Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2013
ECLI:EU:C:2013:802
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
5 dicembre 2013 (
*
)
«Impugnazione – Intese – Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE – Nozioni di “accordo” e di “pratica concordata” – Nozione di “infrazione unica e continuata” – Calcolo dell’ammenda»
Nella causa C‑449/11 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta
il 30 agosto 2011,
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Milano (Italia), rappresentata da T. Salonico, G.L. Zampa e G. Barone, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da V. [OSCURATO:PERSONA], L. Malferrari e B. Gencarelli, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.L. da [OSCURATO:PERSONA], G. Arestis (relatore), J.‑C. Bonichot e A. Arabadjiev,
giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: V. Tourrès, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 gennaio 2013,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]») chiede l’annullamento della sentenza del
Tribunale dell’Unione europea del 16 giugno 2011, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑195/06; in prosieguo: la «sentenza impugnata»),
con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione C (2006) 1766 def.
della [OSCURATO:PERSONA], del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo
SEE nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] NV, [OSCURATO:PERSONA] AB, EKA [OSCURATO:PERSONA] AB, [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:SOCIETA], FMC Corporation,
FMC Foret SA, [OSCURATO:PERSONA], L’[OSCURATO:PERSONA] SA, Chemoxal SA, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] SA/NV, [OSCURATO:SOCIETA], Total SA,
[OSCURATO:PERSONA] SA e Arkema SA (Caso COMP/F/C.38.620 – Perossido di idrogeno e perborato), una sintesi della quale è stata pubblicata
nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(GU 2006, L 353, pag. 54; in prosieguo: la «decisione controversa»), nonché alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.
Contesto normativo
2
Intitolato «Onere della prova», l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), prevede quanto segue:
«In tutti i procedimenti nazionali o comunitari relativi all’applicazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE], l’onere della
prova di un’infrazione dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] o dell’articolo 82 [CE] incombe alla parte o all’autorità che asserisce
tale infrazione. Incombe invece all’impresa o associazione di imprese che invoca l’applicazione dell’articolo 81, paragrafo
3, [CE] l’onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte».
3
Il punto 1, A, della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] intitolata «Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione
dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA» (GU 1998, C 9, pag. 3;
in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»), è così formulato:
«Importo di base
(...)
A. [OSCURATO:PERSONA] valutare tale gravità [ossia: “dell’infrazione”], occorre prendere in considerazione la natura dell’infrazione, il suo
impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante.
Le infrazioni saranno pertanto classificate in tre categorie, in modo tale da distinguere tra infrazioni poco gravi, infrazioni
gravi e infrazioni molto gravi.
(...)
Nell’ambito di ciascuna di tali categorie, ed in particolare per le categorie di infrazioni gravi e molto gravi, la forcella
di sanzioni previste consentirà di differenziare il trattamento da riservare alle imprese in funzione della natura delle infrazioni
commesse.
(...)
In caso di infrazioni che coinvolgono più imprese (tipo cartelli), potrà essere opportuno, in certi casi, ponderare gli importi
determinati nell’ambito di ciascuna delle tre categorie predette, in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell’impatto
reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità
considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione.
Pertanto, il principio di parità della sanzione per un medesimo comportamento può dar luogo, in determinate circostanze, all’applicazione
di importi differenziati per le imprese interessate, senza che tale differenziazione derivi da un calcolo rigorosamente aritmetico».
4
Il punto 3 degli orientamenti del 1998 prevede quanto segue:
«Circostanze attenuanti
Riduzione dell’importo di base per circostanze attenuanti quali:
– ruolo esclusivamente passivo nell’infrazione,
– mancata attuazione pratica degli accordi lesivi,
(...)».
Fatti
5
[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»), è una società di diritto italiano facente parte del gruppo
della [OSCURATO:PERSONA] SA dal 7 maggio 2002. Prima di questa data essa era controllata dalla [OSCURATO:SOCIETA], divenuta [OSCURATO:SOCIETA], e
operava, segnatamente, sui mercati del perossido di idrogeno e del perborato di sodio.
6
Nel novembre del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] AG ha informato la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee dell’esistenza di un’intesa nel mercato
del perossido d’idrogeno e del perborato di sodio e ha chiesto l’applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], relativa
alla non imposizione di ammende e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).
[OSCURATO:PERSONA] ha fornito inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] le prove materiali che le hanno consentito di effettuare, il 25 e il 26 marzo
2003, talune verifiche negli uffici di determinate imprese.
7
In data 26 gennaio 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:SOCIETA] una comunicazione degli addebiti.
8
Con lettera dell’8 maggio 2006, alla [OSCURATO:SOCIETA] è stata notificata la decisione controversa, in cui si affermava che essa
aveva partecipato, nel periodo compreso tra il 12 maggio 1995 e il 31 dicembre 2000, a un’infrazione unica e continuata dell’articolo
81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), nel settore
del perossido di idrogeno e del perborato di sodio. L’infrazione accertata è consistita prevalentemente nello scambio tra
i concorrenti di informazioni importanti in termini commerciali concernenti il mercato e le imprese, nella limitazione e nel
controllo della produzione e delle capacità potenziali ed effettive di quest’ultima, nell’assegnazione di quote di mercato
e di clienti, e nella fissazione e monitoraggio dell’osservanza di obiettivi di prezzo.
9
L’articolo 1, lettera n), della decisione controversa enuncia che la [OSCURATO:SOCIETA] ha violato l’articolo 81, paragrafo 1,
CE, e l’articolo 53 di detto accordo, avendo partecipato all’infrazione di cui trattasi dal 12 maggio 1995 al 31 dicembre
2000. Nell’articolo 2, lettera c), della medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto un’ammenda pari a EUR 58,125 milioni
alla [OSCURATO:SOCIETA], società controllante della [OSCURATO:SOCIETA] all’epoca dell’infrazione, per il pagamento della quale la [OSCURATO:SOCIETA]
è responsabile «in solido» per un importo pari a EUR 25,619 milioni.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
10
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2006, la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto un ricorso
diretto all’annullamento della decisione controversa e alla riduzione dell’ammenda inflittale.
11
A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA] ha invocato cinque motivi. Con il primo motivo, da un lato, essa ha negato la
sua partecipazione all’infrazione per il periodo dal 12 maggio 1995 al maggio/settembre 1997 (in prosieguo: il «periodo iniziale»)
e per quello dal maggio al dicembre 2000 e, dall’altro, essa ha lamentato una violazione dei diritti della difesa derivante
dal negato accesso a taluni documenti e da un difetto d’istruttoria relativo a determinati elementi del fascicolo. Con il
secondo, il terzo e il quarto motivo la [OSCURATO:SOCIETA] ha criticato la determinazione dell’importo dell’ammenda, facendo valere
la mancata considerazione, rispettivamente, del suo ruolo passivo nell’infrazione nonché dell’assenza di un impatto di questa
sul mercato, della sua mancata partecipazione ad un accordo sulla limitazione delle capacità di produzione e della sua collaborazione
con la [OSCURATO:PERSONA]. Con il quinto motivo essa ha denunciato l’illegittimità dell’importo dell’ammenda in virtù di taluni principi
generali del diritto.
12
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
13
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa nelle parti in cui accertano la partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] all’infrazione
durante il periodo iniziale, e conseguentemente ricalcolare l’ammenda inflittale;
– annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa nelle parti in cui, con riferimento al periodo successivo al maggio‑settembre
1997, non riconoscono la minore gravità della condotta della [OSCURATO:SOCIETA] in ragione della sua mancata partecipazione all’intesa
sulla limitazione delle capacità produttive e nelle parti in cui la inseriscono in una categoria errata ai fini della determinazione
dell’importo di base dell’ammenda e, conseguentemente, ricalcolare l’importo dell’ammenda inflittale;
– in via subordinata, annullare la sentenza impugnata nelle parti indicate nei trattini precedenti e rinviare la causa dinanzi
al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci di nuovo, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
14
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione, e
– condannare la [OSCURATO:SOCIETA] alle spese dei due gradi di giudizio.
[OSCURATO:PERSONA] primo motivo, relativo all’ambito di applicazione dell’articolo 81 CE
15
Con il suo primo motivo, che si suddivide in tre parti, la [OSCURATO:SOCIETA] accusa il Tribunale di aver commesso un errore di
diritto, interpretando l’articolo 81 CE in un modo che si discosta sia dalla lettera di detta disposizione, sia dalla costante
giurisprudenza della Corte in materia di «accordo» e di «pratica concordata», nonché di aver invertito l’onere della prova
in materia, violando l’articolo 2 del regolamento n. 1/2003. Inoltre, il Tribunale avrebbe snaturato la funzione giuridica
della nozione di «infrazione unica e continuata».
16
Per quanto concerne il primo motivo, occorre esaminare, in primo luogo, la seconda parte di quest’ultimo, relativa all’errore
che il Tribunale avrebbe commesso interpretando e applicando la nozione di «pratica concordata»; poi, in secondo luogo, la
prima parte di questo motivo, con la quale la [OSCURATO:SOCIETA] accusa il Tribunale di aver interpretato e applicato erroneamente
la nozione di «accordo»; e infine, in terzo e ultimo luogo, la terza parte di detto motivo, concernente un presunto snaturamento,
da parte del Tribunale, della funzione giuridica della nozione di «infrazione unica e continuata».
Sulla seconda parte del primo motivo, relativa all’interpretazione e all’applicazione della nozione di «pratica concordata»
– Argomenti delle parti
17
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata per illegittimità in quanto il Tribunale ha qualificato
in via subordinata, nei punti da 101 a 120 di detta sentenza, i contatti tra i produttori di perossido di idrogeno durante
il periodo iniziale come costitutivi di una «pratica concordata» ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE.
18
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, confermata in ultimo con la sentenza del
4 giugno 2009, T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, Racc. pag. I‑4529), gli elementi costitutivi di una pratica concordata sono
i seguenti, ossia una concertazione tra le imprese che può ridurre l’incertezza riguardo al loro comportamento sul mercato,
un comportamento sul mercato che fa seguito a tale concertazione e un nesso di causa/effetto tra questi due elementi. Inoltre,
in caso di «pratica concordata per l’oggetto», la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe presumere il secondo e il terzo elemento, fatta salva
però la prova contraria fornita dall’impresa interessata che dimostri che essa non ha tenuto conto dei contatti in questione
o delle informazioni oggetto di scambio per determinare il suo comportamento sul mercato.
19
Quanto al primo elemento costitutivo di una pratica concordata, la [OSCURATO:SOCIETA] asserisce che il Tribunale, nella sua valutazione
dei fatti, avrebbe snaturato gli elementi di prova del fascicolo relativi alla natura delle informazioni scambiate tra la
[OSCURATO:SOCIETA] e i suoi concorrenti durante il periodo iniziale, circostanza che l’avrebbe indotto a considerare, a torto, che queste
informazioni potessero ridurre l’incertezza in merito al comportamento di detta società e che, di conseguenza, i contatti
che quest’ultima ha parimenti tenuto durante il periodo iniziale costituissero una violazione dell’articolo 81 CE.
20
A questo proposito, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che le informazioni oggetto di scambio durante il periodo iniziale vertevano
unicamente su proposte di ripartizione della capacità produttiva disponibile, in considerazione degli investimenti nei nuovi
stabilimenti. Lo scambio di informazioni siffatte non sarebbe oggettivamente in grado di ridurre l’incertezza in merito al
comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] sul mercato, tanto più che quest’ultima non aveva nessun interesse a limitare la nuova capacità
produttiva nella quale essa aveva appena investito.
21
[OSCURATO:PERSONA] critica inoltre il Tribunale per aver giudicato, nel punto 109 della sentenza impugnata, che le proposte
discusse in occasione delle riunioni svoltesi durante il periodo iniziale vertessero anche sulla definizione dei livelli di
prezzo del perossido di idrogeno. Essa ritiene che quest’affermazione rappresenti uno snaturamento degli elementi di prova
relativi al contenuto di queste proposte, in quanto i prezzi praticati avrebbero costituito oggetto di discussioni regolari
solo dopo il periodo iniziale quando, visto il fallimento di tutte le discussioni sulla ripartizione delle capacità produttive,
le parti sarebbero giunte a un accordo sui prezzi. A questo riguardo, la [OSCURATO:SOCIETA] precisa che, quando, durante le riunioni
alle quali la [OSCURATO:SOCIETA] ha partecipato, sono state affrontate questioni concernenti i prezzi, si sarebbe trattato in realtà
dei prezzi di fornitura praticati tra i produttori e non dei prezzi da applicare ai clienti sul mercato.
22
Il Tribunale avrebbe quindi snaturato gli elementi di prova e, di conseguenza, avrebbe commesso un errore manifesto, giudicando
che il primo elemento costitutivo di una pratica concordata, ossia l’esistenza di una concertazione illecita, fosse stato
provato. Infatti, sarebbe evidente che le discussioni e le proposte di ripartizione della capacità produttiva non siano mai
sboccate su una convergenza, anche solo di principio, e non avrebbero potuto in nessun caso ridurre l’incertezza riguardo
al comportamento che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe adottato sul mercato.
23
Per quanto concerne il secondo e il terzo elemento costitutivi di una pratica concordata, la [OSCURATO:SOCIETA] ritiene che il
Tribunale abbia commesso un errore di diritto giudicando, nei punti 117 e 118 della sentenza impugnata, che, in un’ipotesi
di «pratica concordata per l’oggetto», i dati fondamentali relativi alla concorrenza, quali i volumi di vendita e i prezzi,
siano irrilevanti al fine di inficiare la presunzione relativa concernente il comportamento sul mercato dell’impresa interessata,
circostanza che costituirebbe inoltre un vizio di motivazione a fronte degli argomenti da essa dedotti.
24
[OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver illustrato dinanzi al Tribunale numerosi elementi che dimostrerebbero che la [OSCURATO:SOCIETA] non
avrebbe tenuto conto dei contatti avvenuti tra le parti per determinare il suo comportamento sul mercato durante il periodo
iniziale. In particolare, essa avrebbe dimostrato che, tra il 1995 e il 1997, i suoi volumi di vendita per il perossido di
idrogeno sarebbero fortemente aumentati nei due Stati nei quali si concentrava la maggior parte della sua attività e i suoi
prezzi medi sarebbero diminuiti di più della metà.
25
A questo proposito, in primo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] rileva che tutto il sistema di pratiche anticoncorrenziali del diritto
dell’Unione mira a favorire la libera determinazione dei due dati economici più importanti per il comportamento sul mercato,
ossia i volumi di vendita e i prezzi. Pertanto, essa giudica contraddittorio il fatto che, nel caso di specie, il Tribunale
ritenga «irrilevanti» questi dati, proprio quando esso deve determinare se il comportamento dell’impresa sul mercato possa
essere stato influenzato dalla concertazione.
26
In secondo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] sottolinea che i dati citati sono particolarmente probanti, soprattutto per un mercato
di materie prime come quello del perossido di idrogeno, in cui l’innovazione e la qualità del prodotto non sono criteri importanti
sotto il profilo della concorrenza e dove le uniche leve che le imprese possono manovrare per modificare la situazione del
mercato sono proprio i volumi di vendita e i prezzi. Inoltre, il fascicolo conterrebbe numerosi documenti che dimostrerebbero
che il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] si inseriva in una vera e propria guerra dei prezzi.
27
Ebbene, secondo la [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale si sarebbe limitato a concludere che, benché i dati relativi ai volumi di
vendita e ai prezzi dimostrerebbero che la concertazione non ha influenzato la condotta della [OSCURATO:SOCIETA], essi sarebbero ciònondimeno
irrilevanti e non potrebbero inficiare la presunzione semplice, in base alla quale esiste un nesso di causa/effetto tra la
concertazione e il comportamento sul mercato in quanto, in base al punto 118 della sentenza impugnata, ciò non impedirebbe
di constatare che la pratica concordata in questione ha comunque limitato la concorrenza tra le imprese interessate, in particolare
eliminando le pressioni concorrenziali. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che questa posizione del Tribunale non sarebbe accompagnata
da nessuna spiegazione, di modo che essa sarebbe parimenti viziata sotto il profilo della motivazione, circostanza che costituirebbe
un motivo di annullamento di detta sentenza.
28
In terzo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] ritiene che sia il punto 114 della sentenza impugnata, sia la conclusione ricavata nel punto
118 della medesima confonderebbero l’analisi del comportamento sul mercato della [OSCURATO:SOCIETA], di cui le spetta l’onere di fornire
la prova contraria, con quella degli effetti di un’intesa la quale, nel caso delle restrizioni per l’oggetto, è rilevante
solo al fine di valutare la gravità dell’intesa e non per dimostrare la sua stessa esistenza.
29
Pertanto, giudicando che i dati relativi ai volumi di vendita e ai prezzi non fossero rilevanti per inficiare la presunzione
semplice concernente il comportamento sul mercato della [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale avrebbe trasformato questa presunzione in una
presunzione assoluta, circostanza che costituirebbe una violazione delle norme relative all’onere della prova di cui all’articolo
2 del regolamento n. 1/2003 e un errore di diritto in sede di interpretazione e applicazione della nozione di «pratica concordata»
ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE.
30
[OSCURATO:PERSONA] si oppone agli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA].
– Giudizio della Corte
31
Per quanto concerne l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] relativo a un presunto snaturamento degli elementi di prova, concernenti
la natura delle informazioni scambiate tra la [OSCURATO:SOCIETA] e i suoi concorrenti durante il periodo iniziale, che il Tribunale
avrebbe commesso nei punti da 104 a 112 della sentenza impugnata, occorre ricordare che, per giurisprudenza consolidata, quando
un ricorrente lamenta uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale, egli, in applicazione degli articoli
256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e 112, paragrafo 1, primo comma, lettera
c), del regolamento di procedura di quest’ultima, quale vigente alla data di presentazione dell’impugnazione, deve indicare
in modo preciso gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di analisi che, nella valutazione
da esso sviluppata, avrebbero portato il Tribunale a detto snaturamento.
32
Inoltre, in base a una giurisprudenza parimenti consolidata, lo snaturamento degli elementi di prova deve risultare manifestamente
dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
33
Nel caso di specie occorre constatare che, limitandosi ad affermare, in modo generico, che il Tribunale avrebbe snaturato
gli elementi di prova relativi alla natura delle informazioni scambiate tra la [OSCURATO:SOCIETA] e i suoi concorrenti durante il periodo
iniziale, senza nemmeno dimostrare gli errori di analisi che detto organo giurisdizionale avrebbe commesso, la [OSCURATO:SOCIETA]
non ha soddisfatto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi di detta giurisprudenza consolidata.
34
Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] riguardante un presunto snaturamento degli elementi di prova,
da parte del Tribunale, in quanto quest’ultimo ha affermato, nel punto 109 della sentenza impugnata, che le proposte discusse
in occasione delle riunioni in questione riguardavano anche la definizione dei livelli di prezzo del perossido di idrogeno,
occorre constatare che detta asserzione impone obbligatoriamente di procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove,
posto che il presunto snaturamento non risulta in modo manifesto dagli elementi del fascicolo. Ad ogni modo, basti rilevare
che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] ammette che la questione dei prezzi praticati tra i produttori era stata affrontata in occasione
di tali riunioni. Da ciò consegue che, poiché questi prezzi hanno necessariamente un’incidenza sul livello dei prezzi sul
mercato, il Tribunale non può essere censurato per avere formulato detta affermazione.
35
Per quanto concerne l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] relativo a un presunto errore che il Tribunale avrebbe commesso, nei
punti 117 e 118 della sentenza impugnata, giudicando che la prova contraria ricavabile da dati relativi ai volumi di vendita
e ai prezzi non può inficiare la presunzione semplice, cui si ispira la giurisprudenza, che consente di dimostrare l’esistenza
di una pratica concordata, occorre ricordare che la Corte ha giudicato che la nozione di «pratica concordata», ai sensi dell’articolo
81, paragrafo 1, CE, implica, oltre alla concertazione tra le imprese interessate, un comportamento sul mercato che faccia
seguito a tale concertazione e un nesso di causa/effetto tra questi due elementi (v., segnatamente, sentenza T-[OSCURATO:PERSONA]
e a., cit., punto 51 e giurisprudenza ivi citata).
36
La Corte ha parimenti giudicato che una pratica concordata ha un oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 81, paragrafo
1, CE quando, in ragione del suo tenore nonché della sua finalità, e tenuto conto del contesto economico e giuridico nel quale
si inserisce, sia concretamente idonea ad impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato comune. Non è necessario
che la concorrenza sia effettivamente impedita, ristretta o falsata, né che sussista un nesso diretto fra tale pratica concordata
e i prezzi al dettaglio. Lo scambio di informazioni tra i concorrenti persegue uno scopo anticoncorrenziale quando è in grado
di eliminare le incertezze relative al comportamento programmato dalle imprese interessate (v. sentenza T-[OSCURATO:PERSONA]
e a., cit., punto 43).
37
La Corte ha precisato peraltro che si deve presumere, fatta salva la prova contraria il cui onere incombe agli operatori interessati,
che le imprese partecipanti alla concertazione e che rimangono presenti sul mercato tengano conto degli scambi di informazioni
con i loro concorrenti per decidere il proprio comportamento sul mercato stesso. Ciò sarà tanto più esatto quando la concertazione
avviene in modo regolare nel corso di un lungo periodo (v., segnatamente, sentenza T‑[OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto
51 e giurisprudenza ivi citata).
38
Al fine di inficiare questa presunzione, è onere dell’impresa interessata dimostrare che la concertazione non abbia influenzato
in nessun modo il suo personale comportamento sul mercato (v. sentenza dell’8 luglio 1999, Hüls/[OSCURATO:PERSONA], C‑199/92 P, Racc. pag. I‑4287,
punto 167). La prova contraria dev’essere pertanto idonea a escludere qualsiasi collegamento tra la concertazione e la determinazione,
da parte di quest’impresa, del suo comportamento sul mercato.
39
A questo riguardo, occorre rilevare che una serie di dati relativi ai volumi di vendita e ai prezzi praticati dall’impresa
interessata non possono bastare, come tali, a inficiare detta presunzione. Infatti, questi dati non consentono di dimostrare,
da soli, che quest’impresa non abbia tenuto conto delle informazioni scambiate con i suoi concorrenti per determinare il suo
comportamento sul mercato. Da ciò consegue che detti dati non escludono, in quanto tali, di presumere che la concertazione
abbia consentito a detta impresa di eliminare le incertezze riguardanti il suo comportamento sul mercato, di modo che sia
stato possibile ostacolare, restringere o falsare la normale concorrenza.
40
Di conseguenza, non si può rimproverare il Tribunale per aver giudicato che i dati relativi ai volumi di vendita e ai prezzi
della [OSCURATO:SOCIETA] non fossero tali da inficiare la presunzione semplice in questione, giudicando, nel punto 117 della sentenza
impugnata, che, anche ipotizzando che venisse dimostrato che lo scambio di informazioni in questione non abbia influenzato
questi volumi di vendita e questi prezzi durante il periodo in questione, ciò non porterebbe a rimettere in discussione la
correttezza delle valutazioni della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il Tribunale non ha commesso una violazione delle norme relative
all’onere della prova di cui all’articolo 2 del regolamento n. 1/2003.
41
Parimenti, posto che detti dati forniti dalla [OSCURATO:SOCIETA] sono stati giustamente giudicati dal Tribunale come inidonei
a inficiare la presunzione semplice in questione, detto giudice non può nemmeno essere censurato per avere violato l’obbligo
di motivazione, omettendo di fornire una motivazione specifica a tale riguardo. Ad ogni modo, è giocoforza constatare che,
nei punti da 117 a 119 della sentenza impugnata, il Tribunale ha risposto, in modo giuridicamente valido, agli argomenti di
detta società riguardanti i volumi di vendita e i prezzi praticati sul mercato durante il periodo in questione.
42
Peraltro, nei punti 114 e 118 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha assolutamente fatto confusione tra l’analisi del
comportamento sul mercato della [OSCURATO:SOCIETA] e quella degli effetti di un’infrazione sul mercato. Infatti, una semplice lettura
di questi punti basta per constatare che questa presunta confusione deriva da una lettura manifestamente parziale ed errata
di detti punti, condotta dalla [OSCURATO:SOCIETA].
43
Dall’insieme delle precedenti considerazioni discende che il Tribunale non ha commesso nessun errore di diritto interpretando
e applicando la nozione di «pratica concordata», ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, giudicando, nei punti da 101
a 120 della sentenza impugnata, che i contatti posti in essere durante il periodo iniziale potevano comunque essere qualificati
come «pratica concordata» ai sensi di tale disposizione.
44
Poiché nessun argomento dedotto a sostegno della seconda parte del primo motivo è stato accolto, detta parte dev’essere respinta.
Sulla prima parte del primo motivo, relativa all’interpretazione e all’applicazione della nozione di «accordo»
– Argomenti delle parti
45
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la sentenza impugnata sia viziata per illegittimità, in quanto in essa si afferma che i contatti
avvenuti tra i produttori di perossido di idrogeno durante il periodo iniziale possono essere qualificati come «accordo» ai
sensi dell’articolo 81 CE. Il Tribunale avrebbe giudicato a torto, nei punti da 88 a 90 di questa sentenza, che esisteva una
volontà comune di restringere la concorrenza.
46
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che quest’affermazione del Tribunale è in contraddizione con quella formulata nel punto 85 di
detta sentenza, secondo la quale, durante il periodo iniziale, le parti «non sono stat[e] in grado di concludere un accordo
in quanto tale relativamente alla ripartizione del mercato». Di conseguenza se, come parrebbe manifesto e pacifico, non c’è
stato accordo sulla ripartizione del mercato, il Tribunale non avrebbe precisato quale altro tipo d’accordo sia stato concluso.
47
Peraltro, qualificare come «accordo» la condotta della [OSCURATO:SOCIETA] e delle altre imprese coinvolte durante il periodo iniziale
sarebbe manifestamente in contrasto con la giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali dell’Unione europea riguardante
la nozione di «accordo» ai sensi dell’articolo 81 CE. Infatti, per constatare l’esistenza di un «accordo», sarebbe necessario
fornire la prova che le imprese si siano accordate su un «determinato comportamento nel mercato». Ciò significherebbe che
ci sarebbe stata una convergenza espressa o tacita relativamente a un determinato meccanismo collusivo, pur se non definito
in tutti i suoi dettagli.
48
A questo proposito, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma che, nel caso di specie, tanto durante il periodo iniziale quanto dopo il medesimo,
non ci sarebbe mai stato nessun accordo e nessuna convergenza riguardanti in concreto l’unico oggetto ricorrente nell’ambito
delle discussioni dal 1995 al 1997, ossia il tentativo di alcuni produttori di determinare modalità che consentissero di rendere
stabile il mercato a fronte della nuova capacità produttiva che la [OSCURATO:SOCIETA] e altre due imprese stavano per immettere sul
mercato.
49
Oltre all’errore di diritto relativo alla nozione di «accordo» ai sensi dell’articolo 81 CE, il Tribunale avrebbe anche commesso
un manifesto snaturamento degli elementi di prova, i quali testimonierebbero incontestabilmente a favore della mancanza di
accordi relativi a un piano durante il periodo iniziale.
50
Infine, quanto alla motivazione della sentenza impugnata secondo la quale i contatti avvenuti durante il periodo iniziale
sarebbero serviti a predisporre un accordo anticoncorrenziale, la [OSCURATO:SOCIETA] ritiene che il Tribunale si sia fondato a
torto su due cause che hanno portato alle sue sentenze del 6 aprile 1995, Tréfilunion/[OSCURATO:PERSONA] (T‑148/89, Racc. pag. II‑1063,
punto 82), nonché dell’8 luglio 2008, BPB/[OSCURATO:PERSONA] (T‑53/03, Racc. pag. II‑1333, punto 178), nelle quali lo scambio di
informazioni era realmente destinato a predisporre l’esecuzione e/o il controllo di un accordo già concluso, ossia uno scenario
completamente diverso da quello di cui al caso di specie.
51
[OSCURATO:PERSONA] critica l’argomentazione della [OSCURATO:SOCIETA].
– Giudizio della Corte
52
Secondo una giurisprudenza costante, le nozioni di «accordo» e di «pratica concordata», ai sensi dell’articolo 81, paragrafo
1, CE, comprendono, dal punto di vista soggettivo, forme di collusione che condividono la stessa natura e si distinguono solo
per la loro intensità e per le forme con cui si manifestano (v., segnatamente, sentenza T‑[OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto
23 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, basta che la prova degli elementi costitutivi dell’una o dell’altra di queste
forme di infrazione previste da detta disposizione sia stata fornita affinché quest’ultima comunque si applichi.
53
Da ciò discende che, anche ipotizzando che il Tribunale abbia commesso un errore interpretando e applicando la nozione di
«accordo» ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, questo presunto errore non potrebbe condurre, da solo, all’annullamento
della sentenza impugnata dal momento che, come si evince dall’esame della seconda parte del primo motivo e, in particolare,
dal punto 43 della presente sentenza, nei punti da 101 a 120 della sentenza impugnata è stato correttamente dimostrato che
i contatti avvenuti nel corso del periodo iniziale potevano essere comunque qualificati come «pratica concordata» ai sensi
di detta disposizione.
54
Ne consegue che la prima parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto inoperante.
Sulla terza parte del primo motivo, relativa alla nozione di «infrazione unica e continuata»
– Argomenti delle parti
55
Con la terza parte del primo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che la sentenza impugnata sarebbe parimenti viziata per illegittimità
per quanto concerne l’applicazione della nozione di «infrazione unica e continuata» al periodo iniziale. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che sembra che il Tribunale affermi, nei punti 81 e 82 di detta sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia l’obbligo
di qualificare ciascun comportamento accertato come «accordo» o «pratica concordata» ai sensi dell’articolo 81, paragrafo
1, CE, e che pertanto essa non potrebbe essere criticata, in punto di diritto, per aver definito il complesso dei comportamenti
in questione come integranti tutti gli elementi costitutivi di un accordo e/o di una pratica concordata.
56
Secondo la [OSCURATO:SOCIETA], quest’affermazione parrebbe in contrasto con il principio espresso dalla Corte nel punto 135 della
sua sentenza dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑49/92 P, Racc. pag. I‑4125), secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA]
rimane obbligata a dimostrare che ciascun comportamento accertato sia soggetto al divieto enunciato dall’articolo 81, paragrafo
1, CE, a titolo di accordo, di pratica concordata o di decisione di associazione di imprese.
57
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che questa verifica dell’esistenza di un «accordo» o di una «pratica concordata» al fine di constatare
una violazione dell’articolo 81 CE sarebbe essenziale per fornire la prova dell’inizio di una presunta infrazione, in quanto
questo elemento avrebbe un’incidenza decisiva sulla durata dell’infrazione e, di conseguenza, un impatto sulla responsabilità
addebitata alle imprese. Pertanto, la [OSCURATO:SOCIETA] non censura il Tribunale e la [OSCURATO:PERSONA] per aver qualificato, nel caso
di specie, l’intesa nel suo insieme come infrazione unica e continuata, ma critica l’uso di questa qualifica per eliminare
o ridurre l’onere della prova previsto dall’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 al fine di dimostrare l’esistenza di un’infrazione
ai sensi dell’articolo 81 CE, omettendo di precisare se e in cosa i contatti avvenuti durante il periodo iniziale costituissero
un «accordo» o una «pratica concordata».
58
[OSCURATO:PERSONA] si oppone a questa argomentazione della [OSCURATO:SOCIETA].
– Giudizio della Corte
59
Come ricordato nel punto 52 della presente sentenza, le nozioni di «accordo» e di «pratica concordata», ai sensi dell’articolo
81, paragrafo 1, CE, comprendono, dal punto di vista soggettivo, forme collusive che condividono la medesima natura e si distinguono
solo per la loro intensità e per le forme in cui esse si manifestano.
60
Da ciò discende che, per quanto concerne forme collusive della stessa natura, non si può pretendere dalla [OSCURATO:PERSONA] che
essa qualifichi ciascun comportamento accertato come «accordo» o «pratica concordata» ai sensi dell’articolo 81, paragrafo
1, CE, dal momento che, in ogni caso, tale disposizione prevede l’una e l’altra forma di infrazione (v., in tal senso, sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 132). [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto il diritto di qualificare ognuno di questi comportamenti
come accordo «e/o» pratica concordata.
61
Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] rimanga obbligata a dimostrare che ciascun comportamento accertato rientri nel divieto sancito dall’articolo
81, paragrafo 1, CE, a titolo di accordo, di pratica concordata o di decisione di associazione di imprese, ad essa basta nondimeno
fornire, per ciascuno di questi comportamenti, la prova degli elementi costitutivi dell’una o dell’altra di tali forme di
infrazione prevista da tale disposizione affinché quest’ultima venga comunque applicata (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 135 e 136). Pertanto, quando la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce a un comportamento esaminato la doppia
qualifica di accordo «e/o» di pratica concordata, l’infrazione di detta disposizione deve ritenersi dimostrata, una volta
che quest’istituzione sia stata in grado di fornire la prova degli elementi costitutivi di almeno una di tali forme collusive.
62
Alla luce di ciò, non si può censurare il Tribunale per aver dichiarato, nei punti 81 e 82 della sentenza impugnata, che la
[OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a qualificare ciascun comportamento accertato come «accordo» o «pratica concordata» ai sensi dell’articolo
81, paragrafo 1, CE, e che pertanto essa non può essere criticata, in punto di diritto, per aver definito il complesso dei
comportamenti in questione come contrassegnato da tutti gli elementi costitutivi «di un accordo e/o di una pratica concordata»,
purché si potesse ritenere che essi rientrassero nell’una o nell’altra delle forme collusive previste da tale disposizione.
63
Occorre inoltre rilevare che, come si evince dall’esame della seconda parte del primo motivo e, in particolare, dal punto
43 della presente sentenza, esso ha giustamente dimostrato, nei punti da 101 a 120 della sentenza impugnata, che i contatti
intercorsi durante il periodo iniziale potevano essere comunque qualificati come «pratica concordata» ai sensi dell’articolo
81, paragrafo 1, CE.
64
Da ciò consegue che, poiché il Tribunale ha sostanzialmente giudicato a ragione, nei detti punti, che, per quanto concerne
i comportamenti accertati con riferimento al periodo iniziale, era stata fornita la prova degli elementi costitutivi di una
pratica concordata rientrante nel divieto sancito dall’articolo 81, paragrafo 1, CE, non si può nemmeno censurare detto giudice
per avere eliminato o ridotto l’onere della prova previsto dall’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 al fine di dimostrare
l’esistenza di un’infrazione ai sensi di tale disposizione.
65
Di conseguenza, poiché la sentenza impugnata non è viziata dagli errori di diritto denunciati nell'ambito della terza parte
del primo motivo, quest’ultima dev’essere parimenti respinta.
66
Poiché nessuna argomentazione dedotta a sostegno del primo motivo è stata accolta, occorre respingere integralmente il motivo
stesso.
Sul secondo motivo, relativo alla determinazione dell’ammenda
67
Con il suo secondo motivo, che si divide in due parti, la [OSCURATO:SOCIETA] critica il Tribunale per aver approvato il livello
dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Da una parte, essa critica il Tribunale per non aver tenuto conto della mancata partecipazione
della [OSCURATO:SOCIETA] all’intesa sulla riduzione delle capacità produttive. Dall’altro, essa si oppone alla categorizzazione della
[OSCURATO:SOCIETA] rispetto alle altre imprese ai fini del calcolo dell’ammenda.
Sulla prima parte del secondo motivo, relativa alla mancata partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] all’intesa sulla riduzione delle
capacità produttive
– Argomenti delle parti
68
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe violato i principi di parità di trattamento e di non discriminazione,
nonché di essersi discostato dalla lettera e dallo spirito del punto 1, A, degli orientamenti del 1998, in forza del quale
le imprese devono costituire oggetto di un trattamento differenziato in funzione della gravità delle infrazioni da esse commesse.
69
In tal senso, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale nei punti 264 e 265 della sentenza
impugnata, il principio di parità di trattamento e gli orientamenti del 1998 imporrebbero di effettuare l’analisi della portata
della partecipazione all’infrazione a partire dall’esame della «gravità» di quest’ultima, e non necessariamente solo a titolo
di circostanza attenuante. A questo riguardo, la [OSCURATO:SOCIETA] precisa che la [OSCURATO:SOCIETA] è l’unico produttore di perossido
di idrogeno, insieme a un’altra impresa denominata Chemoxal SA, a non aver mai aderito all’intesa sulla riduzione delle capacità
produttive conclusa dopo il periodo iniziale, e ritiene che questo elemento avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione
nella determinazione dell’importo di base dell’ammenda inflittale.
70
In subordine, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che, in forza del punto 3, secondo trattino, degli orientamenti del 1998, alla luce
della condotta della [OSCURATO:SOCIETA], sarebbe stato doveroso concederle almeno la circostanza attenuante relativa all’effettiva disapplicazione
degli accordi o delle pratiche illecite. Il Tribunale, rifiutando, nei punti da 269 a 273 della sentenza impugnata, di applicare
questa circostanza attenuante, in quanto quest’ultima richiederebbe l’effettiva adozione di un comportamento concorrenziale
sul mercato tale da aver intralciato il funzionamento stesso dell’intesa, avrebbe deformato la portata di questi orientamenti
e avrebbe conseguentemente violato il principio fondamentale della certezza del diritto. Peraltro, il Tribunale avrebbe parimenti
violato l’articolo 81 CE affermando, nel punto 271 di questa sentenza, che la [OSCURATO:SOCIETA] non poteva godere della circostanza
attenuante in questione in quanto gli accordi sulla riduzione della capacità produttiva costituivano solo uno degli elementi
dell’infrazione.
71
Infine, la [OSCURATO:SOCIETA] ritiene che la sentenza impugnata presenti un grave vizio di motivazione, integrante un autonomo
motivo d’annullamento, in quanto essa avrebbe già denunciato in primo grado la violazione dei citati principi fondamentali
e detta sentenza non conterrebbe nessuna motivazione al riguardo.
72
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prima parte del secondo motivo debba essere respinta.
– Giudizio della Corte
73
In via preliminare, occorre rilevare che, nei punti da 261 a 274 della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato l’argomento
della [OSCURATO:SOCIETA] diretto a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA], in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda inflittale,
avrebbe dovuto tener conto della mancata partecipazione di tale società a uno degli elementi dell’infrazione, ossia a un accordo
sulla limitazione delle capacità produttive.
74
A questo riguardo, si deve ricordare che il Tribunale è il solo competente a controllare il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha
valutato, in ciascun caso di specie, la gravità dei comportamenti illeciti. Nell’ambito dell’impugnazione, il controllo della
Corte è volto, da un lato, ad esaminare in quale misura il Tribunale abbia preso in considerazione, in maniera giuridicamente
corretta, tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce dell’articolo 81 CE
nonché dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e, dall’altro, ad appurare se il Tribunale abbia risposto in termini giuridicamente
validi all’insieme degli argomenti invocati per ottenere l’annullamento dell’ammenda o la riduzione dell’importo di quest’ultima
(v., segnatamente, sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], C‑185/95 P, Racc. pag. I‑8417, punto 128, nonché
del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425,
punto 244).
75
Si deve parimenti ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, ai fini della determinazione degli importi delle ammende
occorre tener conto della durata delle infrazioni nonché di tutti i fattori che possono rientrare nella valutazione della
gravità delle infrazioni stesse (v. sentenze del 7 giugno 1983, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], da 100/80 a
103/80, Racc. pag. 1825, punto 129, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 240).
76
La gravità delle infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione dev’essere accertata in funzione di un gran numero di
elementi quali, segnatamente, le particolari circostanze del procedimento, il suo contesto e la portata dissuasiva delle ammende,
e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o tassativo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione
(v., segnatamente, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 241, nonché del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑534/07 P, Racc. pag. I‑7415, punto 54).
77
Tra i fattori che possono rientrare nella valutazione della gravità delle infrazioni figurano il comportamento di ciascuna
impresa, la parte svolta da ciascuna di esse nel porre in essere l’intesa, il vantaggio che esse hanno potuto trarre dalla
medesima, le loro dimensioni e il valore delle merci in questione nonché la minaccia che infrazioni di questo tipo costituiscono
per gli scopi dell’Unione (cit. sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 129, nonché [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 242).
78
In considerazione di quest’ampio margine discrezionale riconosciuto per il calcolo dell’importo dell’ammenda, è possibile
esaminare la minore gravità della partecipazione dell’impresa a un’infrazione o, a titolo di trattamento differenziato, in
sede di valutazione della gravità dell’infrazione al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda, o, a titolo di circostanze
attenuanti, in sede di valutazione di queste ultime allo scopo di diminuire detto importo di base. Questa facoltà è conforme
alla giurisprudenza ricordata nei punti 76 e 77 della presente sentenza, dato che essa impone comunque che si tenga conto,
nell’effettuare tale calcolo, del comportamento individuale adottato dall’impresa in questione (v., in tal senso, sentenza
dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑429/11 P, punti 92 e 93).
79
Da ciò deriva che, una volta che, nei punti da 268 a 273 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato, in sede di valutazione
delle circostanze attenuanti, l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] relativo alla sua mancata partecipazione a uno degli accordi
collusivi dell’intesa, esso non può essere criticato per non averlo analizzato, a titolo di trattamento differenziato, in
sede di valutazione della gravità dell’infrazione.
80
Inoltre, per quanto concerne la censura rivolta al Tribunale, di avere ignorato, nei punti da 269 a 273 della sentenza impugnata,
la mancata partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] a un accordo sulla limitazione delle capacità produttive quale circostanza
attenuante ricavabile dall’effettiva disapplicazione degli accordi o delle pratiche illecite, quale prevista nel punto 3,
secondo trattino, degli orientamenti del 1998, occorre rilevare che da una semplice lettura letterale di questa disposizione
risulta che quest’ultima richiede un’assenza totale di esecuzione dell’intesa e che non basta che l’impresa contravveniente
non abbia partecipato ad alcuni degli accordi o delle pratiche collusive integranti l’intesa.
81
Da ciò discende che, quando è stato dimostrato che l’impresa contravveniente ha potuto tener conto degli accordi collusivi
dell’intesa al fine di determinare il proprio comportamento sul mercato in questione, la mancata partecipazione all’uno o
all’altro di questi accordi, anche ad ipotizzarla dimostrata, non può bastare da sola a integrare la prova richiesta dalla
giurisprudenza del Tribunale, citata nel punto 269 della sentenza impugnata, secondo la quale, per godere della circostanza
attenuante prevista da detta disposizione, i contravvenienti devono dimostrare di avere adottato un comportamento concorrenziale
o, quanto meno, di avere chiaramente e considerevolmente violato gli obblighi collegati all’esecuzione dell’intesa, al punto
da averne intralciato il funzionamento stesso. Infatti, la prova della mera mancata partecipazione ad alcuni degli accordi
collusivi dell’intesa non può escludere di per sé che gli altri accordi abbiano potuto nuocere alla concorrenza sul mercato
in questione.
82
Nello specifico, occorre rilevare, come evidenziato dal Tribunale nel punto 271 della sentenza impugnata, che gli accordi
relativi alla riduzione delle capacità produttive, ai quali la [OSCURATO:SOCIETA] afferma di non aver partecipato, costituivano
solo uno degli elementi della complessa infrazione di cui trattasi nel caso di specie, la quale comprendeva altri comportamenti
di notevole gravità rispetto alla restrizione della concorrenza sui mercati in questione, ossia gli accordi vertenti sugli
aumenti di prezzo e sulla ripartizione dei mercati.
83
Alla luce delle suesposte considerazioni e dato che, come si evince dalla sentenza impugnata, è stato dimostrato che, nella
fattispecie, la [OSCURATO:SOCIETA] ha potuto tener conto delle misure collusive dell’intesa vertenti sui prezzi e sulla ripartizione
dei mercati, non si può censurare il Tribunale per avere ignorato, nei punti da 269 a 273 di detta sentenza, la mancata partecipazione
di questa società a un accordo sulla limitazione delle capacità produttive quale circostanza attenuante desumibile dall’effettiva
disapplicazione degli accordi o delle pratiche illecite.
84
Per quanto concerne la presunta violazione dell’obbligo di motivazione che il Tribunale avrebbe commesso nei punti da 261
a 273 della sentenza impugnata, basti rilevare che una semplice lettura di detti punti consente di constatare che esso ha
risposto, in modo giuridicamente valido, all’insieme degli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] diretti a dimostrare che
la [OSCURATO:PERSONA], in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda inflittale, avrebbe dovuto tenere in considerazione la
mancata partecipazione di questa società a un accordo sulla limitazione delle capacità produttive. Rifiutandosi giustamente,
nei detti punti, di accogliere la circostanza attenuante in questione, il Tribunale ha necessariamente escluso qualsiasi violazione
da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei principi di parità di trattamento, equità e proporzionalità, nonché qualsiasi errore manifesto
in sede di applicazione del punto 1, A, degli orientamenti del 1998 e la violazione dell’obbligo di motivazione ad essa incombente.
85
Del resto, dev’essere dichiarata irricevibile la richiesta, formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito della prima parte del
secondo motivo, di procedere a un riesame generale dell’ammenda inflitta. Infatti, in base una giurisprudenza consolidata,
non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un’impugnazione, sostituire, per motivi
di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito,
sull’ammontare delle ammende inflitte ad imprese per la violazione, da parte di queste ultime, del diritto dell’Unione (v.,
in particolare, citate sentenze Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], punto 129, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 245).
86
Poiché nessun argomento dedotto a sostegno della prima parte del secondo motivo è stato accolto, detta parte dev’essere respinta.
Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa alla categorizzazione della [OSCURATO:SOCIETA] rispetto alle altre imprese per la determinazione
dell’importo di base dell’ammenda
– Argomenti delle parti
87
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che i principi di parità di trattamento, non discriminazione e certezza del diritto, nonché gli
orientamenti del 1998 sarebbero stati parimenti violati in quanto il Tribunale ha confermato, per la determinazione dell’importo
di base dell’ammenda, la classificazione della [OSCURATO:SOCIETA] nella terza categoria, al pari delle imprese EKA [OSCURATO:PERSONA] AB, [OSCURATO:PERSONA], FMC Foret SA e Arkema SA, alla quale è stato attribuito un importo di base dell’ammenda pari a EUR 20 milioni, pur essendo
le quote di mercato di quest’ultima per il perossido di idrogeno circa il doppio di quelle della [OSCURATO:SOCIETA]. A questo proposito,
la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che, dal momento che l’infrazione relativa al perossido di idrogeno è durata 4,3 volte di più di
quella relativa al perborato di sodio, se il risultato della somma dei fatturati ottenuto da questi due prodotti fosse stato
ponderato al fine di tener conto della diversa durata di ciascuna intesa in base al prodotto interessato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
classificato la [OSCURATO:SOCIETA] in un’altra categoria e, di conseguenza, le avrebbe attribuito un importo di base dell’ammenda inferiore.
88
Inoltre, la [OSCURATO:SOCIETA] ritiene che il Tribunale, nel punto 227 della sentenza impugnata, abbia alterato i risultati dell’analisi
che essa ha prodotto dinanzi a detto giudice per illustrare le sue quote ponderate di mercato.
89
[OSCURATO:PERSONA] sostiene peraltro che il punto 229 della sentenza impugnata sia viziato da illegittimità, in quanto il Tribunale
ha affermato che l’importo di partenza di EUR 20 milioni, attribuito alla [OSCURATO:SOCIETA], era giustificato alla luce della qualificazione
di infrazione molto grave dell’intesa in questione. Ebbene, nel punto 97 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
la Corte avrebbe dichiarato che, persino qualora un’infrazione venga qualificata come «molto grave», il Tribunale, in sede
di valutazione e calcolo dell’importo di base dell’ammenda, non è assolutamente obbligato a considerare l’importo di EUR 20 milioni
come un livello minimo al di sotto del quale non sia possibile scendere. Ciò sarebbe confermato dalla prassi della [OSCURATO:PERSONA]
in materia di decisioni, la quale, in particolare, ha applicato alla [OSCURATO:SOCIETA], un’altra impresa implicata nell’intesa,
un importo di base pari a EUR 1,875 milioni.
90
[OSCURATO:PERSONA] si oppone a questi argomenti della [OSCURATO:SOCIETA].
– Giudizio della Corte
91
Occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, il principio di parità di trattamento è violato solo quando
situazioni analoghe sono trattate in modo differente o quando situazioni differenti sono trattate in modo identico a meno
che un siffatto trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., segnatamente, sentenza del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA,
C‑344/04, Racc. pag. I‑403, punto 95).
92
Occorre parimenti ricordare che, per il calcolo delle ammende inflitte alle imprese che abbiano partecipato a un’intesa, un
trattamento differenziato tra le imprese interessate è inerente all’esercizio dei poteri spettanti alla [OSCURATO:PERSONA] in materia.
Infatti, nell’ambito della sua discrezionalità, la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata a personalizzare la sanzione in funzione dei comportamenti
e delle caratteristiche specifiche a queste imprese al fine di garantire, in ciascun caso di specie, la piena efficacia delle
norme del diritto dell’Unione in materia di concorrenza (v., segnatamente, sentenza del 12 novembre 2009, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA],
C‑564/08 P, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
93
Con la seconda parte del secondo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA], senza criticare di per sé il potere della [OSCURATO:PERSONA] di classificare
in categorie le imprese partecipanti a un’intesa in funzione del loro fatturato e delle loro quote di mercato, asserisce che
il Tribunale avrebbe dovuto constatare che il metodo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini di una siffatta classificazione,
consistente nel sommare i fatturati concernenti i due prodotti in questione senza procedere a una ponderazione del risultato
ottenuto al fine di tener conto della differente durata di ciascuna intesa in base al prodotto interessato, avrebbe portato
a una classificazione iniqua e discriminatoria.
94
Come rilevato dal Tribunale nel punto 221 della sentenza impugnata, per verificare se una suddivisione in categorie dei membri
di un’intesa sia conforme ai principi della parità di trattamento e di proporzionalità, il Tribunale, nell’ambito del suo
controllo sull’esercizio del potere discrezionale di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone in materia, deve tuttavia limitarsi ad accertare
che detta ripartizione sia coerente ed oggettivamente giustificata (v. sentenza SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 49).
95
Nel punto 222 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] aveva operato un
trattamento differenziato delle imprese interessate sulla base del fatturato di ognuna di esse per ciascun prodotto in questione,
nel 1999, rapportandolo al fatturato totale relativo ai due prodotti interessati. Esso ha parimenti evidenziato che questa
istituzione aveva tenuto conto del fatto che talune imprese erano attive solo sul mercato di uno di questi due prodotti. Inoltre,
nel punto 223 di questa sentenza, il Tribunale ha constatato che dai fatturati riportati nella decisione controversa, non
contestati dalla [OSCURATO:SOCIETA], risultava che la quota di mercato di quest’ultima, quale calcolata, era vicina a quella delle
altre imprese classificate nella stessa categoria. Infine, nel punto 224 di detta sentenza esso ha rilevato che, per quanto
concerneva l’infrazione unica sui due mercati, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere criticata per essersi basata, ai fini del
trattamento differenziato, sulle quote di mercato calcolate in funzione dei fatturati combinati relativi ai due prodotti in
questione.
96
In base a questi elementi dettagliati, nel punto 225 della sentenza impugnata il Tribunale ha giudicato che, riguardo alle
imprese che ponevano in commercio i due prodotti in questione, come la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto misurare,
in modo oggettivo e coerente, il peso individuale sul mercato di ciascuna impresa interessata e, di conseguenza, la sua effettiva
capacità economica di provocare un danno importante alla concorrenza. Peraltro, nel punto 226 di questa sentenza, il Tribunale
ha dichiarato che questa società non aveva dimostrato che la mancata ponderazione di questi fatturati combinati, in funzione
della diversa durata dei comportamenti illeciti relativi all’uno o all’altro dei prodotti interessati, sia stata tale da compromettere
il carattere oggettivo delle valutazioni in questione.
97
Dalle considerazioni del Tribunale precedentemente ricordate discende che quest’ultimo ha correttamente verificato se la classificazione
della [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito della categoria in questione fosse coerente e oggettiva rispetto alle altre imprese collocate
nella medesima categoria.
98
Per di più la Corte, in sede di impugnazione, non può esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale avrebbero dovuto prevedere
un metodo diverso, basato su altri elementi di riferimento e che portasse a un sistema di classificazione alternativo (v.
sentenza SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 56).
99
Di conseguenza, la classificazione della [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito della categoria in questione e la determinazione forfettaria
dell’importo di base dell’ammenda per questa categoria, compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e accolta dal Tribunale, sono conformi
al principio della parità di trattamento, di modo che nessuna discriminazione obiettivamente ingiustificata è stata commessa
a tale riguardo.
100
Per quanto concerne l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] basato su una presunta violazione degli orientamenti del 1998, occorre
ricordare che, in base a una giurisprudenza consolidata, la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio margine discrezionale riguardo al
metodo di calcolo delle ammende e che, in tale contesto, essa può tener conto di molteplici elementi. La Corte ha anche statuito
che il metodo di calcolo delineato da detti orientamenti prevede vari elementi di flessibilità, che consentono alla [OSCURATO:PERSONA]
di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità al disposto dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, come interpretato
dalla Corte. Ciò nondimeno, spetta alla Corte verificare se il Tribunale abbia correttamente valutato l’esercizio, da parte
della [OSCURATO:PERSONA], di detto potere discrezionale (v., segnatamente, sentenza del 29 giugno 2006, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA], C‑308/04
P, Racc. pag. I‑5977, punti da 46 a 48 e giurisprudenza ivi citata).
101
Orbene, come si evince dai punti da 94 a 97 della presente sentenza, il Tribunale ha correttamente verificato l’esercizio,
da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo potere discrezionale in materia, di modo che detto argomento dev’essere respinto.
102
Del resto, occorre rilevare che, sebbene il punto 1, A, settimo comma, degli orientamenti del 1998 affermi che il principio
della parità delle sanzioni per un medesimo comportamento possa portare, qualora le circostanze lo impongano, all’applicazione
di importi differenziati per le imprese interessate, lo stesso comma precisa tuttavia che tale differenziazione non deve obbedire,
per ciò solo, a un calcolo rigorosamente aritmetico.
103
Occorre parimenti sottolineare che, sebbene, al fine di determinare l’importo dell’ammenda a un livello che garantisca alla
medesima un effetto sufficientemente dissuasivo, sia consentito tener conto del fatturato dell’impresa in questione, che costituisce
un indizio, per quanto approssimativo e imperfetto, delle dimensioni di quest’ultima e del suo potere economico, non si deve
però attribuire a tale dato un’importanza sproporzionata rispetto agli altri elementi di valutazione e, di conseguenza, la
fissazione di un’ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo aritmetico basato sul fatturato (v. sentenza
del 22 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑266/06 P, punto 120 e giurisprudenza ivi citata).
104
Da ciò deriva che non occorre garantire, qualora le ammende siano inflitte a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione,
che gli importi finali delle ammende risultanti dal calcolo per le imprese interessate riflettano tutte le differenze tra
queste ultime in relazione ai rispettivi fatturati (v., in tal senso, citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 122).
105
Per quanto concerne l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] basato su un presunto snaturamento degli elementi di prova che il Tribunale
avrebbe commesso nel punto 227 della sentenza impugnata, basti constatare che questo argomento si basa su una lettura manifestamente
parziale ed errata di detto punto. Infatti, un semplice confronto fra gli accertamenti compiuti dal Tribunale in detto punto
con i dati che questa società ha prodotto dinanzi al medesimo, al fine di illustrare le sue quote ponderate di mercato, basta
a evidenziare che detti accertamenti non presentano elementi che lascino presumere un siffatto snaturamento. Di conseguenza,
detto argomento va respinto in quanto totalmente infondato.
106
Relativamente all’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] secondo il quale il punto 229 della sentenza impugnata sarebbe viziato per
illegittimità, in quanto il Tribunale ha affermato che l’importo di partenza pari a EUR 20 milioni attribuito alla [OSCURATO:SOCIETA]
è giustificato vista la qualifica di infrazione molto grave dell’intesa in questione, basti parimenti constatare che anche
quest’argomento è basato su una lettura manifestamente parziale ed errata di tale punto. Infatti, il fatto di giudicare in
detto punto che la classificazione di questa società in una categoria inferiore, corrispondente all’importo di partenza pari
a EUR 20 milioni, dev’essere considerato giustificato alla luce dei criteri accolti dalla [OSCURATO:PERSONA] per la valutazione dell’importanza
di ciascuna impresa sul mercato rilevante, alla luce della qualificazione come infrazione molto grave dell’intesa in questione,
non può voler dire che il Tribunale abbia ritenuto tale importo come una soglia minima al di sotto della quale non fosse possibile
scendere. Di conseguenza, detto argomento dev’essere respinto in quanto infondato.
107
Poiché dall’insieme delle suesposte considerazioni discende che nessun argomento dedotto a sostegno della seconda parte del
secondo motivo è stato accolto, occorre parimenti respingere tale parte.
108
Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, quest’ultima
dev’essere integralmente respinta.
Sulle spese
109
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d’impugnazione a norma
dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:SOCIETA], risultata soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.