CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28856/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA 254.c) sul ricorso iscritto al n. 27648/2015 R.G. proposto da 2_0 12_ BERARDI Saverio, n. il 9 marzo 1964 a Crosia ed ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], n. 107, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] e P. IVA 01988110787, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Ragusa, [OSCURATO:PERSONA], n. 183 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - e contro Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 456/01/151 depositata il 1° aprile 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento n. 808H00096 notificato a BERARDI Saverio il 18 dicembre 2008, l'Agenzia delle entrate, previo contraddittorio, in ragione dello scostamento del reddito dichiarato da quello derivante dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, rideterminava presuntivamente maggiori ricavi per euro 48.632,68 e, per l'effetto, accertava maggiori Irpef, addizionali, Irap ed Iva, irrogando sanzioni. 2. Con la sentenza n. 218/04/10, del 1° ottobre 2010, la CTP di Cosenza accoglieva il ricorso, annullando "in toto" l'avviso. 3. Con la sentenza impugnata, invece, la CTR accoglieva il gravame proposto dall'Agenzia delle entrate. 3.1. In particolare, la CTR, premessa l'analisi di copiosa giurisprudenza su parametri e studi di settore, rilevava alla lettera quanto segue: "[...] nella fase iniziale[,] [OSCURATO:PERSONA] doveva, in contraddittorio, produrre, presso gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, tutti i ragionamenti che inducevano a ritenere il procedimento seguito dallo studio di settore non corretto. In tale fase endoprocedimentale[,] poteva evidenziare circostanze specifiche che avevano alterato le condizioni di normale svolgimento dell'attività economica, dimostrando ogni ragionamento presuntivo, (per il] tramite [del]la produzione di documenti anche extracontabili [...], ma non lo ha fatto, e se lo ha fatto non (ne] ha dato prova nel giudizio". In particolare [..], non ha fornito elementi di prova contraria atti a confutare validamente la rettifica accertata in base agli studi di settore ed a consentire una più realistica ricostruzione del reddito, né in questa sede ha portato elementi nuovi tali da poter far confermare la decisione dei primi giudici". 4. Propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a due motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 42 d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 2697 cod. civ. 1.1. Il contribuente, sia in sede di contraddittorio preventivo che in sede di giudizio, ha prodotto l'elaborazione dello studio di settore SG82U, da cui risultava uno scostamento minimo, pari a soli euro 757,00, dimostrando pertanto come i ricavi contabilizzati e dichiarati rispecchiassero l'effettiva sua posizione fiscale. Sul punto, la motivazione dell'avviso di accertamento, nel disattendere l'applicabilità dello studio di settore, è meramente apodittica. La sentenza impugnata, riformando quella di primo grado, che aveva ritenuto la genericità della giustificazione della non corrispondenza di dati opposta dall'Ufficio nell'avviso, ha erroneamente considerato soddisfatto il requisito della motivazione dello stesso. Inoltre, nel sancire la legittimità di questo, ha fatto malgoverno delle regole dell'accertamento fondato su parametri, siccome tese ad imporre all'Ufficio confutazioni puntuali delle circostanze critiche allegate dal contribuente. Nella sentenza impugnata, la CTR, spostando il campo dell'analisi sulla distribuzione dell'onere della prova in sede giudiziale, è incorsa in errore, non valutando che il vizio di motivazione era formulato in relazione all'avviso. Ad ogni modo, l'Agenzia delle entrate, quale attore sostanziale della pretesa impositiva, non adducendo alcun ulteriore elemento di conferma del risultato parametrico, si è sottratta all'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. 1.2. Il motivo è inammissibile, perché privo di autosufficienza. Invero, - in primo luogo, non trascrive l'avviso di accertamento, quantomeno nella parte rilevante, limitandosi a riportarne un breve brano a p. 11 del ricorso, senza alcuna contestualizzazione rispetto al resto della motivazione; - in secondo luogo, non offre la benché minima descrizione dello studio di settore SG82U, omettendo di render conto sia delle ragioni della sua applicabilità all'attività del contribuente, sia degli elementi attestanti la sua adeguatezza alle concrete condizioni (peraltro non minimamente indicate) di detta attività; sia delle differenze che lo renderebbero maggiormente idoneo rispetto ai parametri utilizzati dall'Ufficio; sia dei dati ("input") assunti come base di calcolo, viepiù dall'Ufficio contestati nell'avviso (secondo cui "la documentazione esibita [...] non ha suffragato i dati indicati nel citato modello"); sia, "a fortiori", della combinazione ed elaborazione dei dati stessi, in forza dei quali lo scostamento restituito dallo studio sarebbe pari alla somma (meramente riferita) di euro 757,00, differente da quella (essa pure non precisata) conseguente ai parametri; - in terzo luogo, non individua e men che meno descrive la "documentazione" versata in sede di contraddittorio amministrativo, mancando più in generale di riferire in ordine alla posizione critica dal contribuente assunta nel corso dello stesso. Le assolute genericità ed in definitiva autoreferenzialità del motivo ne impediscono in radice la delibabilità, tanto più che esso - a fronte dell'accertamento della CTR relativamente alla mancanza, nella duplice sede amministrativa e giurisdizionale, di controprova offerta dal contribuente rispetto alle risultanze parametriche - si dimostra sostanzialmente vertito in fatto, pretendendo da questa Suprema Corte una nuova e più favorevole pronuncia di merito, in patente violazione dei canoni cui il giudizio di legittimità è astretto (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 7187 del 04/03/2022, Rv. 664394-02). 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 2.1. La CTR non ha minimamente preso in considerazione il fatto che, giusta le produzioni effettuate sia in sede di contraddittorio preventivo che in sede di giudizio, lo scostamento risultante dall'applicazione dello studio di settore, in luogo dei parametri utilizzati dall'Ufficio, era minimo. 2.2. Il motivo in disamina segue le sorti del precedente, scontando le medesime caratteristiche di genericità ed autoreferenzialità che si sono rilevate a proposito di quest'ultimo: donde la sua inammissibilità e, comunque, infondatezza. 2.2.1. Più nel dettaglio, insegna la costante giurisprudenza di legittimità, a partire dalla fondamentale sentenza delle Sezioni unite n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 610691-01, che "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è 'ex lege' determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli 'standards' in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli 'standards' o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello 'standard' prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli 'standards' al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici [...]". In perfetta aderenza a siffatto insegnamento, la CTR, ben lungi dall'incorrere nel denunciato omesso esame, ha espressamente rilevato che il contribuente, - da un lato, pur potendo produrre ogni utile elemento atto a contrastare anche presuntivamente la determinazione parametrica dei ricavi, in particolare, ma non solo, evidenziando "circostanze specifiche" responsabili di un'alterazione delle "condizioni di normale svolgimento dell'attività economica", "non lo ha fatto, e se lo ha fatto non [ne] ha dato prova nel giudizio"; - dall'altro lato, non ha in alcun modo assolto all'onere, sul medesimo incombente, di offrire la prova contraria in punto di confutazione della rettifica e comunque di "una più realistica ricostruzione del reddito". 2.2.2. In linea con il superiore insegnamento delle Sezioni unite, la CTR non ha affatto pretermesso la considerazione del preteso minimo scostamento dallo studio di settore, ma l'ha "funditus" disattesa, ritenendo "tout court" non offerta dal contribuente alcuna valida prova contraria, anche con riferimento, dunque, all'applicabilità dell'invocato studio di settore in luogo dei parametri. 3. Quanto precede vota, nel complesso, il ricorso al rigetto. Le spese del grado, liquidate in dispositivo secondo Tariffa tenendo conto del valore della lite, seguono la soccombenza.Deve dichiararsi il ricorrente tenuto al pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 3.600, oltre spese prenotate a debito. Dichiara il ricorrente tenuto