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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 35192/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 17/10/2023, che ha riformato la sentenza in data 29/06/2018 del G.i.p. del Tribunale di Noia, riconoscendo la continuazione con il fatto giudicato con la sentenza in data 22/11/2016 del G.i.p. del Tribunale di Noia, così rideterminando la pena inflitta per il reato di rapina.

1. Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamènte infondato e perché solleva questioni il cui esame non è consentito in sede di lègittimità.

2.1. La manifesta infondatezza attiene alla doglianza relativa a le circostanze attenuanti generiche, atteso che la motivazione della Corte di appe lo è conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevol dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

La motivazione è altresì conforme all'ulteriore princip o di diritto, a mente del quale «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato», (Sez. 4 - , Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01).

2.2. La doglianza relativa alla misura della pena -oltre che eminentemente generica e per ciò solo inammissibile- è anche manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per e circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati nègli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è acleguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

3. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inarnmissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e délla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 17/10/2023, che ha riformato la sentenza in data 29/06/2018 del G.i.p. del Tribunale di Noia, riconoscendo la continuazione con il fatto giudicato con la sentenza in data 22/11/2016 del G.i.p. del Tribunale di Noia, così rideterminando la pena inflitta per il reato di rapina. 1. Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamènte infondato e perché solleva questioni il cui esame non è consentito in sede di lègittimità. 2.1. La manifesta infondatezza attiene alla doglianza relativa a le circostanze attenuanti generiche, atteso che la motivazione della Corte di appe lo è conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevol dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. La motivazione è altresì conforme all'ulteriore princip o di diritto, a mente del quale «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato», (Sez. 4 - , Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01). 2.2. La doglianza relativa alla misura della pena -oltre che eminentemente generica e per ciò solo inammissibile- è anche manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per e circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati nègli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è acleguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). 3. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inarnmissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e délla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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