Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21422/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ha confermato la pronuncia di condanna dell'imputata per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui si chiede la disapplicazione della recidiva; considerato che la censura proposta dalla ricorrente, oltre a risultare meramente reiterativa dell'atto di appello, non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, in cui si dà correttamente conto della pluralità e della specificità dei precedenti penali dell'imputata nonché della maggiore pericolosità sociale espressa con la presente evasione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Agi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ha confermato la pronuncia di condanna dell'imputata per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui si chiede la disapplicazione della recidiva; considerato che la censura proposta dalla ricorrente, oltre a risultare meramente reiterativa dell'atto di appello, non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, in cui si dà correttamente conto della pluralità e della specificità dei precedenti penali dell'imputata nonché della maggiore pericolosità sociale espressa con la presente evasione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Agi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5
Sentenza Cassazione n. 21422/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris