CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 14013/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A SACCUCCI che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. W.D. , cittadino iracheno, già detenuto in Italia inesecuzione di sentenza di condanna per il delitto di partecipazione adassociazione con finalità di terrorismo di cui all’art. 270-bis cod. pen., venivascarcerato in data 6 febbraio 2026 per fine pena, avendo integralmente espiatola sanzione inflittagli.In epoca anteriore alla scarcerazione, l’interessato aveva presentatodomanda di protezione internazionale.Con provvedimento dell’11 febbraio 2026, la competente Commissioneterritoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusarigettava la domanda per manifesta infondatezza; tale provvedimento venivanotificato il 12 febbraio 2026 e non risultava impugnato con ricorsogiurisdizionale ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.2. Con decreto del 20 febbraio 2026, il Questore di Caltanissetta disponevail trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza per i rimpatri diCaltanissetta, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sulpresupposto della necessità di procedere all’esecuzione del provvedimento diallontanamento dal territorio nazionale, non immediatamente realizzabile acausa della mancanza di documenti validi per l’espatrio, della necessità diaccertamenti supplementari in ordine all’identità e alla nazionalità edell’indisponibilità di un vettore idoneo.In data 23 febbraio 2026, all’esito dell’udienza camerale, il provvedimentodi trattenimento veniva convalidato. Nel decreto di convalida si ritenevanosussistenti i presupposti della misura, valorizzandosi la carenza documentale el’impossibilità di adottare misure alternative al trattenimento; veniva, inoltre,escluso che potessero essere oggetto di valutazione in tale sede le deduzionidifensive concernenti la sussistenza di cause di inespellibilità ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto ritenute estranee al giudizio diconvalida.Avverso il decreto di convalida del 23 febbraio 2026, lo straniero proponevaricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 19 del d.lgs.n. 286 del 1998 e dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,per l’omessa valutazione del rischio di pena di morte, tortura o trattamentiinumani o degradanti in caso di rimpatrio in Iraq, in ragione della propriacondizione personale, della pregressa condanna per reati in materia diterrorismo e delle informazioni aggiornate e qualificate prodotte in atti in ordinealla situazione del Paese di origine.Con sentenza del 25 marzo 2026, la Corte di cassazione annullava ilprovvedimento impugnato con rinvio al giudice competente per nuovo esame.La sentenza di annullamento rilevava l’omessa valutazione di un profilodecisivo ai fini della legittimità del trattenimento, costituito dalla verifica dellaconcreta e giuridica praticabilità del rimpatrio alla luce delle allegazioni difensiveconcernenti la sussistenza di cause di inespellibilità ai sensi dell’art. 19 del d.lgs.n. 286 del 1998, precisando che tale verifica non può essere elusa mediante ilrichiamo al solo dato formale del rigetto amministrativo della protezioneinternazionale.3. A seguito dell’annullamento, veniva fissata nuova udienza per latrattazione della richiesta di convalida del trattenimento.Nel corso del giudizio di rinvio, la difesa dello straniero si opponeva allaconvalida, deducendo, in particolare, la violazione del vincolo derivante dallasentenza di annullamento, la perdita di efficacia del trattenimento per decorsodei termini nel giudizio di rinvio e la persistente omissione di ogni valutazionein ordine alle cause di inespellibilità di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998,con specifico riferimento al rischio, anche individualizzato, di trattamenti vietatiin caso di rimpatrio in Iraq, alla luce della precedente condanna per reati inmateria di terrorismo e del contesto del Paese di origine.Con provvedimento del 3 aprile 2026, reso all’esito del giudizio di rinvio, ilgiudice convalidava nuovamente il trattenimento. In motivazione, ritenevainfondata l’eccezione di perdita di efficacia della misura, affermando che, nelgiudizio di rinvio, i termini per la decisione decorrono dalla ricezione degli attitrasmessi dalla Corte di cassazione, facendo applicazione analogica dei principielaborati in materia di misure cautelari personali. Escludeva, inoltre, larilevanza delle deduzioni difensive in ordine alle cause di inespellibilità, sulpresupposto che la domanda di protezione internazionale fosse stata rigettatadalla competente Commissione territoriale e non fosse stata impugnata,reputando tale decisione definitiva e non manifestamente illegittima; riteneva,pertanto, che non residuassero profili suscettibili di valutazione incidentale aifini della convalida del trattenimento. Confermava la sussistenza deipresupposti di legge della misura e disponeva la compensazione integrale dellespese del procedimento.4. Avverso tale provvedimento lo straniero ha proposto nuovo ricorso percassazione, deducendo: --a) l’erronea applicazione analogica della disciplinadelle misure cautelari personali al trattenimento amministrativo nel giudizio dirinvio; --b) la violazione del vincolo derivante dalla sentenza di annullamentocon rinvio, per non essersi il giudice del rinvio uniformato ai principi desumibilidalla decisione rescindente; --c) la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 286 del1998, dell’art. 3 CEDU e dei principi in materia di non-refoulement, per avereescluso ogni verifica della concreta e giuridica praticabilità del rimpatrio inpresenza di allegazioni specifiche sul rischio di pena di morte, tortura otrattamenti inumani o degradanti; --d) il vizio di motivazione per omissione diesame di fatti decisivi, con riferimento alle allegazioni difensive e alladocumentazione prodotta sulla condizione personale del ricorrente e sullasituazione del Paese di origine.5. Con memoria del 14 aprile 2026, l’Avvocatura dello Stato insisteva per ilrigetto del ricorso, evidenziando che: --a) correttamente il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], aseguito di annullamento con rinvio di un provvedimento di convalida deltrattenimento, aveva applicato per la fissazione dell’udienza il termine di 10giorni previsto dall’art. 311, comma 5 bis, cod. proc. pen. e non già di cui all’art.14 TUI; --b) erano state ritenute esplicitamente insussistenti le condizioni divulnerabilità invocate dallo straniero, attraverso il richiamo alle statuizioni dellaCommissione Territoriale.6. Si è proceduto con rito camerale partecipato e le parti hanno conclusocome evidenziato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Infondato è il motivo di ricorso con il quale si eccepisce l’inosservanza deitermini brevi di cui all’art. 14 TUI, ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto fissare l’udienza di convalida entro 48 ore dalla notifica della sentenzadi annullamento con rinvio della Corte di Cassazione.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, nel caso di annullamento con rinvio diun provvedimento di convalida del trattenimento, per la fissazione dell’udienzadebba trovare applicazione il termine previsto dall’art. 311, comma 5 bis, cod.proc. pen. e non già il termine di cui all’art. 14 TUI.Tale motivazione è corretta.Invero, Sez. 1, n. 15757 del 22/04/2025, B., Rv. 28784403 nell’affermareche in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regimeprocessuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'annullamento con rinviodel decreto di convalida del trattenimento disposto dalla Corte di cassazione inaccoglimento della censura di violazione di legge non determina il venir menodell'efficacia del provvedimento stesso fino alla sua scadenza prevista "ex lege",posto che l'effetto limitativo della libertà personale di origine giurisdizionale, inpresenza dell'impugnazione della convalida, continua a derivare dalla suatempestiva emissione e perdura sino alla sua eventuale rimozione, ha precisatoche per l’individuazione della normativa processuale applicabile alla convalidadel trattenimento occorre guardare all'assetto sistematico delle garanzie atutela dei destinatari delle misure cautelari, applicabili in forza della leggepenale.Deve pertanto farsi riferimento ai criteri che governano il sistema cautelarepenale per come, in particolare, affermato da Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025,Pm in proc. Gravinese, Rv. 288480 – 04, che ha sancito il principio, valevoleanche per il riesame ex art. 15 direttiva 2008/115/CE, secondo cui in temadi misure cautelari personali, la decisione della Corte di cassazione che, inaccoglimento del ricorso del pubblico ministero, annulli l'ordinanza del tribunaledel riesame, che, a sua volta, aveva caducato il provvedimento "genetico", nonè immediatamente esecutiva, dovendo essere salvaguardata, a frontedell'iniziale annullamento dell'ordinanza applicativa del vincolo, la libertàpersonale dell'indagato, fino alla nuova pronuncia del tribunale del riesame.Pertanto, il provvedimento di trattenimento, originariamente convalidato,resta sospeso nella sua efficacia fino all’esito del giudizio di rinvio e potràesplicare i suoi effetti, di restrizione della libertà personale, soltanto se ilrinnovato riesame si concluderà con il rigetto della richiesta.Si è così affermato che deve trovare applicazione, in caso di annullamentocon rinvio di un decreto di convalida del trattenimento, l’art. 311, comma 5 bis,cod. proc. pen., il quale disciplina l'eventualità dell'annullamento con rinvio nonsolo del provvedimento del Tribunale per il riesame che ha confermato ilprovvedimento applicativo della misura ma anche di quest'ultimo oveimpugnato direttamente dinanzi al giudice di legittimità (Sez. 1, n. 15757 del22/04/2025, B., cit., non massimata sul punto; Sez. 1, n. 1033 del 12/01/2026,T., n.m.).Del resto, tale soluzione è coerente con la circostanza che il trattenimento –sia esso riconducibile alle ipotesi dell’art. 14 del d.lgs. n.286 del 1998 o a quelledell’art. 6 del d.lgs. n.142 del 2015 – è una privazione di libertà strettamentecorrelata alla esecuzione di un provvedimento di espulsione dal territorionazionale. Non si tratta, dunque, di una misura privativa della libertà personalederivante dalla commissione di un reato (analoga alle misure cautelari di cuiagli artt.272 e ss. cod. proc. pen.) o assimilabile alla esecuzione della pena (v.sul punto Corte cost. n. 96 del 2025), ma di una restrizione temporale dellalibertà personale “funzionale” e “servente” ad assicurare una delle ipotesi diespulsione coatta.Orbene, il citato art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevedeespressamente che in caso di annullamento con rinvio il giudice debba decidereentro dieci giorni dalla ricezione degli atti.Ciò premesso, il termine prima ricordato è stato ampiamente rispettato dalGiudice di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ricevuto la notifica della sentenza di annullamentocon rinvio il 25.03.2026 ed ha emesso il proprio provvedimento il 3 aprile 2026.3. Sotto altro aspetto, va rammentato che, in temadi trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processualeconseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso iprovvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensidell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulateai sensi dell'art. 606, comma l, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controlloche può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del correttoassolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nellanozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento,che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto diconfrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che,singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito oppostodel giudizio (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835 -01).Invero, il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione,conformemente a quanto, da tempo, affermato da Sez. U, n. 25080 del28/05/2003, P., Rv. 224611 - 01, comprende, oltre all’ipotesi, sostanzialmentescolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotatodel solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovvista dei requisitiminimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramenteapparente o comunque inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguitodal giudice di merito nell’emettere un atto processuale (tra le altre, Sez. 1, n.45723 del 24/10/2003, G., Rv. 226035 - 01).È parimenti pacifico che, nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento,il giudice di merito è tenuto a uniformarsi ai principi di diritto enunciati dallasentenza rescindente, colmando le specifiche carenze motivazionali rilevate insede di legittimità, senza poterne eludere la portata mediante una diversaqualificazione formale della fattispecie o attraverso argomentazioni soloapparenti.4. Nel caso di specie, la Prima Sezione penale di questa Corte ha annullatoil primo decreto di convalida del trattenimento rilevando l’omessa valutazionedi un profilo decisivo, costituito dalla verifica della concreta e giuridicapraticabilità del rimpatrio alla luce delle deduzioni difensive concernenti lasussistenza di cause di inespellibilità ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 286 del1998.La sentenza rescindente ha, dunque, chiarito che il giudice della convalidanon può limitarsi a una verifica meramente formale dei presupposti dellamisura, ma deve accertare se l’allontanamento cui il trattenimento èfunzionalmente preordinato sia giuridicamente possibile, poiché la legittimitàdella compressione della libertà personale dipende direttamente dallalegittimità del rimpatrio.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacatogiurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadinostraniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificativedell'adozione della misura indicate nel d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma4 bis, e art. 14, comma 1, nella formulazione attualmente vigente, ma deveessere esteso oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivoanche alla verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità delmedesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione dellalibertà personale (Sez. 6 civ., n. 17407 del 2014); analogamente, più direcente, è stato affermato che il giudice, in sede di convalida del decretodi trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, ètenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, a rilevareincidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimitàdel provvedimento di espulsione, che può consistere anche nella situazionedi inespellibilità dello straniero (Sez. 1, n. 15748 del 22/04/2025, B.,Rv.287840 - 02; Sez. 1 civ., n. 5566 del 2025, Rv. 673928-02).Invero, il divieto di espulsione incide direttamente sulla causa giustificatricedel trattenimento amministrativo, misura funzionale ed esclusivamentestrumentale all'esecuzione del rimpatrio; sicché, in presenza di allegazionispecifiche circa l'inespellibilità dello straniero, il giudice non può prescinderedalla verifica della concreta e giuridica possibilità di eseguire l'allontanamento.Tale ricostruzione è coerente con l'orientamento, più volte ribadito dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui il trattenimento amministrativo noncostituisce misura autonoma di controllo, ma forma di coercizionefunzionalmente e teleologicamente vincolata all'esecuzione dell'allontanamento(tra le altre, Sez. 5, n. 5664 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], V.R., n.m.).Ne consegue che, in difetto di una prospettiva reale, attuale egiuridicamente praticabile di rimpatrio, la compressione della libertà personalerisulta priva di fondamento legale.6. Ciò posto, il provvedimento impugnato, reso all’esito del giudizio di rinvio,non si è uniformato al vincolo derivante dalla sentenza di annullamento.Il giudice del rinvio, dopo aver escluso la perdita di efficacia deltrattenimento mediante applicazione analogica dei principi elaborati in materiadi misure cautelari personali, ha nuovamente negato ogni rilevanza allededuzioni difensive in ordine alle cause di inespellibilità, fondando taleesclusione sul solo rilievo che la domanda di protezione internazionale era statarigettata dalla competente Commissione territoriale e non impugnata.Una simile impostazione si pone in contrasto con i principi affermati dallasentenza rescindente e con la giurisprudenza di legittimità.Il rigetto della protezione internazionale, infatti, non esaurisce né assorbe ildovere del giudice della convalida di verificare l’inespellibilità dello straniero,quando siano specificamente dedotti rischi di pena di morte, tortura otrattamenti inumani o degradanti.L’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 individua limiti assolutiall’allontanamento, operanti indipendentemente dall’esito del procedimentoamministrativo di protezione internazionale.In tema di cause di inespellibilità, va rammentato che ove venganorappresentati i motivi ostativi all'espulsione di cui all'art. 19 d.lgs. n.286/1998 (TUI), indubbiamente vi è il dovere del sindacato incidentale da partedel giudice di pace (Sez. 1 civ., n. 26633 del 15/09/2023) posto che l'art. 19del TUI impone al giudice di pace, in adempimento del suo l'obbligo dicooperazione istruttoria, di esaminare e pronunciarsi sull'allegata sussistenzadei divieti sanciti dalla legge.Nel caso di specie, tale verifica risulta del tutto omessa.Il provvedimento impugnato non si confronta con la specifica condizionepersonale del ricorrente, segnatamente con la pregressa condanna per il delittodi cui all’art. 270-bis cod. pen., né con le allegazioni difensive relative al rischioindividualizzato in caso di rimpatrio in Iraq, né con la documentazioneinformativa sul Paese di origine prodotta in atti.L’omissione di tale scrutinio integra una motivazione meramente apparente,poiché sottrae alla valutazione un elemento che la sentenza rescindente avevaespressamente indicato come decisivo ai fini della legittimità della misura.Né può ritenersi che la mancata impugnazione del rigetto della protezioneinternazionale consenta di arrestare il sindacato giurisdizionale.Il controllo richiesto al giudice della convalida non coincide con quello sullafondatezza della domanda di protezione, ma attiene alla legittimitàcostituzionale e convenzionale della restrizione della libertà personale, che nontollera automatismi fondati su dati meramente formali.In conclusione, il provvedimento impugnato ha eluso il vincolo derivantedalla sentenza di annullamento con rinvio, riproponendo, sotto diversa vesteargomentativa, la medesima omissione già censurata in sede di legittimità, eha confermato il trattenimento senza verificare la concreta e giuridicapraticabilità del rimpatrio, in violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 edell’art. 3 CEDU.Poiché l’accertamento in ordine alla sussistenza delle cause di inespellibilitàrichiede valutazioni in fatto e l’esercizio dei poteri istruttori del giudice di merito,non è possibile procedere in questa sede a una decisione sostitutiva.7. Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio,affinché il giudice del rinvio proceda a un nuovo esame della richiesta diconvalida, uniformandosi ai principi di diritto sopra richiamati.Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al [OSCURATO:PERSONA] diPace di Caltanissetta.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità egli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.Così è deciso, il 15/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente