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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2024

Cassazione n. 25762/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15324/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatoe difeso dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e Marcello G. Feola, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30 presso lo studio del secondo ( pec: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:EMAIL]) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calceal controricorso, con domicilio ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: Oggetto: Indebito arricchimento – Struttura sanitaria accreditata – credito prestazioni erogate nell’ambito del SSN (specialistica ambulatoriale).

C.C. 30.04.2024 r.g.n. 15324/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di Catanzaro n. 1583 /2021, pubblicata il 9 dicembre2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2024 dal la Consigliera, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Catanzaroha rigettato l’impugnazione propost a da l [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza del Tribunale di Cosenzan. 4098/2018 che , a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dal predetto Centro con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con cui aveva proposto domanda di condanna dell’ [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza al pagamento della somma di Euro 21.997,26 (pari alla differenza tra le prestazioni erogate prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto e a carico del [OSCURATO:PERSONA] regionale nel corso dell’anno 2016 e la minor somma corrisposta), previa declaratoria di invalidità e/o inefficacia e/o inoperatività parziale del contratto stipulato tra le parti in data 28settembre 2016.

Per quanto ancora d’interesse, a fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto: - di essere accreditato, ex art. 8 quater d.lgs. n. 502/1992 dalla Regione Calabria per l’erogazione di prestazioni sanitarie a carico del [OSCURATO:PERSONA]; - che nel 2016 aveva erogato prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale per il complessivo importo di € 168.467,67; -che con decreto n. 25 del 24.2.2016 il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del [OSCURATO:PERSONA] calabrese aveva determinato, per l’anno 2016, i tetti di spesa per l’acquisito delle prestazioni specialistiche ambulatoriali da privati accreditati con riferimento alle singole [OSCURATO:PERSONA]; - in sede di stipula dell’accordo contrattuale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Centro sosteneva di aver appreso che l’ASP di Cosenza gli aveva unilateralmente assegnato, per l’anno 2016, un budget di € 149.961,60; -che il TAR Calabria, con sentenza n. 2525/2016 C.C. 30.04.2024 r.g.n. 15324/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi aveva annullato il decreto n. 25/2016 del Commissario ad acta ; - che l’Amministrazione non aveva provveduto a rideterminare i tetti di spesa; -che pertanto al ricorrente spettava l’intera somma fatturata pari ad € 168.467,67, al netto degli acconti ricevuti per € 146.470,41, per residui € 21.977,26, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal 16.2.2017 al saldo.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Cosenza , il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.

Resistecon controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza .

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c.

La ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta con l’unico motivo di ricorso , rubricato“Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1419 commi 1 e 2 e 1367 cod. civ.; degli artt. 1 e 8 bis del d. lgs. 502/1992; dell’art.1175 c.c. (in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c . ) ” , come la sentenza impugnata contengaargomentazioni prive di coerenza logica e giuridica nella parte in cui ha ritenuto precluso alla società appellante chiedere il pagamento delle maggiori prestazioni previste dal contratto inter partes, asserendo che l’intervenuto annullamento giurisdizionale del D.C.A. n. 25/2016 da parte del TAR Catanzaro con la decisione n. 2525/2016, con il quale erano fissati “a monte” i tetti di spesa posti a base dei conseguenziali contratti stipulati con le strutture accreditate, fra cui quello col Centro odierno ricorrente, non potesse incidere sul regolamento contrattuale o determinare la caducazione del tetto di spesa contrattualmente stabilito; sostiene in proposito il Centro odierno ricorrente che il contratto, dopo l’annullamento, sarebbe viceversa rimasto sprovvisto “di tale limite finanziario alla remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate e contrattualizzate” (pag. 15 in ricorso) e contesta le considerazioni della Corte territoriale secondo cui il Centrostesso, a fronte di un regolamento contrattuale in cui era fissato uno C.C. 30.04.2024 r.g.n. 15324/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi specifico tetto di spesa, erogando prestazioni per un importo superiore, avrebbe tenutoun comportamento contrario a buona fede.

2. Il complesso motivo , così come prospettato e sopra sinteticamente riassunto,è inammissibile in quanto non sussiste alcuno dei vizi in iudicando evocati. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente , pur denunciando vizi di violazione di norme , in concreto evocaprofili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze is truttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede dilegittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499).

La c orte d’appello ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse espressamenteobbligato a rendere in favore dell’ASP di Cosenza prestazioni per il complessivo importo di € 146.470,41 e, che in base al regolamento contrattuale, era precluso al Centro appellante chiedere il pagamento di maggiori prestazioni non contrattualmente previste e al riguardo ha espressamente evidenziato « Cosicché il fatto di avere sottoscritto un contratto che prevedeva un limite di prestazioni remunerabili pari a complessivi € 146.470,41 e l’averne erogate per un importo superiore dà luogo ad un comportamento contrario a buona fede da parte della società accreditata che non può comportare a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di provvedere al pagamento delle maggiori prestazioni rese, siccome esse non trovano titolo nel contratto (che espressamente esclude tale eventualità), né consentire lo sforamento del tetto di massimo di spesa come determinato dal budget contrattuale» (pag. 9 della sentenza impugnata).

La corte territoriale ha pure escluso «che il fatto che il TAR Calabria abbia annullato il decreto del Commissario ad acta n. 25/2016 di C.C. 30.04.2024 r.g.n. 15324/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi determinazione dei criteri di allocazione delle spese sanitarie possa incidere sul regolamento contrattuale o determinare la caducazione del tetto di spesa contrattualmente stabilito»(pag. 9 della sentenza impugnata).

Inoltre, il giudice d’appello ha ritenuto che la pronuncia del giudice amministrativonon determinasse la cancellazione del «tetto massimo di spesa stabilito nel contratto» perché pronunciata «investendo essa profili discrezionali nell’esercizio del potere del Commissario ad acta di provvedere alla definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2016 che non hanno una diretta ricaduta sul contratto stipulato il 28.9.2016, perché detta sentenza non mette in alcun modo in discussione, ma anzi ribadisce espressamente il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile quale elemento essenziale al regime dell’accreditamento» (pag. 10 della sentenza impugnata).

Non producenti neppure le doglianze proposte con la memoria difensiva dall’odierno ricorrente,con le quali intende evidenzia re di non aver mai chiesto la condanna sic et simpliciterdell’A.S.P. diCosenza al pagamento delle somme per le prestazioni erogate nell’anno 2016, quale effetto immediato e diretto della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 2525/2016, ma di aver chiesto piuttosto il previo accertamento, con effetti costitutivi, dell’invalidità/inefficacia/inoperatività delle clausole sub artt. 4, 7 e 14 del contratto stipulato tra le parti in data 28.9.2016.

Sul punto, difatti, la corte d’appello lungi dall’aver attribuito effetto diretto alla sentenza del giudice amministrativo, ha qualificato l’azione del ricorrente quale domanda di adempimento contrattuale ed in tal modo , l’ha trattata(pag. 7 e ss. della sentenza impugnata).

In definitiva, la composita censura dedotta svela l’intento della parte ricorrente volto a sollecitare, inammissibilmente in questa sede, un alternativo giudizio di fatto rispetto a quello operato da lla Corte territoriale sulla base della corretta premessa in iure secondo cui, a fronte dell’allegazione della condotta inadempiente dell’ASP da parte del Centro creditore , l’Azienda ha debitamente assolto al proprio onere di aver adempiuto la propria prestazione.

C.C. 30.04.2024 r.g.n. 15324/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, secondo la soccombenza.

P.Q.R.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso .

C ondanna la ricorrente al pagamento delle giudizio di cassazione, che liquida in complessivi e uro 3.200,00,di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15324/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatoe difeso dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e Marcello G. Feola, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30 presso lo studio del secondo ( pec: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:EMAIL]) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calceal controricorso, con domicilio ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: Oggetto: Indebito arricchimento – Struttura sanitaria accreditata – credito prestazioni erogate nell’ambito del SSN (specialistica ambulatoriale). C.C. 30.04.2024 r.g.n. 15324/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di Catanzaro n. 1583 /2021, pubblicata il 9 dicembre2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2024 dal la Consigliera, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Catanzaroha rigettato l’impugnazione propost a da l [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza del Tribunale di Cosenzan. 4098/2018 che , a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dal predetto Centro con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con cui aveva proposto domanda di condanna dell’ [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza al pagamento della somma di Euro 21.997,26 (pari alla differenza tra le prestazioni erogate prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto e a carico del [OSCURATO:PERSONA] regionale nel corso dell’anno 2016 e la minor somma corrisposta), previa declaratoria di invalidità e/o inefficacia e/o inoperatività parziale del contratto stipulato tra le parti in data 28settembre 2016. Per quanto ancora d’interesse, a fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto: - di essere accreditato, ex art. 8 quater d.lgs. n. 502/1992 dalla Regione Calabria per l’erogazione di prestazioni sanitarie a carico del [OSCURATO:PERSONA]; - che nel 2016 aveva erogato prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale per il complessivo importo di € 168.467,67; -che con decreto n. 25 del 24.2.2016 il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del [OSCURATO:PERSONA] calabrese aveva determinato, per l’anno 2016, i tetti di spesa per l’acquisito delle prestazioni specialistiche ambulatoriali da privati accreditati con riferimento alle singole [OSCURATO:PERSONA]; - in sede di stipula dell’accordo contrattuale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Centro sosteneva di aver appreso che l’ASP di Cosenza gli aveva unilateralmente assegnato, per l’anno 2016, un budget di € 149.961,60; -che il TAR Calabria, con sentenza n. 2525/2016 C.C. 30.04.2024 r.g.n. 15324/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi aveva annullato il decreto n. 25/2016 del Commissario ad acta ; - che l’Amministrazione non aveva provveduto a rideterminare i tetti di spesa; -che pertanto al ricorrente spettava l’intera somma fatturata pari ad € 168.467,67, al netto degli acconti ricevuti per € 146.470,41, per residui € 21.977,26, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal 16.2.2017 al saldo. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Cosenza , il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Resistecon controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza . La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. La ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta con l’unico motivo di ricorso , rubricato“Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1419 commi 1 e 2 e 1367 cod. civ.; degli artt. 1 e 8 bis del d. lgs. 502/1992; dell’art.1175 c.c. (in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c . ) ” , come la sentenza impugnata contengaargomentazioni prive di coerenza logica e giuridica nella parte in cui ha ritenuto precluso alla società appellante chiedere il pagamento delle maggiori prestazioni previste dal contratto inter partes, asserendo che l’intervenuto annullamento giurisdizionale del D.C.A. n. 25/2016 da parte del TAR Catanzaro con la decisione n. 2525/2016, con il quale erano fissati “a monte” i tetti di spesa posti a base dei conseguenziali contratti stipulati con le strutture accreditate, fra cui quello col Centro odierno ricorrente, non potesse incidere sul regolamento contrattuale o determinare la caducazione del tetto di spesa contrattualmente stabilito; sostiene in proposito il Centro odierno ricorrente che il contratto, dopo l’annullamento, sarebbe viceversa rimasto sprovvisto “di tale limite finanziario alla remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate e contrattualizzate” (pag. 15 in ricorso) e contesta le considerazioni della Corte territoriale secondo cui il Centrostesso, a fronte di un regolamento contrattuale in cui era fissato uno C.C. 30.04.2024 r.g.n. 15324/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi specifico tetto di spesa, erogando prestazioni per un importo superiore, avrebbe tenutoun comportamento contrario a buona fede. 2. Il complesso motivo , così come prospettato e sopra sinteticamente riassunto,è inammissibile in quanto non sussiste alcuno dei vizi in iudicando evocati. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente , pur denunciando vizi di violazione di norme , in concreto evocaprofili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze is truttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede dilegittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499). La c orte d’appello ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse espressamenteobbligato a rendere in favore dell’ASP di Cosenza prestazioni per il complessivo importo di € 146.470,41 e, che in base al regolamento contrattuale, era precluso al Centro appellante chiedere il pagamento di maggiori prestazioni non contrattualmente previste e al riguardo ha espressamente evidenziato « Cosicché il fatto di avere sottoscritto un contratto che prevedeva un limite di prestazioni remunerabili pari a complessivi € 146.470,41 e l’averne erogate per un importo superiore dà luogo ad un comportamento contrario a buona fede da parte della società accreditata che non può comportare a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di provvedere al pagamento delle maggiori prestazioni rese, siccome esse non trovano titolo nel contratto (che espressamente esclude tale eventualità), né consentire lo sforamento del tetto di massimo di spesa come determinato dal budget contrattuale» (pag. 9 della sentenza impugnata). La corte territoriale ha pure escluso «che il fatto che il TAR Calabria abbia annullato il decreto del Commissario ad acta n. 25/2016 di C.C. 30.04.2024 r.g.n. 15324/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi determinazione dei criteri di allocazione delle spese sanitarie possa incidere sul regolamento contrattuale o determinare la caducazione del tetto di spesa contrattualmente stabilito»(pag. 9 della sentenza impugnata). Inoltre, il giudice d’appello ha ritenuto che la pronuncia del giudice amministrativonon determinasse la cancellazione del «tetto massimo di spesa stabilito nel contratto» perché pronunciata «investendo essa profili discrezionali nell’esercizio del potere del Commissario ad acta di provvedere alla definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2016 che non hanno una diretta ricaduta sul contratto stipulato il 28.9.2016, perché detta sentenza non mette in alcun modo in discussione, ma anzi ribadisce espressamente il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile quale elemento essenziale al regime dell’accreditamento» (pag. 10 della sentenza impugnata). Non producenti neppure le doglianze proposte con la memoria difensiva dall’odierno ricorrente,con le quali intende evidenzia re di non aver mai chiesto la condanna sic et simpliciterdell’A.S.P. diCosenza al pagamento delle somme per le prestazioni erogate nell’anno 2016, quale effetto immediato e diretto della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 2525/2016, ma di aver chiesto piuttosto il previo accertamento, con effetti costitutivi, dell’invalidità/inefficacia/inoperatività delle clausole sub artt. 4, 7 e 14 del contratto stipulato tra le parti in data 28.9.2016. Sul punto, difatti, la corte d’appello lungi dall’aver attribuito effetto diretto alla sentenza del giudice amministrativo, ha qualificato l’azione del ricorrente quale domanda di adempimento contrattuale ed in tal modo , l’ha trattata(pag. 7 e ss. della sentenza impugnata). In definitiva, la composita censura dedotta svela l’intento della parte ricorrente volto a sollecitare, inammissibilmente in questa sede, un alternativo giudizio di fatto rispetto a quello operato da lla Corte territoriale sulla base della corretta premessa in iure secondo cui, a fronte dell’allegazione della condotta inadempiente dell’ASP da parte del Centro creditore , l’Azienda ha debitamente assolto al proprio onere di aver adempiuto la propria prestazione. C.C. 30.04.2024 r.g.n. 15324/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, secondo la soccombenza. P.Q.R. La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna la ricorrente al pagamento delle giudizio di cassazione, che liquida in complessivi e uro 3.200,00,di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,
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