertanto non rientra nei limiti edittali previsti dalla norma in rassegna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini S te (t353;uf DEPOStrATOINCANC . t3
Sentenza Cassazione n. 11669/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris