CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31219/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta l'insussistenza del reato di cui all'art. 474 cod. pen., stante l'evidente grossolanità della contraffazione e l'inidoneità della condotta a trarre in inganno un potenziale acquirente, e la conseguente mancata configurabilità del delitto di ricettazione, non sono formulati in termini consentiti in questa sede, poiché riproduttivi di profili di censura già proposti con l'atto d'appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, che - rilevando, la finalizzazione del delitto di cui all'art.474 cod. pen. alla tutela della fede pubblica; la mancanza di un reato impossibile data la natura di reato di pericolo della medesima fattispecie, per cui non rileva l'attuazione dell'inganno; l'illecita provenienza delle merci ricevute, data dall'accertata contraffazione; la piena e dimostrata consapevolezza di quest'ultima in capo all'odierno ricorrente, che nulla aveva documentato in merito alla provenienza delle merci, peraltro prive di certificati di garanzia - ha adeguatamente indicato gli elementi fattuali e giuridici in base ai quali debba ritenersi che la condotta tenuta dall'odierno ricorrente abbia integrato pienamente i presupposti costitutivi dei delitti ascrittigli, a fronte di assunti difensivi totalmente inidonei a scalfire la tenuta del decisum (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814-01; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722-01; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse, Rv. 252836-01); che è ormai consolidato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione può dirsi dimostrato in virtù di qualunque elemento, anche indiretto, e quindi anche per via dell'omessa od inattendibile indicazione della provenienza della res da parte dell'agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 l