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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17138/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29630-2019 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stessa,e elettivamente domiciliata in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 436, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 27/08/2019; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 29630/2019 Numero sezionale 4737/2022 Numero di raccolta generale 17138/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Bari, decidendo sull’opposizione proposta ex art. 170 del DPR n. 115/2002 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro avverso il decreto di liquidazione dei compensi dovutile per avere assistito in un procedimento di volontaria giurisdizione [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con ordinanza del 27 agosto 2019 accoglieva l’opposizione, riconoscendo la maggior somma di € 675,00, dichiarando però compensate le spese del giudizio di opposizione.

In motivazione giustificava tale ultima decisione per la natura della controversia ed il comportamento processuale delle parti (nella specie il Ministero della Giustizia aveva omesso di costituirsi).

Per la cassazione di questa ordinanza D’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

Con decreto del 2 ottobre 2020 è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso all’indirizzo pec dell’Avvocatura dello Stato deputato alla ricezione degli atti giudiziari.

Provvedutosi a tale adempimento, il Ministero non ha svolto difese in questa fase.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto sarebbe stata operata la compensazione delle spese del procedimento di opposizione senza il rispetto delle prescrizioni normative che la giustificano.

Ric. 2019 n. 29630 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 29630/2019 Numero sezionale 4737/2022 Numero di raccolta generale 17138/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione di legge per la violazione dell’obbligo di motivazione comunque carente ed illogica.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.

Occorre in primo luogo rilevare che, sempre in ragione della data di pubblicazione del provvedimento ed ancor prima in considerazione della data di introduzione del giudizio di opposizione ex art. 170 del DPR n. 115/202 (4/12/2017), trova applicazione la previsione di cui all’art. 92 c.p.c., quale scaturente dalle modifiche di cui al d.l. n. 132/2014, conv. nella legge n. 162/2014 che al di fuori dei casi di soccombenza reciproca (qui non sussistente), consente la compensazione delle spese solo in caso di assoluta novità della questione trattata ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

E’ pur vero che tale norma è stata interessata da un intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 77 del 2018 ha dichiarato parzialmente incostituzionale la norma nella parte in cui non consente la compensazione, parziale o integrale, anche qualora sussistano analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ma reputa il Collegio che anche a seguito dell’addizione apportata dalla sentenza del giudice delle leggi, la decisione del Tribunale di compensare le spese di lite costituisca una violazione dell’art.92 c.p.c.

Come chiarito nella successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3977/2020), ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come Ric. 2019 n. 29630 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 29630/2019 Numero sezionale 4737/2022 Numero di raccolta generale 17138/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (conf.

Cass. n. 4696/2019).

Il richiamo nella motivazione del giudice dell’opposizione, come riportata nella parte che precede, alla sola natura della controversia (trattasi di giudizio di opposizione a decreto di liquidazione dei compensi dovuti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato conclusosi con l’accoglimento dell’opposizione) e dal comportamento processuale delle parti (il Ministero era rimasto semplicemente contumace), non permette di affermare la ricorrenza di una delle ipotesi di gravità ed eccezionalità che a seguito dell’intervento della Consulta permettono di addivenire alla compensazione delle spese di lite, dovendo quindi ritenersi violata la prescrizione dell’art. 92 c.p.c., al di là del carattere apparente delle ragioni addotte dal Tribunale a fondamento della scelta di compensare.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Ric. 2019 n. 29630 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 29630/2019 Numero sezionale 4737/2022 Numero di raccolta generale 17138/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 PQM Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 29630 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29630-2019 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stessa,e elettivamente domiciliata in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 436, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 27/08/2019; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 29630/2019 Numero sezionale 4737/2022 Numero di raccolta generale 17138/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Bari, decidendo sull’opposizione proposta ex art. 170 del DPR n. 115/2002 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro avverso il decreto di liquidazione dei compensi dovutile per avere assistito in un procedimento di volontaria giurisdizione [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con ordinanza del 27 agosto 2019 accoglieva l’opposizione, riconoscendo la maggior somma di € 675,00, dichiarando però compensate le spese del giudizio di opposizione. In motivazione giustificava tale ultima decisione per la natura della controversia ed il comportamento processuale delle parti (nella specie il Ministero della Giustizia aveva omesso di costituirsi). Per la cassazione di questa ordinanza D’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Con decreto del 2 ottobre 2020 è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso all’indirizzo pec dell’Avvocatura dello Stato deputato alla ricezione degli atti giudiziari. Provvedutosi a tale adempimento, il Ministero non ha svolto difese in questa fase. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto sarebbe stata operata la compensazione delle spese del procedimento di opposizione senza il rispetto delle prescrizioni normative che la giustificano. Ric. 2019 n. 29630 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 29630/2019 Numero sezionale 4737/2022 Numero di raccolta generale 17138/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione di legge per la violazione dell’obbligo di motivazione comunque carente ed illogica. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati. Occorre in primo luogo rilevare che, sempre in ragione della data di pubblicazione del provvedimento ed ancor prima in considerazione della data di introduzione del giudizio di opposizione ex art. 170 del DPR n. 115/202 (4/12/2017), trova applicazione la previsione di cui all’art. 92 c.p.c., quale scaturente dalle modifiche di cui al d.l. n. 132/2014, conv. nella legge n. 162/2014 che al di fuori dei casi di soccombenza reciproca (qui non sussistente), consente la compensazione delle spese solo in caso di assoluta novità della questione trattata ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. E’ pur vero che tale norma è stata interessata da un intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 77 del 2018 ha dichiarato parzialmente incostituzionale la norma nella parte in cui non consente la compensazione, parziale o integrale, anche qualora sussistano analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ma reputa il Collegio che anche a seguito dell’addizione apportata dalla sentenza del giudice delle leggi, la decisione del Tribunale di compensare le spese di lite costituisca una violazione dell’art.92 c.p.c. Come chiarito nella successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3977/2020), ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come Ric. 2019 n. 29630 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 29630/2019 Numero sezionale 4737/2022 Numero di raccolta generale 17138/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (conf. Cass. n. 4696/2019). Il richiamo nella motivazione del giudice dell’opposizione, come riportata nella parte che precede, alla sola natura della controversia (trattasi di giudizio di opposizione a decreto di liquidazione dei compensi dovuti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato conclusosi con l’accoglimento dell’opposizione) e dal comportamento processuale delle parti (il Ministero era rimasto semplicemente contumace), non permette di affermare la ricorrenza di una delle ipotesi di gravità ed eccezionalità che a seguito dell’intervento della Consulta permettono di addivenire alla compensazione delle spese di lite, dovendo quindi ritenersi violata la prescrizione dell’art. 92 c.p.c., al di là del carattere apparente delle ragioni addotte dal Tribunale a fondamento della scelta di compensare. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Ric. 2019 n. 29630 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 29630/2019 Numero sezionale 4737/2022 Numero di raccolta generale 17138/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 PQM Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 29630 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I
Decreto Cassazione n. 17138/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris