CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 settembre 1980
Cassazione n. 12427/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/09/1980 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO Iato ivvisa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 192B I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 20.2.2020 e su accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ettorre in mesi cinque di reclusione in relazione al reato di violenza privata aggravato dalla recidiva reiterata infraquinquennale, commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esecutore di un appalto stipulato con [OSCURATO:PERSONA] e suo collega, cui era stato paventato di danneggiare i beni strumentali all'esecuzione dell'appalto di lavori se non li avesse portati con sé ogni giorno, in chiusura dell'attività lavorativa quotidiana. 2. Ricorre l'imputato tramite il difensore, chiedendo che sia annullata la sentenza per vizio di motivazione carente, avuto riguardo alla valutazione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto sulla base di censure che si pongono fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondate. 2. Anzitutto deve ritenersi la manifesta infondatezza della doglianza, avendo il giudice d'appello fornito ampie ragioni, esplicite, sulla sussistenza della responsabilità dell'imputato, motivando sulla congruità del trattamento sanzionatorio in concreto inflitto rispetto al disvalore del fatto di reato ed ai suoi risalenti precedenti penali. È necessario poi ricordare, con ragioni decisive, che, in tema di "patteggiannento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102, che ha, altresì, chiarito il perimetro delle censure, invece, ammissibili in sede di giudizio di legittimità), nonchè quelle aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, tranne che nei casi di illegalità. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore