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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38104/2022

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 14012/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:CMTR.LD68AI6H501L), elettivamente domiciliato inRoma, alla [OSCURATO:PERSONA] nn. 54/56, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MRTFNC66Pl 8II501K) , che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso, su foglio separato; -ricorrente - contro Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ; Preavviso di fermo -intimata – -avverso la sentenza n. 3598/09/2020emessa dalla Commissione tributaria regionaledel Lazio il 19 / 11 /20 2 0 e non notificata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. CimitanArnaldo proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso un preavviso di fermo concernente cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.

3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, ma la sentenza veniva cassata in sede di legittimità quanto al capo sulle spese, essendo le stesse state quantificate in maniera omnicomprensiva (anziché specifica per ogni singolo giudizio) ed in misura inferiore ai minimi tariffari.

4. Riassunta la causa, la CTR accoglieva il gravame del Cimitan, condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in suo favore, delle spese relative al primo ed al secondo grado ed al giudizio di legittimità.

5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

In prossimità della camera di consiglio la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 dm n. 55/2014, 2233, comma 2, c.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR liquidato le spese relative al giudizio di legittimità senza considerare la fase decisoria.

2. Preliminarmente, occorre verificare la validità della notificazione del ricorso per cassazione, atteso, sulla base dell’atto depositato telematicamente,l’avviso di ricevimento della raccomandata è stato inviato all’Avvocatura Generale dello Stato.

Orbene, in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso eseguita al successore ex legedell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate -Riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito a quest'ultimo prima dell'istituzione del nuovo Ente, così nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, poiché la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore ex lege, cioè l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida, ma tale invalidità integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Sez.

U, Sentenza n. 4845 del 2021).

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non si era costituita nel giudizio di rinvio con l’Avvocatura Generale dello Stato, ragion per cui è nulla la notifica del ricorso per cassazione eseguita nei suoi confronti.

Non avendo l’Agenzia svolto difese, va, pertanto, disposta la rinnovazione della notifica all’Agenzia ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte rinviala causa a nuovo ruolo, concedendo al ricorrente termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione Tributaria.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 14012/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:CMTR.LD68AI6H501L), elettivamente domiciliato inRoma, alla [OSCURATO:PERSONA] nn. 54/56, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MRTFNC66Pl 8II501K) , che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso, su foglio separato; -ricorrente - contro Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ; Preavviso di fermo -intimata – -avverso la sentenza n. 3598/09/2020emessa dalla Commissione tributaria regionaledel Lazio il 19 / 11 /20 2 0 e non notificata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. CimitanArnaldo proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso un preavviso di fermo concernente cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, ma la sentenza veniva cassata in sede di legittimità quanto al capo sulle spese, essendo le stesse state quantificate in maniera omnicomprensiva (anziché specifica per ogni singolo giudizio) ed in misura inferiore ai minimi tariffari. 4. Riassunta la causa, la CTR accoglieva il gravame del Cimitan, condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in suo favore, delle spese relative al primo ed al secondo grado ed al giudizio di legittimità. 5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. 6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio la controricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 dm n. 55/2014, 2233, comma 2, c.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR liquidato le spese relative al giudizio di legittimità senza considerare la fase decisoria. 2. Preliminarmente, occorre verificare la validità della notificazione del ricorso per cassazione, atteso, sulla base dell’atto depositato telematicamente,l’avviso di ricevimento della raccomandata è stato inviato all’Avvocatura Generale dello Stato. Orbene, in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso eseguita al successore ex legedell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate -Riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito a quest'ultimo prima dell'istituzione del nuovo Ente, così nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, poiché la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore ex lege, cioè l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida, ma tale invalidità integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Sez. U, Sentenza n. 4845 del 2021). Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non si era costituita nel giudizio di rinvio con l’Avvocatura Generale dello Stato, ragion per cui è nulla la notifica del ricorso per cassazione eseguita nei suoi confronti. Non avendo l’Agenzia svolto difese, va, pertanto, disposta la rinnovazione della notifica all’Agenzia ai sensi dell’art. 291 c.p.c. P.Q.M. La Corte rinviala causa a nuovo ruolo, concedendo al ricorrente termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione Tributaria. Così
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