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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 1975

Cassazione n. 39940/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1975 LATn t44- avverso la sentenza del 23/06/2015 del TRIB.6-EZ.DIST. di TERRACINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, con sentenza emessa il 23 giugno 2015 ha affermato la penale responsabilità, con irrogazione della pena cL di euro 200,00 di ammenda, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., specificamente per aver spostato la recinzione di un suo fondo, al fine di provvedere a lavori di pulizia e altro, ed essersi rifiutato di provvedere all'immediato ripristino dello stato dei luoghi, impostogli perché lo spostamento della recinzione creava intralcio alla pubblica viabilità e quindi per ragioni di pubblica incolumità, fatto commesso in Sperlonga il 21 agosto 2010.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello, qualificato poi come ricorso per cassazione in ragione della inappellabilità della sentenza impugnata, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

Con il primo motivo ha dedotto l'assenza dell'elemento soggettivo, dato che l'imputato è soltanto uno dei proprietari del fondo e l'ordinanza di demolizione e ripristino avrebbe dovuto essere indirizzata anche all'altro comproprietario.

Con il secondo motivo ha dedotto erronea valutazione delle prove.

Il Tribunale ha assunto acriticamente la veridicità delle dichiarazioni della testimone d'accusa e non ha tenuto conto della documentazione difensiva.

Con il terzo motivo ha dedotto la mancata rilevazione della estinzione del reato per prescrizione.

Il termine di prescrizione, tenuto conto dei periodi di sospensione, si è compiuto il 21 dicembre 2015, cp:tindi Con il quarto motivo ha dedotto l'eccessività della pena e la contraddittorietà della motivazione sul punto.

3. Successivamente il difensore ricorrente ha proposto motivi aggiunti con cui ha ribadito il vizio da omessa rilevazione della causa estintiva della prescrizione, il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato, il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento alla omessa valutazione delle prove, il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento alla pena irrogata.

4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

Il ricorso per cassazione è stato sottoscritto dal difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], del foro di Latina, in data 2 marzo 2017, e quindi in data antecedente l'iscrizione all'albo dei difensori abilitati al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori, avvenuta il successivo 28 aprile.

Si tratta dunque di ricorso inammissibile perché sottoscritto da difensore non abilitato al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori.

È appena poi il caso di osservare che, già secondo le deduzioni di ricorso, il reato non era estinto per prescrizione al momento in cui fu pronunciata la sentenza.

A nulla rileva la data di deposito della sentenza, perché il momento interruttivo della prescrizione si ha con la pronuncia della sentenza, avvenuta entro il termine ordinario di prescrizione.

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del difensore ricorrente.

6. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021 Il con i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1975 LATn t44- avverso la sentenza del 23/06/2015 del TRIB.6-EZ.DIST. di TERRACINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, con sentenza emessa il 23 giugno 2015 ha affermato la penale responsabilità, con irrogazione della pena cL di euro 200,00 di ammenda, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., specificamente per aver spostato la recinzione di un suo fondo, al fine di provvedere a lavori di pulizia e altro, ed essersi rifiutato di provvedere all'immediato ripristino dello stato dei luoghi, impostogli perché lo spostamento della recinzione creava intralcio alla pubblica viabilità e quindi per ragioni di pubblica incolumità, fatto commesso in Sperlonga il 21 agosto 2010. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello, qualificato poi come ricorso per cassazione in ragione della inappellabilità della sentenza impugnata, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto l'assenza dell'elemento soggettivo, dato che l'imputato è soltanto uno dei proprietari del fondo e l'ordinanza di demolizione e ripristino avrebbe dovuto essere indirizzata anche all'altro comproprietario. Con il secondo motivo ha dedotto erronea valutazione delle prove. Il Tribunale ha assunto acriticamente la veridicità delle dichiarazioni della testimone d'accusa e non ha tenuto conto della documentazione difensiva. Con il terzo motivo ha dedotto la mancata rilevazione della estinzione del reato per prescrizione. Il termine di prescrizione, tenuto conto dei periodi di sospensione, si è compiuto il 21 dicembre 2015, cp:tindi Con il quarto motivo ha dedotto l'eccessività della pena e la contraddittorietà della motivazione sul punto. 3. Successivamente il difensore ricorrente ha proposto motivi aggiunti con cui ha ribadito il vizio da omessa rilevazione della causa estintiva della prescrizione, il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato, il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento alla omessa valutazione delle prove, il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento alla pena irrogata. 4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. Il ricorso per cassazione è stato sottoscritto dal difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], del foro di Latina, in data 2 marzo 2017, e quindi in data antecedente l'iscrizione all'albo dei difensori abilitati al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori, avvenuta il successivo 28 aprile. Si tratta dunque di ricorso inammissibile perché sottoscritto da difensore non abilitato al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori. È appena poi il caso di osservare che, già secondo le deduzioni di ricorso, il reato non era estinto per prescrizione al momento in cui fu pronunciata la sentenza. A nulla rileva la data di deposito della sentenza, perché il momento interruttivo della prescrizione si ha con la pronuncia della sentenza, avvenuta entro il termine ordinario di prescrizione. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del difensore ricorrente. 6. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021 Il con i
Sentenza Cassazione n. 39940/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris