CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 settembre 2026
Cassazione n. 25286/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cassa [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procuraspeciale in calce su foglio separato, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-Agenzia Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore,-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n.172/2020depositata il 21/04/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 26268/2021Numero sezionale 947/2026Numero di raccolta generale 25286/2026Data pubblicazione 14/09/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come indispositivo in ragione del recente intervento delle sezioni unite sullequestioni controverse; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 11/09/2026Gabriella Marchese