CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 1948
Cassazione n. 34720/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1948 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che la ricorrente, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione degli art. 43 e 368 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo del delitto di calunnia e, con il secondo motivo, il difetto e l'illogicità della motivazione sul punto; Considerato che le censure sono proposte per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc:. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto accertato dai giudici di merito; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il onsiglie estensore [OSCURATO:PERSONA]