CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 30453/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza emessa del 24/10/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Castrovillari in data 28/01/2019 e che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art.646 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa censura la sentenza impugnata - in violazione del principio del favor rei - non avrebbe preso atto della intervenuta estinzione del reato per prescrizione errando, inoltre, nel far coincidere la data di consumazione del reato con quella di presentazione della querela è inammissibile poiché, anche a voler ritenere il reato consumato (come dedotto dalla difesa) nel giugno del 2015, il termine massimo di cui al combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. non sarebbe comunque decorso prima della sentenza di appello dovendosi, peraltro, computare una sospensione di giorni 60 dovuta ad impedimento dell'imputato; né, va pur detto, ulteriori elementi, a fronte di tale diagnosi, sono stati offerti con la memoria difensiva trasmessa in prossimità della data dell'udienza; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]