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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 novembre 1996

Cassazione n. 45686/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/11/1996 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell' imputato, di condanna alla pena di giustizia per il delitto di tentativo di furto pluriaggravato anche dal travisamento; fatto di Marzo 2020.

Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia articolando due motivi. 1.Col primo ha lamentato la violazione di legge riguardo alla ritenuta configurabilità del delitto di tentativo di furto.

I giudici di merito avrebbero trascurato che dal giudizio non sarebbe emersa la non equivocità degli atti, dal momento che l'imputato era stato scoperto ad armeggiare sul veicolo ma la sua azione poteva essere finalizzata al compimento di un altro reato, quale il danneggiamento dell'auto oppure il furto di oggetti presenti all'interno dell'abitacolo. 2.Col secondo motivo si è censurata la violazione di legge quanto al riconoscimento dell'aggravante ex art 625 nr 5 cp per il travisamento, poiché l'attuale ricorrente all'epoca indossava solo un cappuccio, per ripararsi dal freddo ed il volto era completamente visibile.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Le censure espresse nel primo motivo riguardanti la configurabilità del delitto del tentativo di furto riguardanti il requisito della univocità degli atti risultano generiche, avendo ignorato la congrua motivazione che intenderebbero criticare.

Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità "estrinseca" quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

Invero, la Corte territoriale ha dato chiaramente conto delle ragioni per cui è stato ritenuto integrato il delitto di tentativo di furto attribuito all'attuale ricorrente in relazione ai requisiti della idoneità e univocità degli atti, avendo individuato sul punto il possesso di attrezzi atti allo scasso, puntualmente descritti - circostanza del resto ammessa dalla difesa - e la diretta osservazione da parte della Polizia giudiziaria della condotta tenuta dal giudicabile, che, incappucciato al pari del complice, era visto armeggiare sull'auto in sosta sulla strada, era stato trovato in possesso di strumenti idonei allo scopo, aggiungendosi che l'imputato aveva ammesso gli addebiti nel corso del giudizio.La motivazione, oltre ad essere plausibile sul piano logico, è coerente con i principi elaborati da questa Corte in tema di univocità degli atti in ipotesi di delitto tentato, secondo la quale il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. (Sez. 1 , Sentenza n. 29101 del 18/06/2019 Ud. (dep. 03/07/2019) Rv. 276401. 1.1.A fronte della congruità e correttezza del ragionamento decisorio, la difesa - tralasciando di considerare che l'imputato aveva ammesso l'addebito nel corso del giudizio di merito - si è limitata a porre in dubbio la univocità degli atti diretti al compimento del tentativo di furto, suscitando generiche ipotesi alternative circa la condotta ascritta e ritenuta dimostrata , che avrebbe potuto essere finalizzata al compimento di altri delitti, come il danneggiamento dell'auto, oppure la sottrazione di beni presenti nell'abitacolo,

1.2. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, che, peraltro, nel caso in esame resta caratterizzata da completa evanescenza. (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

2. Quanto alla circostanza aggravante del travisamento di cui all'ad 625 nr 5 cp, essa è stata correttamente ritenuta integrata, dandosi conto che l'imputato era incappucciato mentre la difesa, ancora una volta, evita di formulare specifiche censure, prospel:tando, con argomento meramente alternativo ed incidente sul pieno merito dell'apprezzamento svolto nella sentenza impugnata, che l'imputato avesse solo un cappuccio per ripararsi dal freddo, essendo, quindi, il viso scoperto ed assente la contestata aggravante del travisamento.

In proposito, oltre ad annotare che nel giudizio di appello la difesa - diversamente da quanto ora esposto - aveva dedotto che l'imputato indossasse la mascheriria per proteggersi dal possibile contagio da covid, occorre ripetere le stesse argomentazioni già sviluppate quanto all'inammissibilità del primo motivo, presentando il secondo analoghi gravi deficit di idoneità critica.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 21.9.2021 Il consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gre orio dr. [OSCURATO:PERSONA] r V S E '2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/11/1996 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell' imputato, di condanna alla pena di giustizia per il delitto di tentativo di furto pluriaggravato anche dal travisamento; fatto di Marzo 2020. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia articolando due motivi. 1.Col primo ha lamentato la violazione di legge riguardo alla ritenuta configurabilità del delitto di tentativo di furto. I giudici di merito avrebbero trascurato che dal giudizio non sarebbe emersa la non equivocità degli atti, dal momento che l'imputato era stato scoperto ad armeggiare sul veicolo ma la sua azione poteva essere finalizzata al compimento di un altro reato, quale il danneggiamento dell'auto oppure il furto di oggetti presenti all'interno dell'abitacolo. 2.Col secondo motivo si è censurata la violazione di legge quanto al riconoscimento dell'aggravante ex art 625 nr 5 cp per il travisamento, poiché l'attuale ricorrente all'epoca indossava solo un cappuccio, per ripararsi dal freddo ed il volto era completamente visibile. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Le censure espresse nel primo motivo riguardanti la configurabilità del delitto del tentativo di furto riguardanti il requisito della univocità degli atti risultano generiche, avendo ignorato la congrua motivazione che intenderebbero criticare. Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità "estrinseca" quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Invero, la Corte territoriale ha dato chiaramente conto delle ragioni per cui è stato ritenuto integrato il delitto di tentativo di furto attribuito all'attuale ricorrente in relazione ai requisiti della idoneità e univocità degli atti, avendo individuato sul punto il possesso di attrezzi atti allo scasso, puntualmente descritti - circostanza del resto ammessa dalla difesa - e la diretta osservazione da parte della Polizia giudiziaria della condotta tenuta dal giudicabile, che, incappucciato al pari del complice, era visto armeggiare sull'auto in sosta sulla strada, era stato trovato in possesso di strumenti idonei allo scopo, aggiungendosi che l'imputato aveva ammesso gli addebiti nel corso del giudizio.La motivazione, oltre ad essere plausibile sul piano logico, è coerente con i principi elaborati da questa Corte in tema di univocità degli atti in ipotesi di delitto tentato, secondo la quale il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. (Sez. 1 , Sentenza n. 29101 del 18/06/2019 Ud. (dep. 03/07/2019) Rv. 276401. 1.1.A fronte della congruità e correttezza del ragionamento decisorio, la difesa - tralasciando di considerare che l'imputato aveva ammesso l'addebito nel corso del giudizio di merito - si è limitata a porre in dubbio la univocità degli atti diretti al compimento del tentativo di furto, suscitando generiche ipotesi alternative circa la condotta ascritta e ritenuta dimostrata , che avrebbe potuto essere finalizzata al compimento di altri delitti, come il danneggiamento dell'auto, oppure la sottrazione di beni presenti nell'abitacolo, 1.2. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, che, peraltro, nel caso in esame resta caratterizzata da completa evanescenza. (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 2. Quanto alla circostanza aggravante del travisamento di cui all'ad 625 nr 5 cp, essa è stata correttamente ritenuta integrata, dandosi conto che l'imputato era incappucciato mentre la difesa, ancora una volta, evita di formulare specifiche censure, prospel:tando, con argomento meramente alternativo ed incidente sul pieno merito dell'apprezzamento svolto nella sentenza impugnata, che l'imputato avesse solo un cappuccio per ripararsi dal freddo, essendo, quindi, il viso scoperto ed assente la contestata aggravante del travisamento. In proposito, oltre ad annotare che nel giudizio di appello la difesa - diversamente da quanto ora esposto - aveva dedotto che l'imputato indossasse la mascheriria per proteggersi dal possibile contagio da covid, occorre ripetere le stesse argomentazioni già sviluppate quanto all'inammissibilità del primo motivo, presentando il secondo analoghi gravi deficit di idoneità critica. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.9.2021 Il consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gre orio dr. [OSCURATO:PERSONA] r V S E '2
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