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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 12400/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17619/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] G.A.GUATTANI 2/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che l e rappresenta e difende . -RICORRENTI- contro [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende.

CONTRORICORRENTE\RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]- avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n.314/2023 depositata il 25/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che entrambe le parti hanno depositato rinuncia ai rispettivi ricorsi, con rituale accettazione dell’impugnazione della controparte, chiedendo di compensare le spese di legittimità; che va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, non occorrendo provvedere sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce.

P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17619/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] G.A.GUATTANI 2/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che l e rappresenta e difende . -RICORRENTI- contro [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende. CONTRORICORRENTE\RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]- avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n.314/2023 depositata il 25/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che entrambe le parti hanno depositato rinuncia ai rispettivi ricorsi, con rituale accettazione dell’impugnazione della controparte, chiedendo di compensare le spese di legittimità; che va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, non occorrendo provvedere sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce. P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale. Cos
Sentenza Cassazione n. 12400/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris