CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33896/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 novembre 2019 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza dal Tribunale di Agrigento, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 493- ter cod. pen, per aver indebitamente utilizzato la carta postannat di [OSCURATO:PERSONA], prelevando, in più riprese, la somma complessiva di C 320,00. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 546 e 533 cod. proc. pen., e l'erronea applicazione della legge penale. Rappresenta che la prova della penale responsabilità dell'imputata si baserebbe sulle riprese del sistema di video-sorveglianza dell'ufficio postale di Licata, che raffigurerebbe il Nogaro mentre, in data 6 giugno 2013, effettuerebbe un prelievo allo sportello bancomat. Tale elemento sarebbe, tuttavia, privo di rilievo, atteso che la persona offesa non avrebbe disconosciuto i prelievi effettuati in data 6 giugno 2013, ma solo quelli effettuati il 30 maggio, il 4 giugno e il 7 giugno 2013. La sentenza di appello nulla argomenterebbe in ordine a tale fondamentale circostanza. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, l'inosservanza di norme processuali e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62, comma 1, n. 4, 62-bis, 132 e 133 c.p. Lamenta il mancato riconoscimento della circostanza del danno patrimoniale di speciale tenuità, in considerazione dell'importo complessivo prelevato, che ammontava a soli euro 320,00, e delle attenuanti generiche. 2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, l'inosservanza di norme processuali e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art.163 cod. pen. Rappresenta che la Corte di Appello, in palese violazione del divieto di reformatio in peius, non aveva riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, riconosciuto, invece, dal giudice di primo grado. 2.4 Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 493-ter e 640-ter cod. pen. Rappresenta che il fatto contestato andrebbe ricondotto nella diversa fattispecie dell'art. 640-ter cod. pen., in relazione al quale mancherebbe la condizione di procedibilità, atteso che la persona offesa avrebbe rimesso la querela. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. Con memoria scritta, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Nogaro, ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, rappresentando che non sussiste alcuna causa di inammissibilità del ricorso e insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo è inammissibile per plurimi convergenti motivi. Con esso, invero, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello. Il motivo, inoltre, è manifestamente infondato. Dalle sentenze di merito, infatti, emerge che la persona offesa aveva disconosciuto anche il prelievo del 6 giugno 2013 (cfr., in modo particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza di primo grado). 1.2 Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. Manifestamente infondata, invero, è la censura relativa al mancato riconoscimento della circostanza del danno patrimoniale di speciale tenuità, I posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della condotta criminosa. Irrisorietà che, nel caso in esame, considerate le somme di denaro prelevate e le altre conseguenze dannose legate alla perdita della carta postamat, è da escludere. Manifestamente infondata è anche la censura relativa al mancato riconoscimento delle generiche. Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, invero, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata). 1.3 Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata, come emerge in maniera indiscutibile dal suo dispositivo, non ha riformato la sentenza di primo grado sul punto della sospensione condizionale della pena. E' vero, che, nella parte motiva del provvedimento, viene fatto riferimento alla mancanza dei presupposti per sospendere la pena, ma si tratta, con evidenza, di un mero refuso, che non incide assolutamente su quanto disposto dalla sentenza di primo grado. Alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, dunque, vi è stata. Sul punto, va richiamato anche il condiviso orientamento di questa Corte, secondo il quale, mentre è certo che debba essere sempre il criterio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione a guidare l'interpretazione della sentenza (in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione strumentale: Sez. 6, n. 7980 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Esposito, Rv. 269375 - 01; Sez. 6, n. 19851 del 13/4/2016, P.G. in proc. Mucci, Rv. 267177 - 01), è da escludere, invece, che un tale contrasto possa sempre essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione: in particolare, il contrasto non è impugnabile se il dispositivo - come nel caso in esame - è conforme alla richiesta del soggetto processuale che si duole della motivazione, stante la carenza di un concreto e attuale interesse (Sez. 5, n. 2674 del 09/05/2000 [OSCURATO:PERSONA]. 216546; Sez. 5, n. 2042 del 22/01/1997 [OSCURATO:PERSONA]. 208672). Il motivo in esame, pertanto, risulta inammissibile anche per carenza di interesse a impugnare. 1.4 Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso. L'imputato, invero, ha ottenuto i dati della carta postamat della vittima, senza realizzare alcuna frode informatica. Al riguardo, occorre ricordare che «Integra il delitto di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (oggi art. 493-bis cod. pen.), e non quello di frode informatica ex art. 640-ter cod. pen., la condotta di colui che, ottenuti, senza realizzare frodi informatiche, i dati relativi ad una carta di debito o di credito, unitamente alla stessa tessera elettronica, la utilizzi indebitamente per effettuare prelievi di denaro» (Sez. 2, n. 50395 del 30/10/2019, Perrone, Rv. 278007). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali