Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 28/1975
ECLI:IT:COST:1975:28
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un procedimento penale a carico di tale [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di presunta istigazione continuata
all'aborto, il pretore di Padova ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale degli artt. 548 e 550 del codice penale per
contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21
Cost.) e con il principio nullum crimen sine lege di cui all'art. 25,
secondo comma, della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che le norme impugnate dovrebbero
ritenersi illegittime per effetto della sentenza n. 49 del 1971, che
tuttavia non ha provveduto a dichiararne la illegittimità in via
conseguenziale onde la necessità di un nuovo giudizio. Detta sentenza
ha fatto venir meno, secondo il pretore di Padova, la tutela
dell'integrità della stirpe, e da ciò deriverebbe
l'incostituzionalità di tutta la normativa sull'aborto. Peraltro, ove
non si condividesse la tesi predetta, le disposizioni impugnate
sarebbero egualmente illegittime, perché, quand'anche i reati di
istigazione all'aborto e di procurato aborto siano plurioffensivi e
mirino anche alla protezione del feto, la pena originariamente prevista
apparirebbe oggi sproporzionata per eccesso, essendo caduto uno dei
beni alla cui tutela era preordinata. Sicché il crimen sarebbe rimasto
sine lege da un punto di vista sostanziale.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 13 luglio I972, chiedendo dichiararsi
inammissibile per difetto di rilevanza la questione concernente l'art.
550 c.p., ed infondata quella relativa all'art. 548 dello stesso
codice. osserva la difesa dello Stato che il difetto di rilevanza
appare ictu oculi quanto all'art. 550 c.p., non essendo il Bartolini
imputato del delitto di atti abortivi su donna ritenuta incinta. Circa
l'istigazione all'aborto, rileva che proprio la citata sentenza n. 49
del 1971 ha precisato che dalla dichiarazione di illegittimità
dell'art. 553 c.p. la propaganda e l'incitamento a pratiche
anticoncettive "restano subordinate ... all'osservanza delle norme
riguardanti l'istigazione a delinquere e l'apologia del reato (art. 414
c.p.), e in particolare l'istigazione all'aborto". L'Avvocatura dello
Stato ritiene che l'aborto sia lesivo dell'integrità e sanità della
specie umana, oltre ad essere contrastante con il diritto alla vita e
produttivo di danni alla salute, notando infine che l'eventuale
incongruità tra precetto e sanzione nella norma penale non concerne il
principio di legalità di cui all'art.25, secondo comma, della
Costituzione.
:
Il pretore di Padova ha sottoposto alla Corte la questione
concernente il preteso contrasto con i principi di legalità e di
libertà di manifestazione del pensiero (art. 25, secondo comma, e 21
Cost.) degli artt.548 e 550 del codice penale che puniscono chi, fuori
dei casi di concorso nell'aborto, "istiga una donna incinta ad
abortire, somministrandole mezzi idonei" e, rispettivamente, chi
"somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurare
l'aborto, o comunque commette su di lei atti diretti a questo scopo,
... se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna".
La questione è inammissibile per manifesta irrilevanza.
Dagli atti del procedimento penale risulta che la questura di
Padova, nel trasmettere all'autorità giudiziaria un'accusa anonima di
sfruttamento della prostituzione, concludeva precisando di non aver
potuto raccogliere alcuna prova a carico del Bartolini, indicato come
persona dedita allo sfruttamento della prostituzione. Il pretore di
Padova, che solo in presenza di elementi offerti da indagini di polizia
giudiziaria e non già in base al semplice anonimo avrebbe potuto
instaurare un vero e proprio processo penale (sent. n. 300 del 1974),
ha invece elevato imputazione a carico del Bartolini e per di più per
fatti completamente diversi anche da quelli enunciati nell'anonimo.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 548, 550 del codice penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 21 della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1975.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere